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Giurisprudenza
n. 7/8-2003 - © copyright.

Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 15 luglio 2003 n. 3147
Pres. Giacchetti, Est. Salemi;
Comune di Vimercate (avv.ti Fabio Todarello e Paolo Vaiano)
c. Nokia Italia spa (avv. Nino Paolantonio).

Ambiente – Elettrosmog – Stazioni radio base per telefonia cellulare – disattivazione disposta dal Comune –tutela cautelare richiesta dal gestore – accoglimento – danni per il Comune – in presenza di valutazioni ARPA sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico – esclusione.

Va accolta la domanda cautelare avverso un provvedimento comunale di disattivazione di stazione radio, qualora il danno grave dell’amministrazione sia escluso da una valutazione ARPA circa il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.(1)

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(1) L’ordinanza riflette un’antica contrapposizione tra ente locale e concessionario di telecomunicazioni. Il provvedimento sfavorevole del Comune e’ sospeso sulla base della verificata compatibilita’ elettromagnetica, secondo una logica fatta propria dal decreto Gasparri (decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sul quale V. TRIGGIANI, Il decreto “Gasparri” ed i principi fondamentali di politica ambientale comunitaria). Sul tema si veda T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 21 maggio 2003 n. 279 http://www.giustamm.it/private/tar/taremiliaparma_2003-05-21.htm secondo il quale e’ illegittima, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 1997, n. 189, una concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare, nel caso in cui essa non sia stata preventivamente sottoposta alla necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), tenendo altresi’ presente che i pareri resi dalla U.S.L. e dall’A.R.P.A. non possono ritenersi sostitutivi di tale procedura, attenendo essi esclusivamente al rispetto dei limiti delle emissioni elettromagnetiche degli impianti di telefonia mobile. (Poli53)

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione II n. 662/2003, resa tra le parti, concernente DISATTIVAZIONE E DEMOLIZIONE IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello; Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: NOKIA ITALIA S.P.A.

Udito il relatore Cons. Guido Salemi e uditi , altresì, per le parti l'avv. Vaiano D. per delega dell'avv. Vaiano P. e l'avv. Paolantonio;

Ritenuto che i motivi di appello non sembrano idonei ad infirmare le conclusioni cui il giudice di primo grado è pervenuto;

Ritenuto, inoltre, che non v'è danno grave ed irreparabile per l'Amministrazione appellante, tenuto anche conto del giudizio espresso dall'Arpa sul rispetto dei limiti e dei livelli di campo elettromagnetico.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

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