Cons.Stato, Sez.VI, decisione 25 luglio 2003 n. 4244 -
Pres. Salvatore, Est. Saltelli;
Ministero della Difesa (Avv.ra gen.Stato)
c. Soc. BLUE LINE s.r.l. (avv. Giovanni Lauricella) e nei confronti di Ditta
BIOCONTROL e Ditta COPYR (n.c.) (sul ricorso in appello iscritto al n. R.G.
1981 anno 2003)
Procedimento giurisdizionale – sentenza in forma abbreviata – emessa in occasione di udienza cautelare irritale – difetto di contraddittorio – annullamento con rinvio al primo giudice.
Poiché il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato o con il ricorso stesso ovvero con apposita istanza ritualmente notificata agli interessati e all’amministrazione, deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la sentenza del tribunale amministrativo regionale che all’udienza in camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare ha deciso direttamente nel merito un ricorso relativo ad una gara d’appalto, quando risulti che il ricorrente non aveva giammai chiesto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati. (massima ufficiale) (1).
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(1) Un errore della segreteria TAR fa si che
si discuta un’istanza cautelare mai richiesta dalle parti. In quell’udienza,
il ricorso appare talmente fondato da essere deciso subito, secondo il rito
previsto dall’art. 21 della legge 1034/1971 (introdotto dall’art. 3 L. 205/2000).
Successivamente, la parte soccombente impugna e lamenta (vittoriosamente) di
non aver potuto difendersi, poiche’ innanzi al TAR era stata convocata inutilmente,
cioe’ per discutere un’ istanza cautelare che non era stata avanzata da alcuno.
Questa e’ l’ipotesi decisa dalla IV Sezione, 4244/2003, che quindi potrebbe
passare inosservata, tra i (rari) casi di errori degli operatori di segreteria.
Il trambusto causato dall’errore materiale suggerisce tuttavia alcune considerazioni.
Il giudice che ritenga la lite di pronta decisione, puo’ ricorrere al meccanismo
dell’art. 21 L. 1034 (la sentenza in forma abbreviata ex art. 26 L. 1034) non
solo qualora l’occasione per decidere gli venga fornita da un impulso delle
parti (cioe’ dalla domanda di sospensione). Questo meccanismo, che e’ coerente
al processo amministrativo come rito ad impulso di parte, ha anche un’altra
applicazione: nello stesso art. 26 della legge 1034 si legge che il giudice
puo’ emettere sentenza abbreviata anche nella camera di consiglio fissata d’ufficio
a seguito di una istruttoria. Quindi, esiste per il giudice un potere di fissare,
far discutere e decidere (anche in forma abbreviata) una lite che ritenga matura
per la decisione. Si tratta di un potere limitato, esercitabile se vi e’ un’
istruttoria gia’ compiuta, ma che inizia a liberare il giudice amministrativo
dall’impulso delle parti quanto meno nei casi dell’art. 9 della legge 205 (“manifesta”
fondatezza o irricevibilita’, inammissibilita’ , improcedibilita’ o infondatezza
del ricorso). Nella decisione 4244/2003 in epigrafe, la Quarta sezione da’ correttamente
peso alla mancanza di contraddittorio, perche’ una delle parti, sebbene ritualmente
evocata, non ha partecipato all’udienza cautelare.
Secondo il Consiglio di Stato, questo e’ un peccato mortale della procedura
e travolge tutto cio’ che in sede di udienza cautelare e’ avvenuto. Formalmente
la decisione e’ ineccepibile. Tuttavia gli operatori sanno bene che in un’ udienza
fissata per discutere dell’incidente cautelare puo’ essere deciso anche il merito
della causa, sicche’ manca una sostanziale differenza tra la fissazione dell’udienza
di discussione del merito e la fissazione dell’udienza di discussione della
sospensiva. Infatti, basta essere convocati per discutere una sospensiva per
poter subire una decisione nel merito: nel caso deciso dalla Quarta sezione,
vi era tuttavia un ulteriore errore, perche’ la convocazione per l’udienza riguardava
una fase (cautelare), che nessuna delle parti aveva introdotto.
Da un lato quindi il giudice amministrativo ha un (limitato) maggiore potere
di gestione delle liti, decidendole in forma abbreviata; dall’altro, non puo’
esercitare questo potere al di fuori dei due casi consentiti: la fase cautelare
e la fase post istruttoria. Le sentenze abbreviate sono “subite” dalle parti,
che non possono dissentire sull’ opportunita’ del rito breve e devono quindi
prepararsi per discutere anche il merito: tuttavia almeno la convocazione per
l’udienza non deve rappresentare un trabocchetto, ma deve riflettere una fase
effettiva (e voluta) del processo. (Poli53)
per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 539 del 30 gennaio 2003;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della soc. Bleu Line S.r.l., che ha spiegato anche appello incidentale;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visto il dispositivo di sentenza n. 219 del 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2003 il Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avv. Cosentino per l’amministrazione appellante e l’avv. Barbantini, per delega dell’avv. Lauricella, per la Soc. Bleu Line S.r.l, che sono stati informati dell’intenzione di decidere immediatamente nel merito la causa;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Con nota 08176 del 18 aprile
2002 la Marina Militare (Direzione di Commissariato M.M. di Roma) invitava alcune
ditte, tra cui la soc. Bleu Line S.r.l., a presentare offerta per indagine di
mercato n. 268, ai sensi del D.P.R. n. 939 del 1983, per la fornitura di prodotti
per la campagna di disinfestazione antimosche 2002 con consegna frazionata sull’intero
territorio nazionale, indicando puntualmente le modalità ed i termini per la
presentazione dell’offerta stessa. predetta
La Soc. Bleu Line S.r.l., avendo appreso che la sua offerta, benchè ritualmente
e tempestivamente presentata, non era stata valutata in quanto ritenuta giunta
tardivamente, con ricorso giurisdizionale notificato il 13 novembre 2002 chiedeva
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per un verso, l’annullamento
del verbale n. 79 del 29 aprile 2002, con il quale la fornitura in questione
era stata aggiudicata alla ditta COPYR, quanto ai lotti 2,3,4,5, e 6, e alla
ditta BIOCONTROL, quanto al lotto 7, dell’eventuale contratto di fornitura stipulato
con le ditte aggiudicatarie e di qualsiasi atto connesso, presupposto e correlato,
e, per altro verso, il risarcimento del danno conseguente all’illegittima aggiudicazione.
L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
Nella camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza cautelare
di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, l’adito Tribunale
decideva di trattenere il ricorso per l’immediata decisione di merito, stante
la sua manifesta fondatezza, e con la sentenza n. 539 del 30 gennaio 2003 annullava
gli atti impugnati, risultando documentalmente provata la circostanza della
rituale e tempestiva presentazione dell’offerta da parte della Soc.Bleu Line
S.r.l., e condannava l’Amministrazione della Difesa in favore di quest’ultima
al risarcimento del danno, forfetariamente fissato nella misura del 10% dell’importo
contrattuale offerto, pari a complessivi euro 3.969, 60 (di cui euro 3.801,
60, relativi all’offerta per il lotto 2, ed euro 168,00, relativi al lotto 7),
per il solo lucro cessante.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero della Difesa con atto
notificato il 21 febbraio 2003, chiedendone la riforma alla stregua di due articolati
motivi di gravame.
Con il primo, l’amministrazione appellante ha eccepito la nullità della sentenza
impugnata per violazione del contraddittorio, nonché per violazione e falsa
applicazione delle disposizioni circa la possibilità di decidere in camera di
consiglio con sentenza in forma semplificata, essendo stata emanata nell’udienza
in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione
degli atti impugnati, senza che la società ricorrente avesse mai formulato la
domanda cautelare, né col ricorso introduttivo del giudizio, né con successiva
istanza da notificarsi alle parti intimate, con palese evidente violazione del
principio del contraddittorio, con inammissibile compromissione dell’esercizio
del diritto di difesa ; la superficialità con la quale i primi giudici avevano
esaminato la causa trovava conferma nella circostanza che l’Amministrazione,
che in realtà al momento dell’udienza in camera di consiglio non era neppure
costituita in giudizio, risultava non solo costituita in giudizio, ma addirittura
essersi puntualmente difesa nel merito ed essere stata sentita ai fini della
decisione immediata.
Con il secondo motivo, poi, è stata dedotta l’infondatezza del ricorso in primo
grado, atteso che l’offerta presentata dalla soc. Bleu Line S.r.l. non era pervenuta
nel termine di decadenza stabilito dalla lettera d’invito all’Ufficio della
Segreteria Generale dell’Amministrazione che aveva indetto la gara , ma al Corpo
di Guardia della Caserma « A. Paolucci » di Maridist di Roma; tale pacifica
circostanza, erroneamente non valutata dai primi giudici, escludeva qualsiasi
illegittimità nell’operato dell’Amministrazione, essendo onere dei partecipanti
rispettare le chiare e puntuali norme di gara fissate nella lettera d’invito,
accertandosi che la loro offerta pervenisse esattamente agli uffici in essa
indicati. Si è costituita in giudizio la Soc. Bleu Line proposto appello il
Ministero della Difesa con atto notificato il 21 febbraio 2003, chiedendone
la riforma alla stregua di due articolati motivi di gravame.
Con il primo, l’amministrazione appellante ha eccepito la nullità della sentenza
impugnata per violazione del contraddittorio, nonché per violazione e falsa
applicazione delle disposizioni circa la possibilità di decidere in camera di
consiglio con sentenza in forma semplificata, essendo stata emanata nell’udienza
in camera di consiglio fissata per la delibazione dell’istanza di sospensione
degli atti impugnati, senza che la società ricorrente avesse mai formulato la
domanda cautelare, né col ricorso introduttivo del giudizio, né con successiva
istanza da notificarsi alle parti intimate, con palese evidente violazione del
principio del contraddittorio, con inammissibile compromissione dell’esercizio
del diritto di difesa ; la superficialità con la quale i primi giudici avevano
esaminato la causa trovava conferma nella circostanza che l’Amministrazione,
che in realtà al momento dell’udienza in camera di consiglio non era neppure
costituita in giudizio, risultava non solo costituita in giudizio, ma addirittura
essersi puntualmente difesa nel merito ed essere stata sentita ai fini della
decisione immediata. Con il secondo motivo, poi, è stata dedotta l’infondatezza
del ricorso in primo grado, atteso che l’offerta presentata dalla soc. Bleu
Line S.r.l. non era pervenuta nel termine di decadenza stabilito dalla lettera
d’invito all’Ufficio della Segreteria Generale dell’Amministrazione che aveva
indetto la gara , ma al Corpo di Guardia della Caserma « A. Paolucci » di Maridist
di Roma; tale pacifica circostanza, erroneamente non valutata dai primi giudici,
escludeva qualsiasi illegittimità n S.r.l. chiedendo il rigetto dell’avverso
appello e spiegando appello incidentale relativamente al capo della sentenza
che aveva erroneamente liquidato il risarcimento del danno, determinandolo in
maniera insufficiente, e a quello che aveva inopinatamente disposto la compensazione
delle spese di giudizio. All’udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2002,
fissata per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia
della sentenza impugnata, la Sezione ha informato le parti costituite, e presenti,
dell’intenzione di decidere immediatamente la causa.
D I R I T T O
La Sezione, dato atto della completezza del
contraddittorio, atteso che l’appello risulta essere stato ritualmente e tempestivamente
notificato alle ditte controinteressate COPYR e BIOCONTROL e che alla data del
16 maggio 2003 erano scaduti i termini per la loro costituzione in giudizio,
così che la loro mancata presenza all’udienza in camera di consiglio non può
costituire ostacolo alla immediata decisione dell’affare, è dell’avviso che
il primo motivo di appello, con il quale è stata eccepita la nullità della sentenza
impugnata per violazione del contraddittorio, è fondato e debba essere accolto.
L’articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642, concernente il regolamento
di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, applicabile
anche ai giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali in forza del
rinvio contenuto dall’articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, dispone che le domande di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato,
quando non sono contenute direttamente nel ricorso, devono essere notificate
agli interessati e all’amministrazione e depositate nella segreteria (comma
1).
Gli interessati e l’amministrazione, nei dieci giorni successivi alla notifica,
possono depositare memorie o istanze (comma 2); pur essendo espressamente previsto
che il presidente possa abbreviare tale termine (comma 3), la sezione può decidere
solo nella prima udienza successiva alla scadenza del predetto termine (comma
4).
Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorso
introduttivo del giudizio, notificato dalla soc. Bleu Line S.r.l. all’Amministrazione
il 13 novembre 2002, non conteneva alcuna istanza incidentale di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati; né risulta che, successivamente
al ricorso, la società ricorrente ebbe a notificare all’amministrazione della
difesa autonoma istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati:
tali circostanze, peraltro, devono considerarsi pacifiche, atteso che la stessa
parte appellata, nella memoria difensiva di costituzione (che contiene anche
un appello incidentale) non le ha mai contestate.
Erroneamente, dunque, l’adito Tribunale ha provveduto a fissare l’udienza in
camera di consiglio per la delibazione dell’istanza cautelare di sospensione
dei provvedimenti impugnati col ricorso, mai proposta, nel corso della quale
il ricorso proposto dalla Soc. Bleu Line S.r.l. è stato trattenuto direttamente
per la decisione di merito. Si è pertanto verificato un evidente difetto di
procedura, con consequenziale violazione del contraddittorio, non essendo stato
consentito all’amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed efficacemente
le proprie difese, che comporta, ai sensi dell’articolo 35 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della controversia
al tribunale amministra.
E’ appena il caso di segnalare che l’avvenuto invio dell’avviso di fissazione
dell’udienza in camera di consiglio non è idonea a sanare il riscontrato vizio
di procedura per la decisiva regione che la predetta udienza non poteva neppure
essere fissata per la mancanza della stessa istanza cautelare. Possono essere
compensate le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero della Difesa nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I bis, n. 539 del 30 gennaio 2003, così provvede: - accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata e rinvia al primo giudice. - spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 16 maggio 2003