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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - decisione 12 gennaio 2003 n.1926
Pres. . Salvatore, Rel. Leoni; Ministero dell’economia e delle finanze; Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e Presidenza della Corte d’appello di Bologna (Avv. Stato) c. M.M. (avv. Ti Umberto Fantigrossi e Salvatore Alberto Romano), S. D.; S.A.(Avv. Emanuele Coglitore); Annulla TAR Brescia, n. 305/98.

Imposte e tasse – organi di giustizia tributaria – presidenza di commissione regionale – magistrati soprannumerari presidenti di commissione di secondo grado – diritto – esclusione – Presidente id Sezione vicario designato dal Presidente della Corte d’Appello – diritto

Il meccanismo del riassorbimento giudici tributari confermati in sovrannumero non puo’ applicarsi al conferimento della qualifica di presidente della Commissione Tributaria regionale, figura non prevista nel previgente ordinamento degli organi di Giustizia tributaria e non corrispondente, per grado e livello di funzioni, a quella di Presidente di Commissione tributaria di II grado di cui al DPR n. 636 del 1972. Il riassorbimento dei giudici sovrannumerari confermati nelle funzioni, nel grado e nell’incarico perché nominati nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996, prima del perfezionamento delle procedure di costituzione dei nuovi organi di Giustizia tributaria, può operare solo per funzioni tra loro omogenee, equiparabili e pariordinate, che, per quanto riguarda i Presidenti di Commissione tributaria di secondo grado, vanno individuate in quelle di Presidente di Sezione di Commissione tributaria regionale.

Qualora un presidente di sezione di Commissione tributaria regionale sia nominato presidente vicario della commissione regionale dal presidente del tempo (successivamente dimessosi) ed il presidente della Corte d'appello abbia poi designato, con proprio provvedimento motivato, il medesimo Presidente di Sezione quale presidente della Commissione tributaria regionale, sussiste un’aspettativa qualificata al conferimento formale, anche con effetti retroattivi, della carica di presidente dalla commissione regionale, alla scadenza del termine di trenta giorni, dalla designazione effettuata dal presidente della Corte d'appello. La sentenza che riconosca tale aspettativa puo’ quindi imporre al Ministro dell’economia e delle Finanze di provvedere a dar corso, "ora per allora", alla nomina dell’interessato a presidente della Commissione tributaria regionale, ad ogni effetto, a far tempo dal 4 luglio 1996.

 

 

FATTO

1. Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe il Ministero delle Finanze impugna la sentenza n. 305/98 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che, previa riunione di due distinti ricorsi (n. 660/1997 e n. 1376/97), proposti dalla dr.ssa Marina M., ha dichiarato in parte inammissibile il primo gravame, con riferimento: 1)- all’azione di accertamento del diritto della ricorrente alla nomina quale Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna; 2)- all’impugnazione del decreto in data 29 ottobre 1996 del Presidente della Corte d’appello di Bologna; ha accolto il primo ricorso, in relazione alla delibera n. 20 dell’11 febbraio 1997 del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ed ha infine accolto il secondo gravame in relazione al d.m. 23 maggio 1997.

2. Questi sono i dedotti motivi di appello:

2.1 Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del D.L. 8/8/96 n. 437, convertito nella L. 24/10/96 n. 556, e del D.M. Finanze 30/3/96.
La sentenza avrebbe errato nel ritenere che dall’inserimento nell’elenco dei soggetti confermati quali sovrannumerari derivasse per la dr.ssa M. la nomina automatica a Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
Non potrebbe, invero, ritenersi che il grado, la funzione e l’incarico, in precedenza ricoperti, di Presidente di Commissione (provinciale) di secondo grado coincidano con quelli di Presidente della Commissione tributaria regionale e non, invece, con quelli di Presidente di Sezione di tale ultima Commissione.
Infatti, oltre al diverso (e ben più esteso) ambito di competenza territoriale (coincidente con il distretto della Corte d’appello), la qualifica, la funzione e l’incarico di Presidente della Commissione tributaria regionale sono stati previsti solo con la riforma del 1992 ed a tale autorità sono stati attribuiti, per la prima volta, un generale potere di vigilanza su tutti i giudici tributari della Regione e, unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il potere di promuovere, in ipotesi, il procedimento disciplinare nei loro confronti.
Ciò considerato, la conferma potrebbe aversi solo per le funzioni giurisdizionali, posto che il Presidente della Commissione è anche Presidente della prima sezione della Commissione.
Una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti di coloro che, in qualità di Presidenti di Commissioni di secondo grado, erano in carica da una data antecedente al 15 gennaio 1993.
Agli stessi, infatti, si applicherebbe il quarto comma dell’art. 43, D.Lgs. n. 545/92, secondo cui i componenti delle pregresse Commissioni di primo e secondo grado, già aventi sede nelle Regioni, sono nominati componenti nelle Commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali, costituite nella stessa Regione, con conferma del grado, della funzione e dell’incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3.
Sostiene, inoltre, l’Amministrazione appellante che l’istituto della conferma in sovrannumero, in quanto consistente nella destinazione di un pubblico impiegato ad un ufficio il cui organico, in relazione all’incarico conferito, sia già completo, non sarebbe applicabile ad un incarico monocratico, qual è quello di cui si discute nella fattispecie, che non potrebbe essere esercitato contemporaneamente da più persone.
In realtà, poiché le nomine disposte per le Commissioni tributarie con il D.M. 30 marzo 1996 sono avvenute in sovrannumero, stante la copertura dell’intero organico disposta con il D.P.R. 20 febbraio 1996, esse avrebbero dato attuazione al diritto alla conferma nelle funzioni giurisdizionali, cioè nell’incarico di Presidente di Sezione, se non già conferito in precedenza (come è accaduto per la dr.ssa M.).
Inoltre, la mancata previsione dei limiti di durata dell’automatismo risulterebbe irrazionale e discriminatoria anche in riferimento al carattere temporaneo degli elenchi ex art. 43, D.P.R. cit., che hanno cessato di avere efficacia con l’insediamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e sarebbe in aperto contrasto con i principi contenuti nella legge di delega n. 413/91, che espressamente riservano al Consiglio di presidenza ed alla valutazione del medesimo la provvista degli incarichi direttivi nelle nuove Commissioni tributarie.

2.2 Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di competenza dell’Autorità amministrativa.
Il Tribunale amministrativo bresciano avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di specie, si sia verificata un’ipotesi di disapplicazione di atti amministrativi emanati da altra Autorità (Ministero delle Finanze) da parte di una Pubblica amministrazione (Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria).
Al contrario, L’Organo di autogoverno della Giustizia fiscale avrebbe adottato la deliberazione impugnata nell’esercizio dei poteri ad esso spettante, in base alle norme vigenti, in tema di nomina dei giudici tributari.
Di qui la legittimità della deliberazione del Consiglio di presidenza, con la quale viene dichiarato che la conferma in sovrannumero non può implicare la nomina automatica alla carica di Presidente di Commissione tributaria regionale e deve ritenersi operante in riferimento al posto di Presidente di Sezione, nonché la legittimità del D.M. 23 maggio 1997, che approva lo schema di domanda e le relative istruzioni per l’inserimento negli elenchi utili alla copertura dei posti disponibili nelle nuove Commissioni tributarie.

3. Si è costituita in giudizio la dr.ssa M. che, con una prima memoria, ha denunciato per incompetenza, eccesso di potere, errore sui presupposti e violazione dell’art.11, comma 2, D.L. n. 123/1996, il comportamento del Consiglio di presidenza che ha ritenuto di dover procedere ad una nomina, valutando comparativamente la posizione di altri soggetti, mettendo in discussione sia la correttezza e l’efficacia dell’elenco approvato con il D.M. 30 marzo 1996, sia la stessa applicabilità e legittimità del meccanismo della nomina in sovrannumero.
Ha, altresì, eccepito non potersi in alcun modo riferire la propria conferma al ruolo di Presidente di Sezione, dovendosi, invece, considerare la coincidenza dei due livelli di giurisdizione tributaria (primo e secondo grado) e, quindi, la piena equivalenza delle funzioni giurisdizionali di appello svolte dalla soppresse Commissioni (provinciali) di secondo grado e dalle nuove Commissioni regionali.
Né potrebbe mutare la sostanza delle cose l’attribuzione al Presidente di Commissione tributaria regionale di nuove funzioni, non giurisdizionali, ma complementari ed accessorie.
Ne sarebbero conferma elementi procedimentali e testuali, quali il perfezionamento dell’iter di immissione nella citata carica della dr.ssa M., la dicitura “Pres.Comm.” (e non ”Pres. Sez.”) a fianco del suo nominativo nel D.M. 30 marzo 1996 e la comunicazione di avvenuta nomina con lettera del Presidente della Corte d’appello di Bologna del 13 agosto 1996 ed invito ad esercitare l’eventuale opzione per altra funzione.

4. Con ulteriore memoria, depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso in appello, la dr.ssa M. ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità (rectius: l’improcedibilità) dell’appello per cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza d’interesse, in quanto l’Amministrazione, dopo la proposizione del gravame contro la sentenza del Tribunale amministrativo di Brescia, avrebbe autonomamente deciso di dare ad essa esecuzione, riconoscendo l’avvenuta copertura del posto de quo da parte della stessa dr.ssa M. nella sua qualità di sovrannumeraria, confermata dal D.M. 30 marzo 1996.
Nel merito, poi, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi di ricorso sotto i seguenti profili:
a) le disposizioni riguardanti la conferma dei sovrannumerari prevederebbero un meccanismo di riassorbimento automatico, nel momento stesso in cui si verifica la vacanza del posto, impedendo così che si verifichi la disponibilità del posto che richiede e consente l’attivazione di un procedimento di nomina; la norma invocata dall’Amministrazione (l’art. 43, comma 10, D.Lgs. n. 545/1992) avrebbe potuto entrare eventualmente in funzione, per effetto del richiamo contenuto nel comma 3 dell’art.11 del D.L. cit., solo ove si fosse verificata una vacanza per la quale non fosse stato disponibile e presente un sovrannumerario già confermato dal D.M. 30 marzo 1996, ipotesi non riscontrabile nel caso della Presidenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna; inoltre, la nomina del dr. A.S. (qui ricorrente in opposizione di terzo) non sarebbe stata preceduta dalle previste formalità;
b) l’art.11, comma 3, D.L. n. 437/1996, prevede che a partire dal 1° aprile 1996 e fino alla data di costituzione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria le nomine dei giudici tributari nei posti disponibili siano effettuate ai sensi dell’art. 43, comma 10, del D.Lgs. n. 545/1992, secondo l’ordine degli elenchi previsti nell’art. 9, comma 2, del citato decreto, dal Presidente della Corte d’appello previa richiesta di pubblicità, in varie forme e tempi, fatta al sindaco del capoluogo di Regione o di Provincia: la norma invocata da parte avversa (art. 43, comma 10, D.Lgs. n. 545/92) non avrebbe mai potuto trovare applicazione, presupponendo come data di decorrenza quella del 1° aprile 1993, coincidente con il previsto, ma non attuato, insediamento delle nuove Commissioni tributarie che, per effetto di norme sopravvenute, è poi slittato al 1° aprile 1996.
Cosicché, alla disciplina della nomina dei componenti, nella fase intermedia, avrebbe provveduto la norma di cui all’art. 1, comma 3, D.L. n. 259/1996, reiterato dall’art. 11, D.L. n. 437/1996, conv. nella legge n. 556/1996, il quale, prendendo atto dell’esistenza dei componenti entrati nelle cessate Commissioni nel triennio del ritardo, avrebbe stabilito la loro conferma e, solo in mancanza di sovrannumerari, con decorrenza dal 1° aprile 1996, la possibilità del Presidente della Corte d’appello di nominare altri componenti nei posti disponibili con una procedura che, pur richiamando quella dell’art. 43, comma 10, l’avrebbe modificata prevedendo, da parte sua, l’obbligo del rispetto degli ulteriori adempimenti sopracitati;
c) non vi sarebbe il preteso difetto di corrispondenza strutturale tra la qualifica di cui si discute (Presidenza della Commissione tributaria regionale) e quella di provenienza della dr.ssa M. (Presidente di Commissione di secondo grado), essendo entrambi giudici di appello rispetto alle decisioni delle Commissioni (provinciali) di I grado; nessun dubbio, poi, vi sarebbe circa la confermabilità anche per le Presidenze.

5. Con il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe (n. 7129/2002), concernente opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c., il dr. A.S. chiede, a sua volta, l’annullamento della sentenza n. 305/1998 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, nella parte in cui, in accoglimento dei ricorsi n. 660/1997 e n. 1306/1997, proposti dalla dr.ssa Marina M., ha annullato, nella parte incidente negativamente sugli interessi della ricorrente, la deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria n. 20 dell’11 febbraio 1997 ed il Decreto del Ministero delle Finanze in data 23 maggio 1997.
In punto di fatto, l’opponente, Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, fa rilevare che in data 2 aprile 1996 egli è stato nominato Presidente vicario della Commissione stessa dall’allora Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, dr. Alfredo Clò, che, successivamente, in data 13 aprile 1996, ha rinunciato all'incarico.
Conseguentemente, il Presidente della Corte d'appello di Bologna, su richiesta del Direttore regionale delle Entrate di Bologna, che sollecitava la copertura del posto resosi vacante, in data 15 aprile 1996 ha manifestato l'intenzione di procedere alla designazione del nuovo Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna in applicazione della normativa ritenuta vigente, in via transitoria, di cui al decreto legislativo n. 545/1992, in attesa delle elezioni del neo-costituendo Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.
In data 4 giugno 1996, con decreto n. 242, il Presidente della Corte d'appello di Bologna ha designato, con proprio provvedimento ampiamente motivato, l’attuale opponente quale nuovo Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna ed il giorno successivo ha trasmesso la suddetta designazione al Ministero delle Finanze.
Quest’ultimo, pur sollecitato all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla designazione effettuata sia in data 2 luglio 1996, dal Direttore regionale delle Entrate per l’Emilia-Romagna, sia in data 2 ottobre 1996, dallo stesso Presidente della Corte d'appello, ha omesso qualunque adempimento.
In seguito alle elezioni, indette in data 23 luglio 1996, si è insediato il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria (all'esito delle relative operazioni elettorali svoltesi il 13 ottobre 1996).
Detto organo, con deliberazione n. 20 dell’11 febbraio 1997, ha dichiarato la nullità e l’inefficacia della presidenza vicaria affidata al ricorrente e ha negato anche il completamento del procedimento di nomina del ricorrente stesso alla titolarità della Presidenza della Commissione tributaria regionale di Bologna; inoltre, ha dichiarato vacante il relativo posto, avviando una nuova procedura per la sua copertura e, nelle more, affidando al dr. Dante S. le funzioni presidenziali di supplente.
Il Consiglio di presidenza, inoltre, ha disposto di non dar corso nemmeno alla nomina a Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna della dott.ssa M., che aspirava a tale carica in qualità di magistrato inserito nell’elenco, approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1996, dei soggetti confermati in qualità di sovrannumerari e ciò in quanto la conferma in sovrannumero dei Presidenti delle pregresse Commissioni tributarie di secondo grado, carica ricoperta dalla stessa dr.ssa M. a Piacenza, non poteva che operare con riferimento al posto di Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale di Bologna e non a quello di Presidente Capo della Commissione tributaria regionale stessa.
Avverso le suddette determinazioni dell’Organo di autogoverno, nella parte che lo riguarda, l’attuale opponente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
L’istanza cautelare, accolta in primo grado, è stata disattesa in sede di appello.
L’opponente fa, inoltre, rilevare che anche la dott.ssa M. ha presentato propri ricorsi avverso le stesse determinazioni del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, naturalmente nella diversa parte in cui veniva respinta anche la sua istanza diretta ad ottenere la nomina alla qualifica di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, e che detti ricorsi, presentati al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, la cui competenza per territorio viene contestata, non sono stati a lui notificati.
Con sentenza n. 305 delle 20 febbraio 1998, depositata il 17 aprile 1998 e qui opposta, i ricorsi della dott.ssa M. sono stati accolti.
La relativa sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato, che non ne ha sospeso l’esecutività (ordinanza n. 1702 del 20 ottobre 1998).
A tali giudizi non ha partecipato, perché non intimato, l’odierno opponente.
Successivamente, in data 4 giugno 2002, nel ricorso n. 141/1997, pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, è stata depositata in giudizio la deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria del 25 luglio 2000, con la quale l’Organo di autogoverno della Giustizia tributaria decideva di non coltivare oltre il ricorso proposto in appello avverso la sentenza n. 305 del 1998 del Tribunale amministrativo per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, disponendo, quindi, il definitivo riassorbimento della dott.ssa M. nella qualifica di Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
L’odierno opponente, con ricorso n. 294 del 2002, ha impugnato, avanti all’indicato Tribunale, anche tale deliberazione, deducendone l’illegittimità sotto numerosi profili.
Ha presentato, altresì, un ricorso integrativo con proposizione di motivi aggiunti contro lo stesso provvedimento nel ricorso n. 141/1997, già pendente presso il medesimo Tribunale.

6. Questi i dedotti motivi in diritto nell’atto di opposizione:

6.1. Violazione dell’art. 43, comma 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, e dell’art.3, comma 10, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; nonché, in generale, delle norme e dei principi di cui al D.Lgs. n. 545/92. Falsa applicazione dell’art.1, commi 2 e 3, del D.L. 16 maggio 1996 n. 259, poi divenuto art. 11 del D.L. 8 agosto 1996 n. 437 (conv. in legge 24 ottobre 1996 n. 556).
La sentenza opposta avrebbe annullato la deliberazione n. 20 dell’11/02/97 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, nella parte in cui non aveva proceduto alla nomina della dr.ssa M. quale Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, ritenendo, erroneamente, applicabile alla fattispecie l’art.11, coma 2, D.L. n. 437/96 (procedimento automatico di nomina di sovrannumerario su posto resosi vacante), laddove la norma da applicare sarebbe l’art. 43, comma 10, D.Lgs. n. 545/92, che disciplinava il procedimento di nomina dei giudici al momento in cui si è verificata la vacanza del posto di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, attribuendo esclusivamente al Presidente della Corte d’appello il potere di scelta del magistrato, da designare alla carica in questione.
Scelta che, in quanto tale, avrebbe potuto e dovuto operare anche a prescindere dal meccanismo automatico del subentro nelle funzioni, previsto dall’art.11, comma 2, del D.L. n. 437/96, con riguardo ai cd. sovrannumerari.
L’art. 43 prevede, invero, una ulteriore fase del regime transitorio, quella compresa tra il momento di prima applicazione del decreto e la costituzione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, nella quale le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 636/72, con l’osservanza dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5, decreto legislativo n. 545/92, ipotesi nella quale si applica il disposto del primo periodo del comma 4, cioè il sistema di scelta del Presidente del Tribunale o della Corte d’appello di cui al D.P.R. n. 636/72, salva la sussistenza dei requisiti per essere nominati giudici tributari e salva la precedenza ai componenti delle Commissioni di I e II grado già aventi sede nella regione, di cui al quarto comma dell’art. 43, precedenza, peraltro, non invocabile per la nomina a Presidente di Commissione.
Secondo l’opponente sarebbe questa la fase in cui dovrebbe essere collocata la vicenda per cui è causa, essendosi la carica di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna resa vacante il 13 aprile 1996 e, dunque, quando il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, entrato in funzione il 13 ottobre 1996, non era ancora costituito.
Né la scelta del dr. S. potrebbe essere inficiata dalle disposizioni dei successivi decreti-legge che si sono susseguiti, riferendosi dette norme pur sempre ai posti disponibili e, quindi, ai posti non coperti da giudici appartenenti alle Commissioni tributarie di I e II grado.
Come pure non sarebbe applicabile la norma relativa ai sovrannumerari, regolante un meccanismo automatico di subentro nei posti che man mano si rendano disponibili, mentre l’art. 43, comma 10, prevede la scelta da parte del Presidente della Corte d’appello, che non sarebbe più tale ove si risolvesse nella mera investitura del giudice sovrannumerario.
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza opposta, avendo essa ritenuto applicabile la norma relativa ai cd. soprannumerari, laddove la nomina avrebbe dovuto essere effettuata previa scelta del Presidente della Corte d’appello, così come avvenuto.

6.2. Violazione dell’art.11, comma 2, D.L. 8 agosto 1996 n. 437 (conv. in legge n. 556/1996).
L’applicazione dell’art,.11, comma 2, D.L. n. 437/1996 nei sensi indicati dalla sentenza opposta avrebbe la conseguenza di determinare, in modo automatico, la nomina dei giudici indicati negli elenchi dei cd. sovrannumerari a Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, il che, ad avviso dell’opponente, contrasterebbe con ragioni di ordine ermeneutico e di ordine costituzionale.
Il tenore della norma, infatti, escluderebbe che tra i soggetti chiamati a comporre le Commissioni possa essere ricompreso anche quello che la presiede, che andrebbe, di conseguenza, scelto sia in ragione delle capacità professionali, sia per le acquisite competenze dirigenziali.
Inoltre, l’art. 11, comma 2, ricalcando l’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 545/1992, non contemplerebbe la formazione di elenchi per i Presidenti di Commissione (provinciale o regionale).
Una diversa interpretazione comporterebbe, ad avviso dell’opponente, una disparità di trattamento nei confronti di coloro che, in qualità di Presidenti di Commissioni tributarie di II grado, siano stati in carica da una data antecedente al 15 gennaio 1993 e, quindi, con maggiore anzianità nelle funzioni.
Conclude l’opponente chiedendo l’annullamento della sentenza n. 305/98 del Tribunale amministrativo di Brescia, pronunciata su due ricorsi inammissibili perché a lui non notificati, ancorchè necessario controinteressato: invero, la sua posizione e le sue aspettative non avrebbero potuto essere ignorate dalla ricorrente dr.ssa M. che, avanti al Tribunale amministrativo di Brescia ed al Consiglio di Stato, avrebbe prodotto tutta la documentazione depositata dal dr. A.S. nel ricorso n. 141/1997, dallo stesso proposto avanti al Tribunale amministrativo di Parma.

7. Si è costituita, per resistere all’opposizione di terzo, la dr.ssa M., eccependo, anzitutto, l’inammissibilità dell’opposizione proposta per tardività, difetto di interesse ed acquiescenza.
La resistente ricollega la piena conoscenza della sentenza da parte del dr. S. al momento del deposito, da parte dell’Avvocatura dello Stato, nel giudizio dallo stesso instaurato presso il Tribunale amministrativo di Parma avverso la deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria che gli aveva negato la nomina, deposito avvenuto il 28 gennaio 2000.
Inoltre, la resistente fa presente che, in virtù della sentenza opposta, essa sarebbe divenuta Presidente della Commissione di cui si discute sin dal 24 novembre 1998, circostanza non ignorabile da parte del dr. S., che della stessa Commissione farebbe parte quale Presidente di Sezione.
Vi sarebbe stata, altresì, acquiescenza da parte del dr. S. in relazione sia al D.M. 30 marzo 1996, contenente la mera conferma della nomina della dr.ssa M. a Presidente di Commissione, sia al provvedimento del Ministero delle Finanze 30 settembre 1996, che avrebbe concluso negativamente l’iter per la nomina del dr. S. avviato dal Presidente della Corte d’appello di Bologna, sia al decreto di indizione del concorso per la copertura del posto vacante.
Vi sarebbe, infine, carenza d’interesse dell’opponente alla eliminazione della sentenza del Tribunale di Brescia, in quanto la sua aspettativa non potrebbe in alcun modo essere soddisfatta, dovendosi provvedere alla copertura del posto con i sovrannumerari aventi titolo.
La resistente, ha, poi eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso, con argomenti sostanzialmente analoghi a quelli già illustrati nella memoria difensiva depositata nel primo dei due ricorsi qui esaminati.

8. L’opponente ha presentato, a sua volta, memoria difensiva, ad ulteriore illustrazione delle proprie ragioni.

9. Le due vertenze sono passate in decisione all’udienza dell’11 febbraio 2003, in occasione della quale si è appreso che il Tribunale amministrativo di Parma, con sentenza n. 56/2003, ha accolto i due ricorsi proposti dal dr. A.S. avanti a detto Tribunale, riconoscendo il titolo del medesimo ad essere nominato Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone, anzitutto, sussistendone le condizioni, la riunione del ricorso in appello e del ricorso per opposizione di terzo indicati in epigrafe.

2. Con il primo il Ministero delle Finanze ha impugnato la sentenza n. 305/1998 del Tribunale amministrativo regionale di Brescia che, previa riunione di due distinti ricorsi proposti dalla dr.ssa Marina M., ha dichiarato in parte inammissibile il primo, in riferimento sia all’azione di accertamento del suo preteso diritto alla nomina quale Presidente della Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna, sia all’impugnazione del decreto in data 29 ottobre 1996 del Presidente della Corte d’appello di Bologna; ha accolto il primo ricorso in relazione alla deliberazione n. 20 dell’11 febbraio 1997 del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, nonché il secondo ricorso in relazione al D.M. 23 maggio 1997.
In estrema sintesi, alla base dell’accoglimento dei ricorsi vi è stato il convincimento del Tribunale che dall’inserimento nell’elenco dei soggetti confermati quali sovrannumerari derivasse, per la dr.ssa M., che ricopriva la carica di Presidente di Commissione tributaria di secondo grado a Piacenza, la nomina automatica a Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
L’Amministrazione (come già esposto in narrativa) non ha condiviso tale interpretazione, ritenendo che la norma di cui all’art. 11, comma 2, della legge 24 ottobre 1996 n. 556 (di conversione del D.L. n. 437/1996) non legittimi l’affermazione della coincidenza del grado, della funzione e dell’incarico, precedentemente rivestiti, di Presidente di Commissione (provinciale) di secondo grado con quelli di Presidente della Commissione tributaria regionale, ma piuttosto con quelli di Presidente di Sezione di detta Commissione.
Invero, la qualifica, la funzione e l’incarico di Presidente della Commissione tributaria regionale, previsti per la prima volta con la riforma del 1992, non potrebbero ritenersi coincidenti con quelli di Presidente della pregressa Commissione (provinciale) di secondo grado, anche in ragione dei nuovi poteri attributi al primo dalla nuova disciplina.
Una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che, in qualità di Presidenti di Commissioni di secondo grado (provinciali), siano in carica da una data antecedente al 1° gennaio 1993, cui si applicherebbe il quarto comma dell’art. 43 del D.L.vo n. 545/1992, in base al quale l’aver svolto l’incarico di componente delle Commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nelle Regioni darebbe luogo ad una conferma nel grado, nella funzione e nell’incarico, con precedenza su ogni altro richiedente inserito negli elenchi di cui al comma 3, senza previsione di sovrannumero e di riassorbimento automatico.
La nomina in sovrannumero, poi, non troverebbe attuazione, secondo i principi dell’ ordinamento, nel caso di incarico monocratico, qual è quello di cui si discute.
Infine, non sarebbero condivisibili le argomentazioni del Tribunale amministrativo circa l’ipotesi che il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria avrebbe disapplicato atti emanati dal Ministero delle Finanze, dovendosi al contrario ritenere che, a decorrere dalla data del proprio insediamento, il Consiglio abbia legittimamente esercitato i poteri ad esso spettante in base alla normativa vigente e, quindi, anche in materia di provvedimenti riguardanti i componenti delle nuove Commissioni tributarie.
Ciò troverebbe conferma nella procedura di scelta dei giudici tributari, la cui nomina viene disposta dall’Organo di autogoverno con apposita deliberazione e poi trasfusa in decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Finanze (cfr. art. 9, comma I, D.P.R. n. 545/1992).
L’Amministrazione finanziaria ritiene, quindi, legittima la deliberazione del Consiglio di presidenza n. 20/1997, che ha dichiarato che la conferma in sovrannumero di un Presidente di una delle pregresse Commissioni tributarie di II grado non può implicare la sua nomina automatica alla qualifica di Presidente di Commissione tributaria regionale e deve ritenersi operante soltanto in rapporto al posto di Presidente di Sezione di quest’ultima.

3. In via preliminare, va respinta l’eccezione di improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuta carenza d’interesse o per cessata materia del contendere, sollevata dalla difesa della resistente nel presupposto che l’Amministrazione avrebbe provveduto a dare spontanea esecuzione alla sentenza impugnata, immettendo la dr.ssa M., con successivo provvedimento, nelle funzioni di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna.
Invero, al di là di quanto affermato “incidenter tantum”, nelle premesse della deliberazione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria del 25 luglio 2000, circa la volontà di non coltivare oltre l’appello proposto avverso la sentenza n. 305/1998 del Tribunale amministrativo di Brescia, sul piano processuale non risulta agli atti alcuna rinuncia formale all’appello proposto, nè richiesta di improcedibilità da parte dell’Amministrazione.
Né può ritenersi che l’immissione automatica della dr.ssa M. nell’incarico di Presidente della Commissione tributaria regionale, in virtù di argomentazioni di segno opposto rispetto a quelle contenute nella deliberazione annullata con la sentenza n. 305/1998, cit., faccia venir meno l’interesse dell’Amministrazione ad una pronuncia, in grado di appello, su quale interpretazione e conseguente applicazione attribuire all’art.11, comma II, legge 24 ottobre 1996 n. 556 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437).
Né, d’altra parte, in assenza di esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado, la spontanea esecuzione di quest’ultima da parte dell’Amministrazione(come è avvenuto nella fattispecie, ove la deliberazione di immissione della dr.ssa M. nelle funzioni di Presidente di commissione tributaria regionale è stata adottata in esecuzione della sentenza n. 305/98 del Tribunale amministrativo di Brescia) può implicare di per sé alcuna acquiescenza , in quanto tale sentenza, ove non sospesa, è immediatamente esecutiva, e l’Amministrazione è tenuta, quindi, a darvi esecuzione(cfr. Cons. Stato, V Sez., n. 198/2001; n. 442/2000; IV Sez., n. 4821/2000; VI Sez., n. 5572/2000), fermo restando che tale attività è destinata a caducarsi automaticamente in caso di accoglimento dell’appello (cfr. Cons. Stato, VI Sez., n. 4502/2000).

4. Premesso che la questione sottoposta al Collegio coinvolge una verifica che si colloca nel più vasto ambito dei vari moduli procedimentali astrattamente percorribili per la copertura dell’incarico in questione, si osserva che, nel merito, l’appello dell’Amministrazione è fondato e va accolto.
La vicenda dedotta in lite trae origine dalla mancata immissione della dr.ssa M. nelle funzioni di Presidente della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, dalla dichiarazione di vacanza del posto medesimo e dall’attribuzione della reggenza dello stesso al dr. Dante S. (delibera n. 20 del 1997), nonché dalla mancata ammissione della dr.ssa M. alla prestazione del giuramento nella carica alla quale essa aspirava (decreto del Presidente della Corte d’appello di Bologna del 28/10/96).
Tali provvedimenti, correlati alla verifica dell’idoneità dello specifico titolo vantato dalla dr.ssa M. all’assegnazione dell’incarico de quo, sono stati adottati sul presupposto che l’art.11, comma II, legge n. 556/1996 (di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996 n. 437) non avrebbe consentito, relativamente all’incarico di Presidente della Commissione tributaria regionale, il riassorbimento automatico nelle vacanze d’organico, secondo l’ordine derivante dall’anzianità nella funzione, dei soggetti chiamati a comporre le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, dal 15 gennaio 1993 al 17 marzo 1996, e confermati, anche in sovrannumero, nella funzione, nel grado e nell’incarico presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.
Il Tribunale amministrativo di Brescia non ha condiviso tale provvedimento, ritenendolo viziato da eccesso di potere per errore sui presupposti, dal momento che la dr.ssa M., alla data della deliberazione impugnata, rivestiva già la carica di Presidente di Sezione di Commissione tributaria regionale, essendovi stata nominata con D.P.R. 20 febbraio 1996, per effetto della sua inclusione nel diverso elenco approvato con D.M. 16 febbraio 1996, ove compariva fra gli aspiranti a tale funzione, onde non si capirebbe perché dovrebbe essere inserita anche nell’elenco dei sovrannumerari in rapporto allo stesso posto di Presidente di sezione, dal momento che l’unico effetto giuridico che potrebbe derivare da tale inserimento la dr.ssa M. l’aveva già raggiunto.
L’interpretazione adottata dal Consiglio di presidenza si tradurrebbe in una disapplicazione del D.M. 30 marzo 1996, con l’esercizio di un potere che in nessun modo gli potrebbe essere riconosciuto, e, nel contempo, in una violazione dell’art. 11, comma 2, legge n. 556/1996.

5. Osserva il Collegio che la riforma del processo tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, ha disposto una diversa articolazione degli organi di giurisdizione tributaria, prevedendo come organi di primo grado le Commissioni provinciali e come organi di appello le Commissioni regionali.
I procedimenti di nomina sono stati disciplinati con una previsione “a regime” (art.9) e con una previsione “di primo impianto “ (art.43).
In rapporto a quest’ultima fattispecie la norma richiamata ha stabilito taluni principi, così sintetizzabili:
a) i componenti delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado e della Commissione tributaria centrale, tutte previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in possesso dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5 della ricordata norma, in relazione a ciascun incarico da conferire, sono nominati a domanda componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali con precedenza rispetto agli altri aspiranti e fino alla concorrenza dei posti disponibili, anche se hanno superato il limite di età di cui all’art.7, comma 1, lett.d);
b) per ciascuna Commissione tributaria sono formati, con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla Tabella F, distinti elenchi per la nomina a presidente di sezione, a vice presidente di sezione ed a giudice; a parità di punteggio prevale il candidato più anziano di età ed il periodo di esercizio delle funzioni nelle Commissioni di primo e di secondo grado e nella Commissione centrale è considerato valutabile a tutti gli effetti;
c) i componenti delle Commissioni di primo e secondo grado già aventi sede nella Regione sono nominati componenti delle Commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa Regione con conferma, anche in deroga all’art.8, comma 1, lett. c), del grado, della funzione e dell’incarico e con precedenza su ogni altro richiedente collocato negli elenchi di cui al comma 3, salva la precedenza eventualmente spettante nei gradi, nelle funzioni e negli incarichi, ai presidenti, ai presidenti di sezione e ai componenti della commissione tributaria centrale; dette precedenze vanno determinate in base ai punteggi previsti nelle Tabelle E ed F;
d) per le nomine di componenti nei posti rimasti disponibili, dopo la formazione degli elenchi di cui al comma 3, sono formati elenchi di coloro che abbiano dichiarato la propria disponibilità secondo il procedimento previsto dall’art. 9, sostituita al Consiglio di presidenza la Commissione di cui al comma 6;
e) le nomine dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali nella prima applicazione del decreto sono disposte, secondo l’ordine degli elenchi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze;
f) prima della costituzione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria le nomine dei giudici tributari sono effettuate secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, con l’osservanza dei requisiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto legislativo stesso; in tali ipotesi si applica il disposto del primo periodo del comma 4.
Nulla viene detto, espressamente, per quanto riguarda la nomina del Presidente della Commissione tributaria regionale, fatta eccezione per quanto previsto, in termini di procedura per la presentazione della domanda, dal comma 2 del cit. art. 43.
Quanto, poi, al momento di insediamento delle Commissioni tributarie, esso è stato fissato, dall’art. 42 del decreto, al 1° aprile 1996, con contestuale soppressione, dalla medesima data, delle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.
Con decreto del 9 aprile 1993 il Ministero delle Finanze ha provveduto ad approvare gli schemi di domanda e le relative istruzioni per procedere al perfezionamento delle nomine a presidente di sezione, a vice presidente di sezione ed a giudice; tuttavia, le procedure in questione sono state avviate solo nel corso del 1996, dopo diverse proroghe di termini disposte con decretazione d’urgenza, più volte reiterata.
In particolare, con decreto del Ministro delle Finanze in data 16 febbraio 1996, sono stati approvati gli elenchi per le nomine di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 43, D.L.vo n. 545/1992, come previsto dal comma 6 dell’articolo citato, modificato dall’art.1, comma 1, lett.b), D.L. n. 403/1995, convertito in legge n. 495/1995.
In tale decreto era contenuto ed approvato anche l’elenco per la nomina a presidente di sezione presso la Commissione tributaria regionale di Bologna, nel quale era utilmente inserita anche la dr.ssa M..
Relativamente alla Presidenza di tale Commissione l’elenco conteneva il solo nominativo del dr. Alfredo Clò (successivamente dimessosi, in data 13 aprile 1996).
Seguiva il decreto legge 15 marzo 1996 n. 123, reiterato con D.L. 16 maggio 1996 n. 259, replicato con D.L. 22 giugno 1996 n. 329 ed, infine, rivisitato con D.L. 8 agosto 1996 n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996 n. 556, con salvezza degli atti adottati e degli effetti dei provvedimenti emanati in rapporto ai predetti decreti.
All’art. 11, comma 2, tale ultimo provvedimento d’urgenza ha disposto che i soggetti scelti, ai sensi del settimo comma dell’art. 2 e del decimo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636, a comporre le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado dal 15 gennaio 1993 e fino al 17 marzo 1996 fossero confermati, con decreto del Ministero delle Finanze, anche in sovrannumero, nelle funzioni, nel grado e nell’incarico presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali aventi sede nella regione.
Si disponeva, altresì, che al verificarsi delle vacanze i componenti confermati in sovrannumero fossero riassorbiti automaticamente secondo l’ordine derivante dall’anzianità nella funzione.
Ne è seguito il decreto del Ministro delle Finanze in data 30 marzo 1996, con cui è stato approvato l’elenco dei sovrannumerari aventi diritto alla conferma dell’incarico, sulla base del meccanismo or ora indicato.
In tale elenco è stata ricompresa anche la dr.ssa M., con riguardo alla Commissione tributaria regionale di Bologna.
Dal quadro sopradelineato si evince che, attraverso la normativa delegata e la successiva decretazione d’urgenza, poi, convertita in legge, unitamente ai relativi provvedimenti applicativi, si è provveduto alla ricostruzione del sistema della Giustizia tributaria, tenendo conto delle posizioni sia precedentemente consolidatesi, sia medio tempore venutesi a formare, nonché della disciplina del periodo transitorio, nelle more della costituzione dell’Organo di autogoverno.
Per quanto riguarda la figura del Presidente della Commissione tributaria regionale, essa è stata introdotta, con previsione innovativa, dal D.L.vo n. 545/1992, che non ha, peraltro, come già detto, previsto espliciti criteri per la sua scelta e la sua nomina nella fase di primo impianto degli organi della Giustizia tributaria, ma solo una procedura valutativa (art. 43, secondo comma, D.L.vo n. 545/1992).
La sentenza appellata ha ritenuto erronea la mancata attribuzione di dette funzioni alla dr.ssa M., richiamandosi alla disposizione introdotta con decretazione d’urgenza e poi trasfusa nell’art.11, secondo comma, legge 24 ottobre 1996 n. 556, che prevede il riassorbimento nei posti di organico resisi vacanti dei giudici chiamati a comporre le Commissioni tributarie di secondo grado nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996 e confermati, anche in sovrannumero, nel grado, nella funzione e nell’incarico, categoria cui appartiene la dr.ssa M. per effetto del decreto di conferma del 30 marzo 1996.

6. Così delimitata la questione, che non coinvolge l’esame dell’affidamento della funzione nella sua generalità, ma lo specifico profilo relativo all’ambito dell’incidenza del meccanismo del riassorbimento per il conferimento della qualifica in questione, ritiene il Collegio che il riassorbimento dei giudici tributari confermati in sovrannumero in applicazione dell’art. 11 sopracitato non possa tradursi nel conferimento della qualifica di vertice del ricordato organo di giurisdizione.
Invero, la figura di Presidente di Commissione tributaria regionale, non prevista nel previgente ordinamento degli organi di Giustizia tributaria, non può ritenersi corrispondente, per grado e livello di funzioni, a quella di Presidente di Commissione tributaria di II grado di cui al DPR n. 636 del 1972: ne sono conferma il diverso ambito di giurisdizione, nel primo caso esteso a livello regionale e nel secondo ad una sola Provincia, la diversa ampiezza dei poteri attribuitigli (comprendenti, nel caso del Presidente della Commissione tributaria regionale, quelli di vigilanza e di azione disciplinare in rapporto a tutti i giudici tributari della regione), nonché la previsione per la nomina in dette funzioni, sia nella disciplina a regime (art. 3, terzo comma, D.L.vo n. 545/92), sia in quella transitoria (art. 43, secondo comma, D.L.vo cit.), di una specifica e distinta procedura valutativa (così, T.A.R. Lazio, II Sez.: sent. n. 1464/1997, passata in giudicato, e sent. n. 56/2003; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Staccata di Parma, sent. n. 56/2003).
Non rilevandosi, dal confronto fra le discipline succedutesi, elementi a favore della equiparabilità di dette figure, deve concludersi che l’istituto del riassorbimento dei giudici sovrannumerari confermati nelle funzioni, nel grado e nell’incarico perché nominati nel periodo 15 gennaio 1993/17 marzo 1996, prima del perfezionamento delle procedure di costituzione dei nuovi organi di Giustizia tributaria, stando alla lettera della legge, che parla di anzianità nella funzione, può operare solo per funzioni tra loro omogenee, equiparabili e pariordinate, che, per quanto riguarda i Presidenti di Commissione tributaria di secondo grado, vanno individuate in quelle di Presidente di Sezione di Commissione tributaria regionale, ma non può operare con riferimento alle diverse e più elevate funzioni di Presidente di Commissione tributaria regionale, ove la vacanza del posto si sia verificata in detta ultima posizione, come nella fattispecie.
Deve ancora ricordarsi, in termini, la giurisprudenza sopra citata: T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 1464/1997, passata in giudicato, e sent. n. 56/2003; T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. Staccata di Parma, sent. n. 56/2003; analoghe argomentazioni giuridiche sono poi già state fatte proprie da questa Sezione IV del Consiglio di Stato (cfr. terzo paragrafo, dec. 4 febbraio 1999 n. 114), mentre la dec. del 2 giugno 2000 n. 3176 della stessa Sezione concerne una diversa fattispecie riguardante la designazione alla Presidenza di una (pregressa) Commissione tributaria di secondo grado di un soggetto che non aveva mai prestato il relativo giuramento e, ciononostante, era stato poi inserito nell’elenco dei sovrannumerari in rapporto alla Commissione tributaria regionale di Genova, in assenza di una precedente specifica scelta – per la relativa Presidenza – ad opera del Presidente della competente Corte d’appello.
Una diversa interpretazione produrrebbe l’inaccettabile effetto di far conseguire (a soggetti che abbiano ottenuto la qualità di componenti dei nuovi organi di Giustizia tributaria in virtù di disposizioni speciali finalizzate al recupero di posizioni medio tempore venutesi a creare), sulla base di un criterio del tutto aleatorio, quale la vacanza del posto di Presidente e la concomitante presenza presso l’organo di giurisdizione di un giudice confermato in sovrannumero ed in totale assenza di procedure di valutazione comparativa, posizioni più favorevoli rispetto agli altri giudici tributari, precedentemente pervenuti all’incarico in virtù della disciplina ordinaria prevista dal D.L.vo n. 545/92, attraverso le procedure selettive ivi previste.

7. Le considerazioni che precedono non consentono la condivisione delle argomentazioni sviluppate dai giudici di primo grado e, per l’effetto, impongono l’integrale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero delle Finanze, con il correlativo annullamento, senza rinvio, dell’impugnata sentenza n. 305/1998 del Tribunale amministrativo di Brescia ed il contestuale rigetto dei due ricorsi ivi proposti dalla dr.ssa M..

8. Quanto, poi, al ricorso per opposizione di terzo, successivamente proposto dal dr. A.S., tenuto conto del fatto che l’impugnativa della deliberazione n. 20 dell’11 febbraio 1997 dell’Organo di autogoverno, da parte della dr.ssa Marina M., è avvenuta con riferimento alla mancata applicazione del criterio di riassorbimento dei sovrannumerari ai fini della nomina alla carica di Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna, e tenuto conto, altresì, della circostanza che il disposto accoglimento, per motivi sostanziali, dell’appello ministeriale, con annullamento senza rinvio della relativa sentenza e connesso rigetto dei due ricorsi introduttivi, ha fatto definitivamente venir meno ogni ipotizzabile incompatibilità della situazione giuridica definita nella sentenza del Tribunale amministrativo di Brescia rispetto alle ragioni fatte valere sulla base delle titolarità di una specifica posizione, dall’opponente stesso, che non ha, quindi, più alcun interesse o necessità di insistere nelle sue censure formali di omessa notificazione e di incompetenza per territorio, il cui eventuale accoglimento, peraltro, non potrebbe astrattamente che portare ad un risultato finale identico cioè un annullamento senza rinvio della stessa sentenza, sebbene questa volta ai sensi dell’art. 34, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ritiene il Collegio di doverne dichiarare l’improcedibilità.

9. Per le suesposte argomentazioni va accolto l’appello dell’Amministrazione, con annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza e reiezione dei due gravami introduttivi, mentre va dichiarato improcedibile il ricorso per opposizione di terzo.

10. Ravvisandosi giusti motivi, possono compensarsi integralmente tutte le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto anche conto della particolarità e della complessità della fattispecie esaminata e decisa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, previa riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Ministero delle Finanze, lo accoglie e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza n. 305/1998 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, e ne respinge i due ricorsi introduttivi.
Dichiara improcedibile il ricorso per opposizione di terzo.
Spese integralmente compensate.

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