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n. 11-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - ordinanza 23 Settembre 2003 n. 4089
Pres. Riccio, Est. Saltelli, LUSITO MARIAPAOLA (: Avv. NICOLA CALVANI) contro COMM.ESAM. AVVOCATO C/O CORTE APELLO BARI - SESS.2002, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (AVV. STATO Wally Ferrante)

Concorso – acceso alla professione di avvocato – esito sfavorevole delle prove scritte – tutela cautelare con ammissione alle prove orali – esclusione

Va respinta la domanda cautelare tesa ad ottenere un’ammissione con riserva alle prove orali per l’accesso alla professione d i avvocato (nelle motivazioni si ammette che il voto possa essere solo numerico, che vi sia una necessita’ di grafismi nella correzione, che abbiano rilievo pareri pro veritate espressi sul merito della prova)

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In nota
Si veda anche T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Ordinanza 19 giugno 2003 n. 550 (in giustit.IPZS.it), secondo il quale va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei giudizi negativi espressi da una Commissione per gli esami di Avvocato nei confronti delle prove scritte di un concorrente, ai fini dell’ammissione con riserva agli orali del concorrente stesso, tenuto conto del fatto che quest'ultimo ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di tre pareri pro veritate nei quali si formulano, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza degli elaborati stessi. La Commissione, specifica il TAR Lecce, dovrà comunque svolgere, in diversa composizione e prima dell’espletamento delle prove orali, un nuovo giudizio sugli elaborati medesimi, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni.

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2984/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE PROVA ORALE ESAMI AVVOCATO - SEZIONE 2002 .

Rilevato che l’appello non appare assistito dal necessario fumus boni iuris in relazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale della Sezione, secondo cui:
a) il voto numerico costituisce sufficiente motivazione della valutazione della prova scritta di un esame o concorso (IV, ord. 7.2.03 N. 471; al riguardo l’invocata decisione n. 2331 del 30.4.03 della VI^ Sezione di questo consesso non appare pertinente al caso di specie);
b) i criteri di valutazione delle prove, salva la manifesta irragionevolezza, irrazionalità e/o arbitrarietà, che non sussistono nel caso di specie, sfuggono al sindacato di legittimità;

Considerato, altresì, che i pareri pro – veritate esibiti a supporto dell’appello non sembrano idonei ad inficiare il giudizio negativo della commissione, limitandosi genericamente a non condividerne la valutazione;
che, inoltre, non sembra sussistere la dedotta violazione dell’art. 22 del R.D. 27.11.1933 n. 1578 quanto al numero delle sottocommissioni da nominare nel caso di specie, atteso che il limite massimo di 250 candidati riguarda solo le sottocommissioni e non anche la commissione originaria; che, pertanto, non è suscettibile di autonoma valutazione l’asserito danno derivante dalla sentenza impugnata;

Considerato che in ogni caso appare prevalente l’interesse pubblico alla sollecita conclusione del procedimento concorsuale rispetto a quello del privato.

P.Q.M.

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7698/2003 ).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano in Euro 1000 (mille).

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