Consiglio di Stato, Sez V - Decisione 29 luglio 2003 n. 4323;
Pres. Frascione, Rel. Cerreto
S.R.L. ECOALPI CAPOGRUPPO RTI R.T.I. S.R.L. METAL PLAST RECUPERI R.T.I. S.R.L.
COOPERATIVA AMBIENTE (avv.ti Arturo Knering e Maurizio Visconti )
c. AMAV - AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI VENEZIANA (avv.ti Franco Stivanello
Gussoni e Nicolo' Paoletti) CONSORZIO PEI , S.R.L. DEPURACQUE SERVIZI e la S.R.L.
CATIL SERVIZI, AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANTIARIA N.1 VENEZIANA (avv.ti Alfredo
Bianchini e Enrico Romanelli)
1- Contratti delal P.A. – offerte – offerte anomale – elementi valutabili.
1 - Qualora si contesti l’anomalia di una offerta
(nella specie, in un appalto di servizi, art. 25 D. Lgs. 157/1995), la Commissione
di gara deve operare tenendo presente che
a – deve prendere specificamente in considerazione le giustificazioni fornite
ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali esse siano ritenute insoddisfacenti
e non diano perciò sufficiente affidamento sulla corretta esecuzione della prestazione;
allorché, invece, consideri seria l’offerta in base ad attendibili spiegazioni
fornite dalle Ditte, non occorre che la relativa determinazione sia fondata
su un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute
accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti.
b - le giustificazioni in ordine alla congruità dei vari elementi di prezzo
costitutivi dell’offerta debbono essere fornite dall’impresa e non cercate autonomamente
dall’Amministrazione.
c - l’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e
non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse
dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme.
d –dopo un primo giudizio di illegittimità per difetto di motivazione della
verifica di congruità, la rinnovazione della valutazione in esecuzione del giudicato
può riesaminare completamente gli elementi dell’offerta tenendo conto anche
di elementi non ritenuti rilevanti in primo momento, dovendosi comunque considerare
l'affidabilità globale dell'offerta.
e - Il dato relativo al costo per il personale e mezzi, in una gara per servizi
di smaltimento rifiuti, e’ logico se siano state prese in esame circostanze
varie (distanza degli impianti di smaltimento, l’entità dei luoghi di produzione
dei rifiuti e distanza tra di essi) che difficilmente si prestano, di per sé
e principalmente nel loro insieme, ad una valutazione di inattendibilità per
illogicità ed incoerenza, tanto più se un’ impresa controinteressata ha previsto
nella sua offerta un analogo quantitativo di ore lavorative
F A T T O
Con l’appello in epigrafe, il raggruppamento
temporaneo di imprese Ecoalpi ha fatto presente che la ASL 12 Veneziana aveva
indetto una licitazione privata per la fornitura del servizio raccolta, trasporto
e incenerimento e/o smaltimento dei rifiuti speciali, comprensivo della fornitura
di idonei contenitori, per il periodo 1.7.1998-30.6.2001; che il Raggruppamento
aveva partecipato alla gara limitatamente al primo lotto “rifiuti sanitari pericolosi”,
risultando aggiudicataria per il prezzo 2.096 Kg IVA esclusa, per un totale
di £. 2.585.726.416 IVA esclusa; che alla gara avevano partecipato anche i raggruppamenti
AMAV, con un prezzo di £. 2809 il KG IVA esclusa , e ASPICA, con un prezzo di
£. 2820; che l’AMAV aveva proposto ricorso al TAR Veneto avverso la delibera
di aggiudicazione n. 1516 del 26.6.1998 e relativi atti del procedimento, compreso
il verbale di verifica della congruità dell’offerta; che l’Ecoalpi aveva proposto
a sua volta ricorso incidentale avverso il provvedimento con il quale la sua
offerta era stata ritenuta anomala nonché avverso l’ammissione con riserva dell’AMAV,
per non aver presentato le autorizzazione relative ai forni inceneritori; che
il TAR, con sentenza n. 823/99, aveva accolto il ricorso principale dell’AMAV,
respingendo quello incidentale della Ecoalpi, per insufficiente motivazione
del giudizio di congruità espresso dall’Amministrazione, ferma restando la possibilità
per l’Amministrazione di rivalutare le giustificazioni di Ecolpi, tenendo conto
delle considerazioni svolte in sentenza; che avverso detta sentenza l’Ecoalpi
proponeva appello, con giudizio ancora pendente; che intanto l’Azienda, in conseguenza
delle statuizioni della sentenza del TAR n. 823/99, adottava la delibera n.
1437 del 17.6.1999, con la quale assegnava, anche in via di conferma, il servizio
a Ecoalpi, rilevando che per il periodo 1.6.98-17.6.99 lo aveva espletato in
modo corretto e tenuto presente che la gestione di tale società aveva consentito
notevoli economie di spese, facendo proprio il verbale di verifica di congruità
del 14.6.1999; che l’AMAV impugnava anche quest’ultima delibera davanti al TAR
Veneto, che lo accoglieva con la sentenza appellata in questa sede.
Ha dedotto che la sentenza appellata era erronea ed ingiusta per le seguenti
ragioni:
- errore di legge e/o contraddittoria, illogica ed insufficiente motivazione
in ordine ai criteri di valutazione dell’offerta, in particolare per aver ritenuto
la P.A. obbligata ad un particolare approfondimento della motivazione e che
il verbale dell’Azienda non costituisse verbale di verifica. Ha precisato che
a fronte della generica richiesta dell’Azienda di fornire ogni elemento utile
per un giudizio di congruità dell’offerta, con nota del 23.6.1998 aveva indicato
voce per voce i costi da sostenere; né le erano state richieste ulteriori giustificazioni;
- violazione di legge per aver il TAR esulato dal sindacato di legittimità ed
effettuato un sindacato di merito e/o contraddittoria ed illogica motivazione
per aver ritenuto il provvedimento impugnato affetto da eccesso di potere per
manifesta irrazionalità, travisamento dei fatti ed insufficiente motivazione;
- errata interpretazione dell’art. 25 D. L.vo n. 157/1995, in quanto la Ecoalpi
aveva inviato all’Amministrazione un elenco dettagliato dei costi per cui, ove
fossero state ritenute insufficienti le spiegazioni ricevute, doveva essere
informata dei costi ritenuti anormalmente bassi, con la concessione di un congruo
termine per le dovute precisazioni;
- violazione di legge per aver il TAR effettuato un sindacato di merito e/o
contraddittoria ed illogica motivazione, in particolare per aver ritenuto esistente
ai sensi dell’art. 3 del capitolato un obbligo di fornitura di un determinato
quantitativo di contenitori, mentre tale quantitativo poteva variare in più
o meno del 20% ed il prezzo di tali contenitori non era imposto da particolari
disposizioni, essendo regolato solo dalle leggi di mercato;
-oggetto dell’appalto era la prestazione complessiva di un servizio, mentre
i contenitori erano solo funzionali a tale servizio, ed inoltre il prezzo indicato
per essi di £. 283 milioni era il frutto di una prevedibile riduzione del loro
numero;
-errore di diritto e/o contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in
quanto il TAR aveva analizzato minuziosamente la motivazione data dall’azienda
entrando in valutazioni di merito, con la sostituzione del proprio giudizio
a quello fornito dall’Amministrazione.
Costituitasi in giudizio, l’Azienda ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
Con atto depositato il 25.7.2000, ha proposto controricorso ed appello incidentale
la società AMAV. HA in particolare rilevato quanto segue:
- il TAR si era limitato ad affermare in modo corretto che in caso di scostamento
dell’offerta rispetto alla media dei ribassi, come nella specie, incombeva alla
Ecoalpi dimostrare con argomentazioni approfondite che l’offerta era attendibile,
mentre l’analisi del costi del 23.6.1998 era solo indicativa degli elementi
costitutivi dell’offerta, senza un’adeguata motivazione; che per supplire a
tale carenza l’Azienda aveva tentato di fornire delle argomentazioni a supporto
della congruità dell’offerta, trasformando quello che doveva essere un verbale
di verifica delle giustificazioni offerte dall’impresa in una serie di autonome
giustificazioni;
-il TAR non era entrato nel merito delle valutazioni della P.A.;
- l’Amministrazione aveva chiesto all’Ecoalpi tutte le spiegazioni ritenute
necessarie e l’Impresa non aveva fornito alcuna giustificazione;
- relativamente al costo dei contenitori l’Ecoalpi si era limitata ad indicare
un prezzo di £.283 milioni, mentre tenuto conto dei quantitativi richiesti tale
costo doveva essere pari a £.358.455.000, per cui l’utile dichiarato doveva
ritenersi ridotto da £.85 milioni a £.9.545.000; d’altra parte l’Azienda, invece
di prendere atto di ciò, giustificava autonomamente tale differenza invocando
la possibilità di razionalizzare e quindi di ridurre il relativo quantitativo,
senza alcun collegamento con le giustificazioni fornite dalla Ecoalpi e senza
che tale possibilità venisse accennata nel verbale del 23.6.1998; che inoltre
la clausola dell’art. 3 del capitolato non poteva intendersi nel senso indicato
dall’Amministrazione ma semmai, tenuto conto dei diversi tipi di contenitore
da fornire, come possibilità per l’azienda di chiedere nel limite del 20% più
contenitori di un tipo piuttosto che di un altro senza modifiche di prezzi;
- anche per quanto concerne i costi di personale e mezzi, l’Ecoalpi si era l’imitata
a fornire un dato riassuntivo di 6.000 ore a £. 22.000 (per complessive £.132
milioni), di per sé non suscettibile di verifica.
-l’incongruità dell’offerta Ecolapi si manifestava anche con riferimento ad
altre voci (costi del gasolio, costi di raccolta e spese generali), secondo
quanto rilevato nel ricorso originario;
- la deliberazione assunta dal Direttore generale dell’azienda doveva essere
preceduta dai pareri obbligatori del Direttore sanitario, del Direttore amministrativo
e del Direttore dei servizi sociali, mentre nella specie tali pareri risultavano
espressi nello stesso contesto dell’atto e non erano regolarmente sottoscritti;
né l’Azienda aveva fornito prova dell’effettiva esistenza di tali pareri;
- le operazioni di verifica erano di competenza del Direttore generale, mentre
nella specie erano state affidate a due funzionari, che poi non avevano sottoscritto
il verbale del 14.6.1999; né era stato fornita prova di tale sottoscrizione;
-non era giustificata la compensazione delle spese di giudizio.
Con atto depositato il 27.7.2000, l’appellante ha controdedotto al controricorso
ed all’appello incidentale dell’AMAV.
Con ordinanza n. 3881 del 27.7.2000, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare
proposta dall’appellante.
Con memoria conclusiva, l’Azienda ha fatto presente che nel frattempo l’appalto
era stato eseguito con reciproca soddisfazione delle parti e che in particolare
l’aggiudicatario aveva dato prova di rispettare gli impegni assunti, rilevando
inoltre quanto segue:
-l’Azienda, a seguito dell’originaria sentenza del TAR, aveva il dovere di fornire
adeguata motivazione in ordine alla scelta dell’Ecoalpi e tale adempimento era
stato rispettato con il verbale del giugno 1999 ed in particolare, per quanto
si riferiva alla fornitura dei contenitori, era stata ritenuta la congruità
del prezzo in considerazione dei quantitativi ridotti consentiti dal disciplinare
in funzione di un più razionale utilizzo degli stessi; che in relazione all’utile
conseguito dai concorrenti non competeva all’Amministrazione e neppure al Giudice
esprimere valutazioni al riguardo; che non poteva condividersi in relazione
al quantitativo dei contenitori l’interpretazione fornita dall’AMAV che tendeva
a tenerne fermo il quantitativo complessivo; che con riferimento al costo del
personale l’azienda aveva ritenuto congruo un impegno di 6.000 ore anche tenendo
conto dei mezzi impiegati e del numero dei dipendenti addetti; che anche i costi
per il gasolio e per la raccolta , nonché per spese generali erano congrui;
-l’AMAV nel ricorso originario aveva lamentato non la mancanza dei relativi
pareri ma il fatto che non fossero stati espressi nel contesto della deliberazione,
ma le relative disposizioni non richiedevano ciò; -il verbale di verifica era
corretto anche se vi avevano partecipato due funzionari, invece del solo funzionario
delegato (dott. D’Angelo); nè rilevava la mancanza di sottoscrizione del di
tale verbale, essendo intervenuto il suo recepimento nella deliberazione n.
1437/1999.
L’AMAV ha pur essa presentato memoria conclusiva, precisando in particolare
quanto segue:
-l’offerta della Ecoalpi in tanto poteva ritenersi congrua in quanto veniva
ad ammettersi una concreta prestazione del servizio secondo modalità diverse
da quelle stabilite dal capitolato, con particolare riferimento alla fornitura
dei contenitori, che invece doveva avvenire nel quantitativo prescritto;
-analoghe considerazioni potevano effettuarsi anche con riferimento ai mezzi
(autoveicoli ed imbarcazioni), atteso che il capitolato richiedeva la disponibilità
di almeno tre automezzi e di due natanti, mentre l’Amministrazione riteneva
sufficienti una sola imbarcazione e due autoveicoli;
-l’utile di impresa, tenuto conto solo del costo dei contenitori, veniva a ridursi
all’1,1 % del corrispettivo dell’appalto.
Alla pubblica udienza del 25.3.2003, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
D I R I T T O
1. Con sentenza T.A.R. Veneto, sez. 1°, n. 915/2000 è stato accolto il ricorso proposto dal raggruppamento AMAV avverso la deliberazione n. 1437 del 17.6.1999, con la quale il Direttore generale della ASL n.12 Veneziana aveva assegnato in via di conferma al raggruppamento Ecoalpi il servizio raccolta, trasporto e incenerimento e/o smaltimento dei rifiuti speciali, comprensivo della fornitura di idonei contenitori, per il periodo 1.7.1998-30.6.2001. Avverso detta sentenza hanno proposto appello principale il raggruppamento Ecoalpi ed appello incidentale il raggruppamento AMAV.
2. L’appello principale è fondato.
2.1. Il TAR aveva accolto un primo ricorso del raggruppamento AMAV (sentenza
n.283/99) ritenendo fondata la censura di insufficiente motivazione della valutazione
di congruità dell’offerta presentata da Ecoalpi, ferma la facoltà dell’Azienda
di riconsiderare le giustificazioni addotte. Avverso detta sentenza proponeva
appello Ecoalpi, giudizio che è tuttora pendente. Intanto, con verbale in data
14.6.1999 veniva rivalutata l’analisi dei costi predisposta da Ecoalpi, confermandosi
il giudizio sulla congruità del prezzo offerto, e quindi veniva adottata la
delibera n. 1437 del 17.6.1999, con la quale veniva recepito detto verbale,
assegnando in via di conferma al raggruppamento Ecoalpi il servizio in discussione.
Per cui veniva proposto un secondo ricorso da parte di AMAV, pur esso accolto
con la sentenza in questa sede impugnata.
2.2. In particolare, il TAR non ha ritenuto plausibile la valutazione dell’Azienda
in ordine alla congruità del prezzo proposto per la fornitura dei contenitori
(£. 283 milioni), con conseguente riduzione dell’utile dichiarato da £.85 milioni
a circa £ 9,5 milioni, e del costo offerto per personale e mezzi di £.132 milioni
impegno di 6.000 ore di lavoro per £.22.000), prendendo poi atto che nel verbale
di verifica del 14.61999 era stato considerato il costo di £.273 milioni per
lo smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, senza tener conto dell’alternativa
prospettata dall’Ecoalpi (sterilizzazione e successivo smaltimento). Inoltre,
il TAR ha sostanzialmente condiviso il rilievo dell’AMAV secondo cui l’Azienda
non si era limitata a verificare le precisazioni fornite dall’aggiudicataria
in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ma avrebbe essa stessa autonomamente
fornito delle giustificazioni sulla loro attendibilità.
2.3. Vanno condivise le doglianze dell’appellante nella parte in cui si sostiene
che il TAR aveva illegittimamente ritenuto esistente ai sensi dell’art. 3 del
capitolato un obbligo di fornitura di un determinato quantitativo di contenitori,
mentre tale quantitativo poteva variare in più o meno del 20%, e senza considerare
che oggetto dell’appalto era la prestazione complessiva di un servizio, mentre
i contenitori erano solo funzionali a tale servizio, ed inoltre il prezzo indicato
per essi di £. 283 milioni era il frutto di una prevedibile riduzione del loro
numero; che anche i costi di personale e mezzi ( quantificati in 6.000 ore a
£.22.000, per complessive £.132 milioni), dovevano ritenersi congrui come del
resto ritenuto dall’azienda sulla base di precedenti esperienze ed in sostanza
a quest’ultimo riguardo il TAR aveva effettuato una valutazione di merito che
non poteva che essere riservata all’Aministtrazione.
2.3.1. Si osserva in proposito che è pacifico in giurisprudenza il principio
secondo cui in sede di esame delle giustificazioni svolte a sostegno dell’offerta
sospettata di anomalia l’Amministrazione deve prendere specificamente in considerazione
le giustificazioni fornite ed esporre chiaramente le ragioni in base alle quali
esse siano ritenute insoddisfacenti e non diano perciò sufficiente affidamento
sulla corretta esecuzione della prestazione; allorché, invece, consideri seria
l’offerta in base ad attendibili spiegazioni fornite dalle Ditte, non occorre
che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione ripetitiva
delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori
apprezzamenti (V. le decisioni di questa Sezione n. 1247 del 5.3.2001 e n. 3566
del 28.6.2002). Inoltre, è indubbio che le giustificazioni in ordine alla congruità
dei vari elementi di prezzo costitutivi dell’offerta debbono essere fornite
dall’impresa e non certamente ricercate autonomamente dall’Amministrazione.
E’ sufficiente al riguardo richiamare, per quanto interessa, l’art. D. L.Vo
17.3.1995 n. 157, il quale prescrive per lo svolgimento del procedimento di
verifica dell’anomalia il contraddittorio tra Ente appaltante ed impresa, assegnando
a quest’ultima il compito di giustificare la congruità dei singoli elementi
e dell’offerta complessiva ed all’Amministrazione la valutazione conclusiva
(V. la decisione C.si n. 64 dell’8.4.2002). Infine, non bisogna dimenticare
che l’attendibilità dell’offerta va comunque valutata nella sua globalità e
non con riferimento alle singole voci di prezzo ritenute incongrue e avulse
dall’incidenza che potrebbero avere sull’offerta economica nel suo insieme (V.
la decisione di questo consiglio, sez. VI n. 6217 dell’11.12.2001)
2.3.2.Nella specie, la Ecoalpi si era limitata ad indicare i singoli elementi
costitutivi dell’offerta, precisando i dati di base tenuti presenti per pervenire
al relativo calcolo. Tali elementi di prezzo erano stati ritenuti singolarmente
congrui da parte dell’Azienda, la quale si era anche espressa per la congruità
complessiva dell’offerta. Per cui non vi erano ragioni affinché l’Impresa fornisse
ulteriori giustificazioni. Né il giudizio di congruità espresso dall’Azienda
non poteva tener conto della corretta interpretazione del capitolato di gara,
con particolare riguardo al quantitativo di contenitori previsto, anche se ciò
non era stato evidenziato dall’Impresa, non trattandosi evidentemente di integrazione
di quanto fornito dalla parte. Invero, l’art. 3 del capitolato effettivamente
consentiva una variazione del 20% del quantitativo dei contenitori senza che
per ciò la Ditta aggiudicataria potesse pretendere variazioni di prezzo. Né
appare da condividere lo sforzo interpretativo dell’AMAV tendente a mantener
fermo il quantitativo complessivo e ammettendo, tenuto conto dei diversi tipi
di contenitore da fornire, la possibilità per l’azienda di chiedere nel limite
del 20% più contenitori di un tipo piuttosto che di un altro senza modifiche
di prezzi, atteso che la relativa disposizione riferisce la variazione del 20%
alla quantità di ciascun tipo di contenitore e quindi anche alla quantità complessiva.
2.3.3.Non rileva poi la circostanza che la possibilità di tener conto di tale
variazione non sia stata considerata dall’Azienda nel primo verbale di verifica
del 23.6.1998 ma solo in quello attuale. Occorre tener presente che nel caso
di un primo giudizio di illegittimità per difetto di motivazione della verifica
di congruità effettuata dall’Amministrazione (come è avvenuto nella specie),
questa poi nella rinnovazione della valutazione in esecuzione del giudicato
può riesaminare completamente gli elementi dell’offerta tenendo conto anche
di elementi non ritenuti rilevanti in primo momento, dovendosi comunque considerare
l’affidabilità globale dell’offerta (V. la decisione di questo Consiglio, sez.
VI, n.493 del 31.1.2003).
2.3.4. Per quanto concerne l’attendibilità o meno del dato relativo al costo
indicato per personale e mezzi di £.132 milioni (impegno di 6.000 ore di lavoro
per £.22.000), è sufficiente richiamare il giudizio di congruità espresso dall’Azienda
sulla base di precedenti esperienze. La contestazione di tale dato da parte
del TAR (con particolare riferimento alla quantificazione delle 6.000 ore) è
avvenuta con considerazioni che impingono nel merito, essendo state prese in
esame circostanze varie (distanza degli impianti di smaltimento, l’entità dei
luoghi di produzione dei rifiuti e distanza tra di essi) che difficilmente si
prestano di per sé e principalmente nel loro insieme ad una valutazione di inattendibilità
per illogicità ed incoerenza, tanto più che la stessa AMAV aveva previsto nella
sua offerta un quantitativo di 6.000 ore lavorative anche se con utilizzazione
di impianti di smaltimento situati piuttosto vicini ai luoghi di raccolta dei
rifiuti.
3.Privo di fondamento è l’appello incidentale.
Nelle premesse delle deliberazione n.1437/99, il Direttore generale dell’Azienda
dà atto di aver raccolto il parere favorevole del Direttore sanitario, del Direttore
amministrativo e del Direttore dei servizi e ciò è sufficiente per ritenere
osservata la disposizione di cui all’art. 3, comma 7, D. Lvo 3012.1992 n.502,
la quale non richiede un formale parere di tali soggetti. Per cui è irrilevante
la circostanza dedotta dall’AMAV della mancata prova in ordine all’effettiva
sussistenza di un parere sottoscritto da tali figure professionali.
Parimenti non può costituire vizio del procedimento di verifica di congruità
dell’offerta la circostanza che le relative operazioni siano state affidate
a due funzionari che poi non hanno sottoscritto il verbale del 14.6.1999, atteso
che il verbale in questione è stato fatto proprio dal Direttore generale per
essere parte integrante della deliberazione n. 1437/99.
3. Per quanto considerato l’appello principale va accolto e l’appello incidentale va respinto e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso originario dell’AMAV va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,
accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale.
Spese compensate.