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Giurisprudenza
n. 7/8-2003 - © copyright.

Cons.Stato, Sez.VI, decisione 25 luglio 2003 n. 4244 -
Pres. Salvatore, Est. Saltelli;
Ministero della Difesa (Avv.ra gen.Stato)
c. Soc. BLUE LINE s.r.l. (avv. Giovanni Lauricella) e nei confronti di Ditta BIOCONTROL e Ditta COPYR (n.c.) (sul ricorso in appello iscritto al n. R.G. 1981 anno 2003)

Procedimento giurisdizionale – sentenza in forma abbreviata – emessa in occasione di udienza cautelare irritale – difetto di contraddittorio – annullamento con rinvio al primo giudice.

Poiché il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato o con il ricorso stesso ovvero con apposita istanza ritualmente notificata agli interessati e all’amministrazione, deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la sentenza del tribunale amministrativo regionale che all’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare ha deciso direttamente nel merito un ricorso relativo ad una gara d’appalto, quando risulti che il ricorrente non aveva giammai chiesto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. (massima ufficiale) (1).

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(1) Un errore della segreteria TAR fa si che si discuta un’istanza cautelare mai richiesta dalle parti. In quell’udienza, il ricorso appare talmente fondato da essere deciso subito, secondo il rito previsto dall’art. 21 della legge 1034/1971 (introdotto dall’art. 3 L. 205/2000). Successivamente, la parte soccombente impugna e lamenta (vittoriosamente) di non aver potuto difendersi, poiche’ innanzi al TAR era stata convocata inutilmente, cioe’ per discutere un’ istanza cautelare che non era stata avanzata da alcuno. Questa e’ l’ipotesi decisa dalla IV Sezione, 4244/2003, che quindi potrebbe passare inosservata, tra i (rari) casi di errori degli operatori di segreteria.
Il trambusto causato dall’errore materiale suggerisce tuttavia alcune considerazioni.
Il giudice che ritenga la lite di pronta decisione, puo’ ricorrere al meccanismo dell’art. 21 L. 1034 (la sentenza in forma abbreviata ex art. 26 L. 1034) non solo qualora l’occasione per decidere gli venga fornita da un impulso delle parti (cioe’ dalla domanda di sospensione). Questo meccanismo, che e’ coerente al processo amministrativo come rito ad impulso di parte, ha anche un’altra applicazione: nello stesso art. 26 della legge 1034 si legge che il giudice puo’ emettere sentenza abbreviata anche nella camera di consiglio fissata d’ufficio a seguito di una istruttoria. Quindi, esiste per il giudice un potere di fissare, far discutere e decidere (anche in forma abbreviata) una lite che ritenga matura per la decisione. Si tratta di un potere limitato, esercitabile se vi e’ un’ istruttoria gia’ compiuta, ma che inizia a liberare il giudice amministrativo dall’impulso delle parti quanto meno nei casi dell’art. 9 della legge 205 (“manifesta” fondatezza o irricevibilita’, inammissibilita’ , improcedibilita’ o infondatezza del ricorso). Nella decisione 4244/2003 in epigrafe, la Quarta sezione da’ correttamente peso alla mancanza di contraddittorio, perche’ una delle parti, sebbene ritualmente evocata, non ha partecipato all’udienza cautelare.
Secondo il Consiglio di Stato, questo e’ un peccato mortale della procedura e travolge tutto cio’ che in sede di udienza cautelare e’ avvenuto. Formalmente la decisione e’ ineccepibile. Tuttavia gli operatori sanno bene che in un’ udienza fissata per discutere dell’incidente cautelare puo’ essere deciso anche il merito della causa, sicche’ manca una sostanziale differenza tra la fissazione dell’udienza di discussione del merito e la fissazione dell’udienza di discussione della sospensiva. Infatti, basta essere convocati per discutere una sospensiva per poter subire una decisione nel merito: nel caso deciso dalla Quarta sezione, vi era tuttavia un ulteriore errore, perche’ la convocazione per l’udienza riguardava una fase (cautelare), che nessuna delle parti aveva introdotto.
Da un lato quindi il giudice amministrativo ha un (limitato) maggiore potere di gestione delle liti, decidendole in forma abbreviata; dall’altro, non puo’ esercitare questo potere al di fuori dei due casi consentiti: la fase cautelare e la fase post istruttoria. Le sentenze abbreviate sono “subite” dalle parti, che non possono dissentire sull’ opportunita’ del rito breve e devono quindi prepararsi per discutere anche il merito: tuttavia almeno la convocazione per l’udienza non deve rappresentare un trabocchetto, ma deve riflettere una fase effettiva (e voluta) del processo. (Poli53)

 

 

per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 539 del 30 gennaio 2003;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della soc. Bleu Line S.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto il dispositivo di sentenza n. 219 del 2003;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2003 il Consigliere Carlo Saltelli;

Uditi l’avv. Cosentino per l’amministrazione appellante e l’avv. Barbantini, per delega dell’avv. Lauricella, per la Soc. Bleu Line S.r.l, che sono stati informati dell’intenzione di decidere immediatamente nel merito la causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con nota 08176 del 18 aprile 2002 la Marina Militare (Direzione di Commissariato M.M. di Roma) invitava alcune ditte, tra cui la soc. Bleu Line S.r.l., a presentare offerta per indagine di mercato n. 268, ai sensi del D.P.R. n. 939 del 1983, per la fornitura di prodotti per la campagna di disinfestazione antimosche 2002 con consegna frazionata sull’intero territorio nazionale, indicando puntualmente le modalità ed i termini per la presentazione dell’offerta stessa. predetta
La Soc. Bleu Line S.r.l., avendo appreso che la sua offerta, benchè ritualmente e tempestivamente presentata, non era stata valutata in quanto ritenuta giunta tardivamente, con ricorso giurisdizionale notificato il 13 novembre 2002 chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per un verso, l’annullamento del verbale n. 79 del 29 aprile 2002, con il quale la fornitura in questione era stata aggiudicata alla ditta COPYR, quanto ai lotti 2,3,4,5, e 6, e alla ditta BIOCONTROL, quanto al lotto 7, dell’eventuale contratto di fornitura stipulato con le ditte aggiudicatarie e di qualsiasi atto connesso, presupposto e correlato, e, per altro verso, il risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, l’adito Tribunale decideva di trattenere il ricorso per l’immediata decisione di merito, stante la sua manifesta fondatezza, e con la sentenza n. 539 del 30 gennaio 2003 annullava gli atti impugnati, risultando documentalmente provata la circostanza della rituale e tempestiva presentazione dell’offerta da parte della Soc.Bleu Line S.r.l., e condannava l’Amministrazione della Difesa in favore di quest’ultima al risarcimento del danno, forfetariamente fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale offerto, pari a complessivi euro 3.969, 60 (di cui euro 3.801, 60, relativi all’offerta per il lotto 2, ed euro 168,00, relativi al lotto 7), per il solo lucro cessante.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero della Difesa con atto notificato il 21 febbraio 2003, chiedendone la riforma alla stregua di due articolati motivi di gravame.
Con il primo, l’amministrazione appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, nonché per violazione e falsa applicazione delle disposizioni circa la possibilità di decidere in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, essendo stata emanata nell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione degli atti impugnati, senza che la società ricorrente avesse mai formulato la domanda cautelare, né col ricorso introduttivo del giudizio, né con successiva istanza da notificarsi alle parti intimate, con palese evidente violazione del principio del contraddittorio, con inammissibile compromissione dell’esercizio del diritto di difesa ; la superficialità con la quale i primi giudici avevano esaminato la causa trovava conferma nella circostanza che l’Amministrazione, che in realtà al momento dell’udienza in camera di consiglio non era neppure costituita in giudizio, risultava non solo costituita in giudizio, ma addirittura essersi puntualmente difesa nel merito ed essere stata sentita ai fini della decisione immediata.
Con il secondo motivo, poi, è stata dedotta l’infondatezza del ricorso in primo grado, atteso che l’offerta presentata dalla soc. Bleu Line S.r.l. non era pervenuta nel termine di decadenza stabilito dalla lettera d’invito all’Ufficio della Segreteria Generale dell’Amministrazione che aveva indetto la gara , ma al Corpo di Guardia della Caserma « A. Paolucci » di Maridist di Roma; tale pacifica circostanza, erroneamente non valutata dai primi giudici, escludeva qualsiasi illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, essendo onere dei partecipanti rispettare le chiare e puntuali norme di gara fissate nella lettera d’invito, accertandosi che la loro offerta pervenisse esattamente agli uffici in essa indicati. Si è costituita in giudizio la Soc. Bleu Line proposto appello il Ministero della Difesa con atto notificato il 21 febbraio 2003, chiedendone la riforma alla stregua di due articolati motivi di gravame.
Con il primo, l’amministrazione appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, nonché per violazione e falsa applicazione delle disposizioni circa la possibilità di decidere in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, essendo stata emanata nell’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione degli atti impugnati, senza che la società ricorrente avesse mai formulato la domanda cautelare, né col ricorso introduttivo del giudizio, né con successiva istanza da notificarsi alle parti intimate, con palese evidente violazione del principio del contraddittorio, con inammissibile compromissione dell’esercizio del diritto di difesa ; la superficialità con la quale i primi giudici avevano esaminato la causa trovava conferma nella circostanza che l’Amministrazione, che in realtà al momento dell’udienza in camera di consiglio non era neppure costituita in giudizio, risultava non solo costituita in giudizio, ma addirittura essersi puntualmente difesa nel merito ed essere stata sentita ai fini della decisione immediata. Con il secondo motivo, poi, è stata dedotta l’infondatezza del ricorso in primo grado, atteso che l’offerta presentata dalla soc. Bleu Line S.r.l. non era pervenuta nel termine di decadenza stabilito dalla lettera d’invito all’Ufficio della Segreteria Generale dell’Amministrazione che aveva indetto la gara , ma al Corpo di Guardia della Caserma « A. Paolucci » di Maridist di Roma; tale pacifica circostanza, erroneamente non valutata dai primi giudici, escludeva qualsiasi illegittimità n S.r.l. chiedendo il rigetto dell’avverso appello e spiegando appello incidentale relativamente al capo della sentenza che aveva erroneamente liquidato il risarcimento del danno, determinandolo in maniera insufficiente, e a quello che aveva inopinatamente disposto la compensazione delle spese di giudizio. All’udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2002, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, la Sezione ha informato le parti costituite, e presenti, dell’intenzione di decidere immediatamente la causa.

D I R I T T O

La Sezione, dato atto della completezza del contraddittorio, atteso che l’appello risulta essere stato ritualmente e tempestivamente notificato alle ditte controinteressate COPYR e BIOCONTROL e che alla data del 16 maggio 2003 erano scaduti i termini per la loro costituzione in giudizio, così che la loro mancata presenza all’udienza in camera di consiglio non può costituire ostacolo alla immediata decisione dell’affare, è dell’avviso che il primo motivo di appello, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, è fondato e debba essere accolto.
L’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, concernente il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile anche ai giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali in forza del rinvio contenuto dall’articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che le domande di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, quando non sono contenute direttamente nel ricorso, devono essere notificate agli interessati e all’amministrazione e depositate nella segreteria (comma 1).
Gli interessati e l’amministrazione, nei dieci giorni successivi alla notifica, possono depositare memorie o istanze (comma 2); pur essendo espressamente previsto che il presidente possa abbreviare tale termine (comma 3), la sezione può decidere solo nella prima udienza successiva alla scadenza del predetto termine (comma 4).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorso introduttivo del giudizio, notificato dalla soc. Bleu Line S.r.l. all’Amministrazione il 13 novembre 2002, non conteneva alcuna istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; né risulta che, successivamente al ricorso, la società ricorrente ebbe a notificare all’amministrazione della difesa autonoma istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati: tali circostanze, peraltro, devono considerarsi pacifiche, atteso che la stessa parte appellata, nella memoria difensiva di costituzione (che contiene anche un appello incidentale) non le ha mai contestate.
Erroneamente, dunque, l’adito Tribunale ha provveduto a fissare l’udienza in camera di consiglio per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati col ricorso, mai proposta, nel corso della quale il ricorso proposto dalla Soc. Bleu Line S.r.l. è stato trattenuto direttamente per la decisione di merito. Si è pertanto verificato un evidente difetto di procedura, con consequenziale violazione del contraddittorio, non essendo stato consentito all’amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed efficacemente le proprie difese, che comporta, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della controversia al tribunale amministra.
E’ appena il caso di segnalare che l’avvenuto invio dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non è idonea a sanare il riscontrato vizio di procedura per la decisiva regione che la predetta udienza non poteva neppure essere fissata per la mancanza della stessa istanza cautelare. Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 539 del 30 gennaio 2003, così provvede: - accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice. - spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 16 maggio 2003

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