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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - parere 3 giugno 2003 n.1876
Pres. PIACENTINI, Est. LODI – Sangiovanni c.Ministero economia - (Ricorso straordinario).

Autorizzazione e concessione - Gioco del lotto - Ricevitoria - Distanza minima di 200 metri tra ricevitorie – validita’ generale.

Due banchi del lotto non possono distare meno di 200 metri: detta distanza non vale soltanto per le ricevitorie gestite da ex dipendenti dell'Amministrazione del lotto, ma anche per le ricevitorie “pure”, cioe’ riassegnate a seguito di rinuncia dell'originario titolare, “ex lottista”. Sussiste infatti una assimilazione tra la disciplina della concessione del gioco del lotto e quella della rivendita di generi di monopolio, con conseguente applicabilità anche per il gioco del lotto delle disposizioni emanate per i generi di monopolio e, in particolare, delle distanze minime per le rivendite.

 

 

Visto il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 15 maggio 2002, proposto dal signor. Alberto Sangiovanni, e depositato presso il Consiglio di Stato in data 4 giugno 2002, ai sensi dell’art. 11, secondo comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
Vista la pronuncia interlocutoria in data 18 giugno 2002;
Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 12236, in data 24 marzo 2003, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;
Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi Lodi;

Premesso:
Con atto in data 15 maggio 2002 il signor Alberto Sangiovanni, che gestisce la rivendita di generi di monopolio n. 570 di Milano, ha impugnato il provvedimento dell'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato della stessa città, in data 24 gennaio 2002, che ha disposto la sospensione della procedura di assegnazione della ricevitoria del lotto n. 4258, in favore del medesimo ricorrente.
Quali atti presupposti con il ricorso vengono anche impugnate le circolari ministeriali n. 04/100474 del 24 febbraio 2000; n. 04/43 del 5 dicembre 2000, nonché la nota 04/109117 del 7 maggio 2001 e gli atti connessi e conseguenziali. Ritenendo illegittima la predetta determinazione, adottata in quanto la ricevitoria risultava ubicata a distanza inferiore ai 200 metri rispetto al Banco lotto n. 53 in Milano, l'interessato deduce le seguenti doglianze:
1) violazione dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, numero 449; del decreto ministeriale n. 30 dicembre 2000; degli articoli 3 e 97 della Costituzione e di principi generali.
L'Amministrazione riferente, nel trasmettere anche una memoria di controdeduzioni in data 31 maggio 2002, prodotta dalla controinteressata signora Stefania Frediani, titolare della menzionata ricevitoria n. 53 in Milano, contesta la fondatezza del merito del gravame.

Considerato:
Secondo l'assunto del ricorrente, l'impugnato provvedimento relativo alla mancata assegnazione, a suo favore, di una ricevitoria del lotto, per l'ubicazione ad una distanza inferiore ai 200 metri rispetto ad un preesistente Banco lotto, sarebbe illegittimo in quanto la detta distanza varrebbe soltanto per le ricevitorie gestite da ex dipendenti dell'Amministrazione del lotto, mentre nel caso di specie si tratterebbe di una ricevitoria “pura”, essendo stata riassegnata a seguito di rinuncia dell'originario titolare, “ex lottista”.
La tesi del ricorrente non è condivisibile.
L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha ridotto, rispetto alla normativa previgente (decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e legge 19 aprile 1990, n. 85) a soli 200 metri la distanza minima che deve intercorrere tra le ricevitoria gestite dai rivenditori di generi di monopolio e quelle gestite da ex dipendenti del lotto.
Essendo sorti dubbi in ordine alla circostanza che le disposizioni sopra richiamate dovessero riferirsi soltanto alle ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, ovvero anche a quelle cedute dagli stessi, a qualsiasi titolo, è stato posto quesito al Consiglio di Stato il quale, con pareri Sez. III n. 1483/01 del 22 gennaio e 18 giugno 2002, si è espresso nel senso che i destinatari della disposizione succitata sono da individuare esclusivamente negli ex dipendenti del lotto, titolari di ricevitorie.
Con il detto parere si è, peraltro, sottolineato che a seguito della legge 19 aprile 1990, n. 85, è avvenuta una assimilazione tra la disciplina della concessione del gioco del lotto e quella della rivendita di generi di monopolio, con conseguente applicabilità anche per il gioco del lotto delle disposizioni emanate per i generi di monopolio e, in particolare, della circolare n. 04/60570 del 20 gennaio 1971 e successive modifiche (da ultimo la circolare n. 04/63406 del 25 settembre 2001), che stabiliscono le distanze minime per le rivendite.
A tal proposito va ricordato che, secondo quanto indicato nella circolare da ultimo indicata, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (come il comune di Milano) il locale da adibirsi per la nuova rivendita deve trovarsi ad una distanza non inferiore a metri 200 dalla tabaccheria più vicina.
Sulla base dei principi indicati nelle surrichiamate precedenti pronunce di questa Sezione, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, la pretesa avanzata con il ricorso in esame si palesa priva di fondamento.
Nel caso di specie, infatti, è incontestato che la ricevitoria richiesta dall'odierno ricorrente sarebbe ubicata a distanza inferiore ai 200 metri rispetto ad un preesistente Banco lotto. La mancata assegnazione della ricevitoria stessa risulta, quindi, coerente con la regola sopra evidenziata e le doglianze dedotte in proposito dall'interessato non possono che essere disattese.
Di conseguenza, anche l’istanza cautelare contestualmente presentata dallo stesso ricorrente non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto unitamente alla istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

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