CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - ordinanza
23 Settembre 2003 n. 4092
Pres. Riccio, Est. Saltelli, FONTANA CATALDO (Avv. PIERLUIGI
VALENTINO) contro COMM.ESAM. AVVOCATO C/O CORTE APELLO Lecce - SESS.2002, MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA (AVV. STATO Wally Ferrante)
Concorso – acceso alla professione di avvocato – esito sfavorevole delle prove scritte – tutela cautelare con ammissione alle prove orali – esclusione
Va respinta la domanda cautelare tesa ad ottenere un’ammissione con riserva alle prove orali per l’accesso alla professione d i avvocato (nelle motivazioni si ammette che il voto possa essere solo numerico, che vi sia una necessita’ di grafismi nella correzione, che abbiano rilievo pareri pro veritate espressi sul merito della prova)
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 586/2003, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE ESAMI DI AVVOCATO;
Rilevato che l’appello in esame non appare assistito
dal prescritto fumus boni iuris, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale
della Sezione, secondo cui:
a) le singole sottocommissioni possono essere presiedute dal vice – presidente,
senza la necessità di motivare l’impedimento che giustifica la sostituzione
(IV, 9.4.02 n. 1353; 25.9.02 n. 4925; C.G.A. 5.12.02 n. 660);
b) il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo
alla valutazione della prova scritta di un esame (ex pluribus, IV, 7.2.03 n.
471);
c) i criteri di valutazione delle prove concorsuali si sottraggono al sindacato
di legittimità, salvo che il caso di irragionevolezza, arbitrarietà, etc., che
non sembrano - prima facie – sussistere nel caso di specie;
d) non è necessario riportare nel verbale il voto assegnato ad ogni prova da
ogni singolo membro della Commissione (IV, 26.4.02 n . 2226);
e) sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo
dei tempi medi di correzione degli elaborati (IV, ordinanza 7 febbraio 2003
n. 470); che, in ogni caso, appare prevalente l’interesse pubblico alla sollecita
definizione del procedimento rispetto a quello del privato;
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 7782/2003 ). Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in Euri 1000 (mille).