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Giurisprudenza
n. 7/8-2003 - © copyright.

Cons.Stato, Sez.VI, 15 luglio 2003, ordinanza n. 3150,
Pres. Giacchetti, Rel. Chieppa;
Benato (avv. Ivone Cacciavillani)
c. Comune di Rosolina (avv.ti Guido Francesco Romanelli e Luigi Migliorini), Capitaneria di Porto di Chioggia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (n.c.), nonche’ Immobiliare Dante di Ferro Fabrizio e Crivellari Ranieri snc (avv.ti Guido Francesco Romanelli e Massimo Carlin).

Demanio – occupazione abusiva – sgombero – tutela cautelare – nelle more della verifica del rilascio di una concessione – possibilita’.

Demanio – occupazione aree - sgombero – istanza di rinnovo della concessione - tutela cautelare – accoglimento fino alla conclusione del procedimento.

Va sospeso (fino all’esito della domanda) un provvedimento di sgombero di area demaniale se i precedenti concessionari chiedano un rinnovo e si impegnino a corrispondere i canoni di locazione (1)

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(1) L’ordinanza applica alla materia demaniale principi gia’ pacifici nell’edilizia fin da quando, alla fine degli anni ’80, le sanzioni sull’abusivismo sono state filtrate dalle possibilita’ di sanatoria o quanto meno di accertamento di conformita’ (art. 13 L. 47/1985). L’ordinanza in tema di demanio attua altresi’ principi di economia e ragionevolezza, sollecitando l’amministrazione non tanto a sanare tout court, ma a valutare la possibilita’ di attivare e conclude un formale procedimento di rilascio di concessione. Resta infatti salva l’autonomia della P.A. nel rideterminarsi, cioe’ nell’adottare un provvedimento, libera da condizionamenti della sospensiva. Infatti, questo tipo di sospensiva chiede di rivalutare la situazione, non impone di concludere il procedimento a favore dei ricorrenti, come e’ stato gia’ ben focalizzato da Cons. Stato, Ad. Plen. 27 febbraio 2003 n. 3 http://www.giustamm.it/private/cds/cdsadplen_2003-02-27.htm in riferimento ad una prova orale di esame, successiva al superamento cautelare con riserva di un’infausta prova scritta. (Poli53)

 

 

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR VENETO - VENEZIA: Sezione I n. 249/2003, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ROSOLINA

IMMOBILIARE DANTE DI FERRO FABRIZIO E CRIVELLARI RANIERI SNC

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l’avv. Manzi per delega dell’avv. Cacciavillani e l’avv. Romanelli.

Visto il decreto del Presidente della VI Sezione del Consiglio di Stato, con cui è stata accolta in via d’urgenza l’istanza cautelare proposta dagli appellanti;

Considerato che gli odierni appellanti, titolari delle concessioni demaniali provvisorie scadute, hanno proposto domanda per il rinnovo (o il rilascio) delle concessioni e che il relativo procedimento non si è ancora concluso;

Ritenuto, nella contrapposta valutazione degli interessi in giuoco, di dover sospendere gli impugnati provvedimenti fino alla conclusione con formale provvedimento del procedimento avente ad oggetto le domande per il rilascio della concessione a condizione che gli appellanti si assumano l’impegno di corrispondere i canoni di locazione nella misura prevista dalle concesioni in loro favore (scadute).

P.Q.M.

Accoglie in parte l'appello (Ricorso numero: 6245/2003) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

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