CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - ordinanza
23 Settembre 2003 n. 4089
Pres. Riccio, Est. Saltelli, LUSITO MARIAPAOLA (: Avv. NICOLA
CALVANI) contro COMM.ESAM. AVVOCATO C/O CORTE APELLO BARI - SESS.2002, MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA (AVV. STATO Wally Ferrante)
Concorso – acceso alla professione di avvocato – esito sfavorevole delle prove scritte – tutela cautelare con ammissione alle prove orali – esclusione
Va respinta la domanda cautelare tesa ad ottenere un’ammissione con riserva alle prove orali per l’accesso alla professione d i avvocato (nelle motivazioni si ammette che il voto possa essere solo numerico, che vi sia una necessita’ di grafismi nella correzione, che abbiano rilievo pareri pro veritate espressi sul merito della prova)
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In nota
Si veda anche T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Ordinanza 19 giugno
2003 n. 550 (in giustit.IPZS.it), secondo il quale va accolta la domanda di
sospensione dell’esecuzione dei giudizi negativi espressi da una Commissione
per gli esami di Avvocato nei confronti delle prove scritte di un concorrente,
ai fini dell’ammissione con riserva agli orali del concorrente stesso, tenuto
conto del fatto che quest'ultimo ha accompagnato le censure relative alla legittimità
formale degli atti impugnati ed in particolare alla motivazione del provvedimento
di sua non ammissione agli orali, con la produzione di tre pareri pro veritate
nei quali si formulano, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole,
una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza
degli elaborati stessi. La Commissione, specifica il TAR Lecce, dovrà comunque
svolgere, in diversa composizione e prima dell’espletamento delle prove orali,
un nuovo giudizio sugli elaborati medesimi, offrendo compiuta motivazione a
sostegno delle proprie conclusioni.
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2984/2003, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE PROVA ORALE ESAMI AVVOCATO - SEZIONE 2002 .
Rilevato che l’appello non appare assistito
dal necessario fumus boni iuris in relazione al consolidato indirizzo giurisprudenziale
della Sezione, secondo cui:
a) il voto numerico costituisce sufficiente motivazione della valutazione della
prova scritta di un esame o concorso (IV, ord. 7.2.03 N. 471; al riguardo l’invocata
decisione n. 2331 del 30.4.03 della VI^ Sezione di questo consesso non appare
pertinente al caso di specie);
b) i criteri di valutazione delle prove, salva la manifesta irragionevolezza,
irrazionalità e/o arbitrarietà, che non sussistono nel caso di specie, sfuggono
al sindacato di legittimità;
Considerato, altresì, che i pareri pro – veritate
esibiti a supporto dell’appello non sembrano idonei ad inficiare il giudizio
negativo della commissione, limitandosi genericamente a non condividerne la
valutazione;
che, inoltre, non sembra sussistere la dedotta violazione dell’art. 22 del R.D.
27.11.1933 n. 1578 quanto al numero delle sottocommissioni da nominare nel caso
di specie, atteso che il limite massimo di 250 candidati riguarda solo le sottocommissioni
e non anche la commissione originaria; che, pertanto, non è suscettibile di
autonoma valutazione l’asserito danno derivante dalla sentenza impugnata;
Considerato che in ogni caso appare prevalente l’interesse pubblico alla sollecita conclusione del procedimento concorsuale rispetto a quello del privato.
P.Q.M.
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero:
7698/2003 ).
Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio
che si liquidano in Euro 1000 (mille).