Contratti della P.A. - Aggiudicazione - Sicilia - Art. 1, comma 6, L. reg. n. 21/1998 - - Media delle offerte - Va effettuata facendo riferimento ai valori monetari delle offerte stesse e non già ai valori percentuali.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale siciliana 2 settembre 1998 n. 21, nel caso in cui il sistema di gara prescelto dall'amministrazione appaltante sia quello dell'offerta a prezzi unitari, originariamente previsto dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, ed il criterio d'aggiudicazione previsto sia quello del prezzo più basso, la media delle offerte - una volta che siano state eliminate le c.d. "ali estreme" - va fatta facendo riferimento ai valori monetari delle offerte stesse, e non ai numeri che esprimono le percentuali di ribasso rispetto alla base d'asta.
per l'annullamento
della sentenza 8 aprile 1999 n. 724, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, prima sezione, ha respinto il ricorso contro l'aggiudicazione all'impresa Ceresa Giancarlo, effettuata nella gara del 28 gennaio 1999, dell'appalto per il completamento dell'edificio scolastico di via Maddalena Calafato.
Visto il ricorso in appello, notificato l'11 maggio 1999 e depositato il 13 maggio 1999;
visti i controricorsi del comune di Caltanissetta e del geometra Ceresa, depositati l'8 giugno 1999;
vista la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, e visto altresì l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135, che consente la definizione immediata del giudizio;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del 9 giugno 1999, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì l'Avvocato Rubino per l'appellante e l'avvocato Tortorici per l'Impresa Giancarlo Ceresa, e su delega dell'avvocato Balistreri per il Comune di Caltanissetta;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Il comune di Caltanissetta, con bando approvato con deliberazione della giunta comunale 19 giugno 1998 n. 641, modificato con deliberazioni della giunta 13 novembre 1998 n. 1267 e 16 dicembre 1998 n. 1437, e pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 51 del 19 dicembre 1998, ha indetto una gara per l'appalto del completamento dell'edificio scolastico di via Maddalena Calafato, per l'importo a base d'asta di lire 955.783.000, da aggiudicare "a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara".
Determinata la media delle offerte rimaste in gare in lire 921.585.616, la gara fu aggiudicata all'Impresa Ceresa, che offriva di eseguire le opere per il prezzo di lire 920.896.918.
Il signor Piombino, che aveva offerto di eseguire i lavori per il prezzo di lire 922.024.837, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia notificato il 25 febbraio 1999 ha impugnato l'aggiudicazione, sostenendo la tesi che l'aggiudicazione andasse effettuata a favore di chi aveva offerto le percentuale di ribasso che più si avvicina, per difetto alla media delle percentuali di ribasso: nella specie, la sua offerta rappresentava un ribasso del 3,527 per cento sull'importo a base d'asta, l'offerta dell'aggiudicataria un ribasso del 3,650 per cento, e la media finale dei ribassi era del 3,577 per cento; e sostenendo altresì che il seggio di gara non aveva motivato la scelta del diverso criterio, che teneva conto delle offerte in termini monetari anziché in termini di percentuale di ribasso.
Il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, ritenendo corretto il metodo seguito dall'autorità di gara.
Appellata, l'impresa Piombino, la quale, con quattro motivi d'appello variamente rubricati, sostiene sempre la medesima tesi; secondo l'appellante, inoltre, il metodo seguito dal seggio di gara è contrario ai principi di buon andamento e d'imparzialità dell'amministrazione, dal momento che porta a prescegliere un'offerta più bassa e quindi meno affidabile.
Resistono il Comune e l'impresa aggiudicataria.
DIRITTO
Il sistema di gara prescelto dall'amministrazione appaltante è quello dell'offerta a prezzi unitari, originariamente previsto dall'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 14, che ancora ne disciplina la modalità dell'offerta, la quale deve contenere l'elenco dei prezzi unitari della vari voci dei lavori, la cui somma, moltiplicata per le relative quantità, determina il prezzo complessivo offerto.
Quanto al criterio d'aggiudicazione, esso era originariamente al prezzo più basso: secondo il citato articolo 5, "(V) L'autorità che presiede la gara legge il prezzo complessivo offerto da ciascuna concorrente e forma la graduatoria delle offerte. (VI) Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'amministrazione" e "(VII) aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato".
Con le successive modificazioni legislative, fermo restando il metodo di formulazione delle offerte, l'offerta complessiva più vantaggiosa è stata identificata non più in quella dal prezzo più basso, bensì mediante riferimento alla media delle offerte, che, secondo l'articolo 1, comma 6, della legge regionale siciliana 2 settembre 1998 n. 21 (trascritto nel bando di gara), viene individuata come segue: "vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara".
Supponendo che, con un prezzo a base d'asta di lire 100, vengano presentate sedici offerte, di lire 98, 97, 96, e così via decrescendo di una lira fino all'offerta di 83 lire, la media delle offerte è di lire 90,5, e la media dei ribassi è di lire 9,5. Tale ultima media, aumentata di un quinto, è di lire 11,4.
Pertanto vanno escluse le offerte, il cui ribasso superi le 11,4 lire, ossia le offerte inferiori a lire 88,6, e restano pertanto in gara le dieci offerte da lire 89 e lire 98.
Si procede poi all'esclusione del 25 per cento delle dieci offerte superiori ed inferiori e con le offerte delle imprese rimaste si ottiene la media finale di lire 93,5.
A questo punto è chiaro che l'offerta da prescegliere è quella di lire 93, che più si avvicina per difetto alla media finale; ovvero, detta altrimenti la cosa, l'offerta più alta tra quelle inferiori alla media finale.
Nel caso in esame l'autorità di gara ha puntualmente proceduto come nell'esempio che precede, determinando la media finale in lire 921.585.616 (sulla quale non c'è questione) e prescegliendo quindi l'offerta di lire 920.896.918), che più le si avvicina per difetto.
Il ricorrente, la cui offerta secondo corretta lettura degli atti ammonta a lire 922.024.837, è quella che più si avvicina alla media finale per eccesso, sostiene invece che si debba aver riguardo non già ai valori monetari delle offerte, bensì ai numeri che esprimono le percentuali di ribasso rispetto alla base d'asta.
In altre parole, dati un presso a base d'asta di 100, una media finale di 80 e le due offerte che più di avvicinano è che si debba prescegliere l'offerta di 81, perché la sua percentuale di ribasso (19), è quella che più si avvicina, per difetto, alla percentuale di ribasso corrispondente alla media finale delle offerte (20).
La tesi non ha fondamento. Il riferimento alle percentuali è usato dal legislatore regionale laddove stabilisce che "vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse"; la stessa cosa sarebbe se il legislatore avesse detto "offerte che presentino un ribasso che supera di oltre un quinto la media dei ribassi'.
Il punto non è quello dell'uso della parola "percentuale", che potrebbe essere tralasciata, bensì il fatto che in questa fase, nella quale vengono in rilievo i ribassi (la cui grandezza è inversamente proporzionale a quelle delle offerte), il legislatore regionale individua un'offerta inferiore alla media delle offerte attraverso il riferimento a un ribasso superiore alla media dei ribassi.
Nella fase successiva, dopo avere eventualmente eliminato le cosiddette ali, cioè le offerte più alte e quelle più basse, e determinato la media delle rimanenti offerte, si tratta semplicemente d'individuare l'offerta che, in mancanza di una che eguagli precisamente la media finale determinata con le precedenti operazioni, più vi s'avvicina per difetto. Non esiste nessuna ragione logia o testuale per effettuare l'operazione opposta a quella della prima fase, cioè per ritradurre le offerte in percentuali di ribasso e individuare, attraverso il ribasso minore, un'offerta maggiore.
D'altro canto non sono fondate le osservazioni contenute nel quarto motivo d'appello, secondo cui, aggiudicando a un'offerta inferiore alla media finale, si presceglierebbe un'offerta inaffidabile e si effettuerebbe una scelta contraria all'interesse pubblico.
Al contrario, con il sistema che precede il legislatore ha cercato di far emergere in primo luogo le soglie d'affidabilità delle offerte (nella prima fase), e in secondo luogo il preciso valore di mercato della prestazione dell'appaltatore; fatto questo, e dovendosi necessariamente stabilire una regola di scelta in mancanza di un'offerta coincidente con la media, rientra nella discrezionalità del legislatore di stabilire se si debba scegliere l'offerta che più si avvicina alla media finale per difetto piuttosto che quelle che più si avvicina per eccesso o quella più vicina in assoluto; in disparte il fatto che le suddette considerazioni, di cui al quarto motivo d'appello, non possono influire sull'interpretazione del chiaro disposto della formula "offerta che più si avvicina per difetto alla media delle offerte" usata dal legislatore.
L'appello, pertanto, dev'essere respinto. Ragioni d'equità, considerato che la questione è stata oggetto di dibattito interpretativo inducono il Collegio a compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando, respinte l'appello indicato in epigrafe e del signor Angelo Piombino, e compensa le spese.