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n. 7/8-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, ordinanza 15 luglio 2003 n. 3135
Pres. Giacchetti, Est. Montedoro;
Banca CARIME S.p.A. (avv. Vincenzo Spagnolo)
c. Politecnico di Bari (Avv.ra Gen.Stato), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (avv.ti Libero Giulietti e Stefano Grassi).

Contratti - tesoreria - tutela cautelare - esclusione.

Va respinta la domanda cautelare avanzata da soggetto soccombente in primo grado in un giudizio sull'appalto di tesoreria pubblica (1)

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(1) L'ordinanza applica principi ricorrenti in tema di gara di appalto del servizio di tesoreria.
Sull'argomento si richiamano i precedenti cautelari espressi da Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2821 e da SEZIONE V - Ordinanza 22 maggio 2001 n. 2833

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - BARI Sezione I 733/2003, resa tra le parti, concernente BANDO DI GARA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEL POLITECNICO.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell' efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., POLITECNICO DI BARI

Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti l'avv. Spagnolo e l'avv. Grassi;

Ritenuto che, allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, anche in considerazione dell'assunzione del servizio da parte del Monte dei Paschi di Siena, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di cautela;

ritenuto che può fissarsi il merito per l'udienza del 13.1.2004;

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 5784/2003 ).

Fissa, per il merito, l'udienza del 13/1/2004.

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