CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI, ordinanza 15 luglio 2003 n. 3137
Pres Giacchetti,
Est. Montedoro;
GIA.FI. Costruzioni S.P.A. (Avv.Giuliano Giovagnoli)
c. Universita' di Pisa (Avvocatura Gen.Stato) e nei confronti Soc. Coop.va Muratori
e sterratori ed affini a r.l. (avv. Franco Arizzi).
Contratti - gara di appalto - dichiarazione mendace - conseguenze - effetti caducanti - tutela cautelare chiesta dal dichiarante - rigetto
Va respinta la domanda cautelare avanzata da un soggetto che intenda giovarsi di dichiarazioni mendaci, poiche' l'art. 75 del DPR 445/2000 sulle dichiarazioni non veritiere ha un'ampia dizione (1).
-------------------------
(1) Il rigetto della domanda cautelare ha rilievo,
nell'ipotesi esaminata, di appalto lavori ottenuto con dichiarazione non veritiera,
per l'importanza data all'art. 75 del DPR 28.12.2000 n. 445. La norma, ferme
le sanzioni penali (art. 76), collega all'emersione di contenuti non veridici
la decadenza dai benefici ottenuti in base alla dichiarazione non veritiera.
In tal modo, poiche' e' la legge stessa a determinare le conseguenze delle dichiarazioni
non corrispondenti al vero, il giudice non deve porsi il problema delle conseguenze
del proprio accertamento o - se del caso - del contratto concluso.
L'art. 75 rappresenta quindi una deroga al principio (art. 2378 cod. civ.) che
ammette solo il risarcimento del danno all'indomani di un giuramento falso:
nel diritto romano chi subiva un falso giuramento poteva compiere tre giri intorno
alla casa dello spergiuro invocando maledizioni; oggi e' necessario l'art. 75
del DPR 445/2000 per chiarire l'estensione dei benefici che vengono travolti
dalla falsa dichiarazione: esiste tuttavia una eccezione, perche' l'art. 14
D.Lgs. 28 febbraio 2002 n. 190 rende immune da rischi di tutela cautelare il
contratto gia' stipulato. Sara' quindi la sentenza di merito a fare giustizia
delle vicende successive all'accertamento della non veridicita' della dichiarazione
(come osserva P. Carpentieri in Aggiudicazione e contratto, www.Giustizia-amministrativa.it,
sub Studi e contribuiti).
Alla ridotta possibilita' di intervento della tutela cautelare, a causa dell'accelerazione
della stipula del contratto, rimedia la Circolare Ministero infrastrutture e
trasporti 20 marzo 2003 n,. 2107, in Gazz. Uff. 3.6.2003 n. 126, che impone
il decorso di un congruo lasso di tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione
provvisoria e la stipula del contratto stesso, al fine di poter consentire la
tutelabilita' giudiziaria anche cautelare. (Poli53)
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR TOSCANA - FIRENZE: Sezione I n.556/2003, resa tra le parti, concernente LAVORI DI RESTAURO PALAZZO VENERA, CENTRO LINGUISTICO INTERDIPARTIMENTALE E LOCALI TECNICI;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: SOC. COOP.VA MURATORI E STERRATORI ED AFFINI A R.L. UNIVERSITA' DI PISA
Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e udito, altresì, per le parti l'avv. Giovagnoli e l'avv. Benussi per delega dell'avv. Arizzi;
Ritenuto che l'appello cautelare, allo stato, si appalesa privo
del prescritto fumus boni iuris attesa l'ampia dizione dell'art. 75 DPR 445/2000
e la motivazione contenuta nel parere reso dall'Avvocatura dello Stato;
P.Q.M.
Respinge l'appello
Ricorso numero: 5964/2003