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Giurisprudenza
n. 7/8-2003 - © copyright.

Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 15 luglio 2003 n. 3139
Pres. Giacchetti, Est. Santoro;

ATERP di Reggio Calabria (avv. Natale Carbone)
c. Minico' Eugenia Rita (avv. Benito Panariti).

Pubblico impiego - stipendi ed assegni - riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori - sentenza di condanna - tutela cautelare richiesta dall'amministrazione - accoglimento

Pubblico impiego - stipendi ed assegni - sentenza che riconosca mansioni superiori - tutela cautelare chiesta dall'amministrazione - accoglimento

Va sospesa la sentenza che riconosca differenze retributive per espletamento di mansioni superiori (nel caso di specie, da parte di un dipendente ATER) (1).

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(1) Il meccanismo di sospensione delle sentenze di primo grado (art. 33 legge 1034/1971, modificato dall'art. 10 della legge 205/2000) e' attuato, nelle pretese di ordine economico di pubblici dipendenti, con particolare riferimento alle possibilita' di recupero degli importi. Se vi e' una condanna al pagamento di somme a titolo di retribuzione, per reintegrazione nel posto di lavoro, nel rito civile occorre retribuire il lavoratore fino al passaggio in giudicato della sentenza di appello di riforma, anche se il giudice di appello sospende la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado (Cass. Sez. Lav. 21.3.1992 n. 3552), sicche' fino al predetto passaggio in giudicato il datore di lavoro non puo' procedere al recupero di crediti mediante ritenute sulla retribuzione (Cass. Sez. lav. 24.2.1990 n. 1404).
Diverso e' il ragionamento della giustizia amministrativa, dove non vie e' la norma di favore per il dipendente.
Sullo svolgimento di mansioni superiori e sulla sua (limitata) remunerazione, si veda CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 9 ottobre 2002 n. 583 - secondo il quale anche con riferimento alla normativa vigente prima del D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387, il pubblico dipendente il quale, per disposizione dell'Amministrazione, svolga mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita in un posto vacante della pianta organica, ha diritto alle maggiori retribuzioni previste per tali mansioni, determinandosi in tali casi una situazione illegittima, le cui conseguenze non possono ricadere sul dipendente che detta situazione non ha posto in essere.
Inoltre, le norme che prevedono l'esercizio di mansioni superiori per esigenze di servizio senza diritto di variazioni del trattamento economico hanno natura eccezionale, in quanto sussiste derogatorie al principio espresso dall'art. 36 della Costituzione, direttamente applicabile, unitamente all'art. 2126 cod.civ., anche al settore del pubblico impiego. (poli53)

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR CALABRIA - REGGIO CALABRIA 36/2003, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER MANSIONI SUPERIORI SVOLTE.

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINICO' EUGENIA RITA

Udito il relatore Cons. Sergio Santoro e udito, altresì, per la parte appellante l'Avv. CARBONE;

Ritenuto che sussistono i presupposti per sospendere in via cautelare la sentenza appellata;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso n. 6030/2003) e, per l'effetto, sospende l'efficacia della sentenza impugnata.

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