CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Decisione
7 agosto 2003 n. 4568/03
Pres. Schinaia, Est. De
Nictolis –
Edil Partners s.r.l.(avv. P. Medina)
c. Comune di Peschici (n.c.), Regione Puglia (avv. R. de Robertis), Ente Parco nazionale del Gargano (avv. A. Mescia), Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avv. stato), e con app. inc. dell’Associazione nazionale Italia Nostra e dell’Associazione nazionale per il WWF (avv. U. Aquilino) (conferma T.A.R. della Puglia, Bari, Sez. II, 21 dicembre 2001 n. 5677).
1. Edilizia ed urbanistica – Variante allo strumento urbanistico per la realizzazione di complesso alberghiero in area destinata a parco – Esame in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1998 n. 447 - Atto dovuto - Esclusione - Obbligo di suggerire le condizioni per l’assenso – esclusione.
2. Edilizia ed urbanistica – Progetto di ampliamento e ristrutturazione di albergo – In contrasto con destinazione di zona del vigente piano urbanistico – Concessione edilizia in deroga – Inammissibilità.
3. Atto amministrativo – Procedimento – Conferenza di servizi – Ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 – Presenza di più di un rappresentante per ente – Illegittimità – Esclusione.
4. Atto amministrativo – Procedimento – Conferenza di servizi – Ex art. 14-quater Legge n. 241/1990 – Dissenso espresso dall’amministrazione statale e dalla maggioranza degli altri componenti – Successiva delibera del Consiglio dei Ministri – Necessità – Esclusione.
1. La variante allo strumento urbanistico, ipotizzata dall’art.5, d.p.r. n.447/1998 per la realizzazione di impianti produttivi, ammesso che possa essere praticabile per la realizzazione di un complesso alberghiero, non è un atto dovuto, ma discrezionale, sicché la conferenza di servizi ben può concludersi in senso negativo della variante. Né l’esame di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico in sede di conferenza di servizi comporta senz’altro l’obbligo di indicare le condizioni a cui il progetto può essere approvato, in quanto l’indicazione di tali condizioni ha luogo da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi solo se non emergano elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto (art.14 bis, l. n.241/1990).
2. La concessione edilizia in deroga e’ consentita dall’art.41 quater, l. 17 agosto 1942, n.1150, per gli edifici e impianti pubblici e di interesse pubblico, purché la deroga non riguardi le destinazioni di zona. (1)
3. Ai fini del rispetto dell’art.14 ter, l. n.241/1990, ciò che rileva è che la manifestazione finale di volontà di ciascun ente partecipante alla conferenza di servizi sia imputabile ad un unico rappresentante, risultato che non è inficiato dalla presenza di più di un rappresentante per taluni enti, giustificabile per ragioni istruttorie.
4. L’art.14 quater, l. n.241/1990, nel prevedere (comma 2) che la conferenza di servizi deliberi a maggioranza e (comma 3) che occorra la delibera del Consiglio dei Ministri se il dissenso è espresso in conferenza di servizi da un’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, ambiente, territorio, patrimonio storico–artistico, salute, va interpretato nel senso che detta delibera del Consiglio dei Ministri occorre solo nell’ipotesi in cui in conferenza di servizi l’amministrazione statale preposta alla cura di detti interessi ambientali – paesistici sia rimasta in minoranza. Qualora invece l’amministrazione statale non sia l’unica dissenziente, perché la maggioranza dei partecipanti alla conferenza di servizi si esprima in senso negativo, il procedimento si conclude con la determinazione negativa della conferenza di servizi, e non occorre l’intervento del Consiglio dei Ministri.
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(1) Cfr. C. Stato, Sez. IV, 1 luglio 1997 n.1057.
Con commento di Umberto Fantigrossi, avvocato di Milano, In aree di parco è prevalente l’interesse alla tutela ambientale rispetto allo sviluppo turistico.
FATTO E DIRITTO
1. La società odierna appellante presentava al Comune di Peschici un progetto per la ristrutturazione e ampliamento dell’Hotel Procinisco da realizzarsi in area compresa nel Parco Nazionale del Gargano. Il Comune, rilevato che l’opera era in contrasto con il vigente strumento urbanistico, promuoveva conferenza di servizi ai sensi dell’art.4, d.p.r. 26 ottobre 1998, n.447, per l’approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico. La conferenza di servizi si riuniva in una prima seduta in data 7 febbraio 2001, e in una seconda seduta in data 21 maggio 2001, con la partecipazione, oltre che del Comune di Peschici e del rappresentante dell’impresa, della Regione Puglia, della Soprintendenza per i beni ambientali, dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, del competente Ispettorato ripartimentale delle foreste, della competente U.S.L.. All’esito della seduta del 21 maggio 2001 il Comune di Peschici dava atto del mancato raggiungimento dell’assenso della conferenza in ordine all’approvazione del progetto. In data 14 giugno 2001 la società presentava all’amministrazione un’istanza di riesame delle determinazioni negative assunte nella seduta del 21 maggio 2001. Su convocazione del Comune di Peschici, in data 7 settembre 2001 aveva luogo un’ulteriore conferenza di servizi, che si limitava a confermare gli esiti negativi di quella del 21 maggio 2001 senza ulteriori nuove valutazioni.
1.1. Con ricorso notificato in data 18 settembre 2001, la società odierna appellante impugnava la determinazione negativa assunta dalla conferenza di servizi in data 21 maggio 2001 e tutti gli atti presupposti. Con distinto ricorso notificato in data 13 novembre 2001, la società impugnava la determinazione negativa assunta dalla conferenza di servizi in data 7 settembre 2001, e tutti gli atti presupposti.
1.2. Il T.A.R. adito riuniva i due ricorsi e, assorbite le questioni preliminari sulla ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi, li respingeva nel merito.
1.3. Ha proposto appello l’originaria ricorrente. Hanno proposto tre distinti appelli incidentali l’Ente Parco Nazionale del Gargano e le due Associazioni di protezione ambientale indicate in epigrafe, con cui ripropongono le censure di inammissibilità e irricevibilità già articolate in prime cure, oltre a censure di merito contro l’indizione della conferenza di servizi da parte del Comune di Peschici.
2. Il Collegio è tenuto di ufficio a esaminare le questioni di ricevibilità e ammissibilità dei ricorsi di primo grado, a prescindere dalle eccezioni di parte e dalla loro proposizione con appello incidentale. Il primo ricorso articolato in prime cure è rivolto contro la determinazione negativa della conferenza di servizi assunta in data 21 maggio 2001, ed è stato notificato in date 17 e 18 settembre 2001. Non è provato l’assunto, contenuto negli appelli incidentali, secondo cui la piena conoscenza del provvedimento negativo si sarebbe verificata sin dalla data del 21 maggio 2001, basato sull’argomento che alla conferenza di servizi avrebbe partecipato l’amministratore unico Massimo Mariani, assistito dall’avv. Domenico Fasanella, che è uno dei legali che ha sottoscritto il ricorso di primo grado. Invero, l’amministratore unico della società ha partecipato solo alla fase iniziale della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, al fine dell’illustrazione del progetto. Ma, in prosieguo, come si evince dal verbale della conferenza, l’amministratore unico e il suo legale si sono allontanati, e la discussione del progetto è avvenuta in conferenza a porte chiuse senza la loro presenza. Ne consegue la tempestività del primo ricorso di primo grado.
2.1. Il primo ricorso di primo grado non è inammissibile, come eccepito, per omessa notifica all’U.S.L. Quest’ultima, infatti, non aveva veste di controinteressata, avendo in sede di conferenza di servizi espresso parere favorevole al progetto.
2.2. Il secondo ricorso articolato in prime cure contro la determinazione negativa della conferenza di servizi assunta in data 7 settembre 2001 è inammissibile perché proposto contro un atto meramente confermativo, che si limita a ribadire la risposta negativa del 21 maggio 2001 senza alcuna ulteriore valutazione, e che dunque è privo di autonoma efficacia lesiva.
3. Nel merito l’appello è infondato. 3.1. Con un primo gruppo di censure si lamentano vizi procedimentali relativi ai lavori della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, e, in particolare: a. mancherebbero, per alcuni partecipanti alla conferenza di servizi, i poteri di rappresentanza e le deleghe e tanto, in particolare, per la Regione Puglia, la Soprintendenza di Bari, l’Ispettorato ripartimentale delle foreste, l’Ente Parco Nazionale del Gargano; b. inoltre alcuni degli enti avrebbero partecipato alla conferenza di servizi con due rappresentanti anziché con uno solo come previsto dalla l. n. 241/1990; c. il Comune di Peschici non ha espresso né parere negativo né parere positivo, sicché ai sensi dell’art.14 ter, co. 7, l. n.241/1990, si dovrebbe ritenerne acquisito l’assenso; d. non si sarebbero potuti ritenere conclusi i lavori della conferenza di servizi, perché essendo stato espresso dissenso dalla Soprintendenza di Bari, vale a dire da un’amministrazione preposta a tutela del paesaggio e dell’ambiente, in applicazione dell’art.14 quater, l. n.241/1990, la decisione andava rimessa al Consiglio dei Ministri; e. le strutture alberghiere andrebbero qualificate come opere di interesse pubblico: sicché, in applicazione dell’art.14 bis¸ l. n.241/1990, la conferenza di servizi sarebbe stata tenuta a esprimersi sul progetto preliminare al fine di indicare le condizioni per ottenere gli assensi di legge sul progetto definitivo.
4. Le censure sono infondate.
4.1. Giova anzitutto ricordare che il progetto di ristrutturazione e ampliamento della struttura alberghiera era non conforme allo strumento urbanistico, sicché per la sua realizzazione sarebbe stata necessaria la previa variante dello strumento urbanistico. Allo scopo, essendo gli alberghi compresi tra gli impianti produttivi (art.1, co. 1 bis, d.p.r. n.447/1998), il Comune di Peschici indiceva una conferenza di servizi ai sensi dell’art.5, d.p.r. 20 ottobre 1998, n.447, a tenore del quale <<1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale. 2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n.241>>.
4.2. Per quanto riguarda la prima censura, con cui si lamenta che alla conferenza avrebbero partecipato rappresentanti degli enti invitati, privi della necessaria legittimazione, la stessa è infondata. In termini generali si deve ritenere che essendo la conferenza di servizi ispirata da esigenze di celerità e semplificazione, ciò che rileva è l’effettiva sussistenza del potere di rappresentanza degli enti invitati in capo ai partecipanti, e non anche la documentazione formale dello stesso. Dall’esame sia del verbale della conferenza di servizi del 21 maggio 2001, sia del verbale di quella del 7 febbraio 2001, di cui la seconda costituisce prosecuzione, si evince come tutti i partecipanti fossero muniti della necessaria legittimazione. Quanto alla Regione Puglia: erano presenti sia l’Assessore all’urbanistica che l’ing. Giordano quale dirigente; anche in difetto di formale delega e conferimento di poteri, si può ritenere che la presenza dell’Assessore in persona legittimasse anche la presenza e i poteri dell’ing. Giordano. Quanto alla Soprintendenza: ha partecipato alla conferenza del 21 maggio 2001 l’arch. Tomaiuoli, che risulta delegato dal Soprintendente con atto 1° dicembre 2001, n.1154, allegato al verbale della conferenza di servizi del 7 febbraio 2001, di cui quella del 21 maggio costituisce prosecuzione. Quanto all’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Foggia: hanno partecipato alla conferenza del 21 maggio 2001 il geometra Delli Muti, che risulta delegato dal dirigente dott. Ursitti con atto del 25 gennaio 2001, n.824, allegato al verbale della conferenza del 7 febbraio 2001, nonché lo stesso dirigente dell’Ispettorato, dott. Ursitti. Quanto all’Ente Parco Nazionale del Gargano: hanno partecipato alla conferenza del 21 maggio 2001 il dott. Rinaldi, che risulta essere direttore dell’Ente (dal verbale della conferenza del 7 febbraio 2001) e l’ing. Trotta, la cui legittimazione discende dalla contemporanea presenza del direttore dell’Ente.
4.3. Quanto alla seconda censura, con cui si lamenta che molte amministrazioni non erano presenti con un unico rappresentante, la stessa è infondata, perché ai fini del rispetto dell’art.14 ter, l. n.241/1990, secondo cui ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa ciò che rileva è che la manifestazione finale di volontà di ciascun ente partecipante alla conferenza di servizi sia imputabile ad un unico rappresentante, risultato che non è inficiato dalla presenza di più di un rappresentante per taluni enti, giustificabile per ragioni istruttorie.
4.4. Quanto alla terza censura, relativa alla mancata presa di posizione del Comune di Peschici nella seduta del 21 maggio 2001, la stessa è infondata, perché essendo stati già espressi in quella seduta quattro pareri negativi (I.R.I.F., Ente Parco, Regione Puglia, Soprintendenza) e uno solo positivo (U.S.L.), quale che fosse stata la posizione del Comune, la stessa non avrebbe modificato l’esito della conferenza. E, dunque, anche a voler in ipotesi ritenere acquisito l’assenso del Comune, comunque l’esito della conferenza, che si esprime con il principio maggioritario, sarebbe stato negativo per l’appellante.
4.5. Quanto alla censura secondo cui essendosi espressa in senso negativo un’amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, i lavori non potevano concludersi, ma occorreva acquisire la delibera del Consiglio dei Ministri, la stessa è infondata. L’art.14 quater, l. n.241/1990, nel prevedere al comma 2 che la conferenza di servizi delibera a maggioranza e al comma 3 che occorre la delibera del Consiglio dei Ministri, se il dissenso è espresso in conferenza di servizi da un’amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio, ambiente, territorio, patrimonio storico–artistico, salute, va interpretato nel senso che la delibera del Consiglio dei Ministri occorre solo nell’ipotesi in cui vi sia in conferenza di servizi una maggioranza favorevole e l’amministrazione statale preposta alla cura di interessi ambientali – paesistici etc. sia rimasta in minoranza; sicché si ritiene che la conferenza di servizi non possa concludere il procedimento, occorrendo la fase ulteriore in Consiglio dei Ministri; laddove invece l’amministrazione statale non sia l’unica dissenziente perché la maggioranza dei partecipanti alla conferenza di servizi si esprimano in senso negativo, il procedimento si conclude con la determinazione negativa della conferenza di servizi, e non occorre l’intervento del Consiglio dei Ministri.
4.6. Anche l’ultima censura di carattere procedimentale,
con cui si osserva che essendo gli alberghi opere di interesse pubblico, in
applicazione dell’art.14 bis, l. n.241/1990 la conferenza di servizi non avrebbe
potuto esprimersi senz’altro in termini negativi, ma doveva suggerire le condizioni
necessarie per ottenere gli assensi, è infondata.
4.6.1. Si può prescindere dalla questione se gli alberghi siano o meno qualificabili
come opere di interesse pubblico, risolta sinora in maniera oscillante e non
univoca dalla giurisprudenza soprattutto a proposito dell’ammissibilità della
concessione edilizia in deroga (ammessa per gli impianti e edifici pubblici
o di interesse pubblico) in senso negativo, v. Cass., VI, 26 marzo 1999: La
ristrutturazione di un albergo non rientra fra le opere pubbliche o di interesse
pubblico per le quali, ai sensi dell’art.1, 1º comma, lett. l), d.l. 4 novembre
1988 n.465, conv. con modif. in l. 30 dicembre 1988 n.556, la dichiarazione
di compatibilità con i vincoli ambientali e con gli strumenti urbanistici, ai
fini dell’ottenimento del contributo finanziario dello Stato, può essere sostituita
da una deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.1, 4º
comma, l. 3 gennaio 1978 n.1. C. Stato, sez.V, 11 dicembre 1992, n.1428: Ai
sensi dell’art.30 l.reg. Puglia 31 maggio 1980 n.56, la concessione edilizia
in deroga può essere rilasciata «limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico», tra i quali non può includersi un albergo,
atteso che l’espressione impianti «di interesse pubblico», deve essere interpretata
in senso restrittivo, facendovi rientrare solo quegli interventi che, seppure
eseguiti da privati, corrispondono a compiti assunti direttamente dalla p.a.
(quali, per esempio, la realizzazione di una strada o di un acquedotto). C.
Stato, sez.V, 25 novembre 1988, n.774: In forza dell’art.41-quarter, l. 17 agosto
1942, n.1150, introdotto con l’art.16, l. 6 agosto 1967, n.765, la deroga alle
norme del piano regolatore generale o del regolamento edilizio, può essere esercitata
«limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o d’interesse pubblico»
e non anche per l’ampliamento di un edificio privato con destinazione alberghiera
pur se situato in una zona turistica (nella specie, si è ritenuto che l’interesse
turistico ad una maggiore ricettività alberghiera non potesse essere preminente
rispetto a quello configurato dalle norme del regolamento edilizio>>. In senso
affermativo v. C. Stato, sez.IV, 28 ottobre 1999, n.1641 e C. Stato, sez.V,
15 luglio 1998, n.1044: L’ampliamento di una struttura alberghiera rientra fra
gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di concessione
edilizia in deroga ai sensi dell’art.41 quater l. 17 agosto 1942 n.1150. C.
Stato, sez.V, 10 novembre 1992, n.1257: La costruzione da adibire ad esercizio
di affittacamere, è annoverabile nell’ambito degli edifici di interesse pubblico,
avuto riguardo alla sua natura alberghiera, per cui ben può godere del beneficio
previsto dall’art.80 l.reg. Veneto 27 giugno 1985 n.61 (concessione in deroga
alle norme e previsioni nello stesso indicate). C. Stato, sez.IV, 6 ottobre
1983, n.700: Ai sensi dell’art.16 l. 6 agosto 1967, n.765, per la qualificazione
di edifici ed impianti di interesse pubblico, occorre avere riguardo all’interesse
pubblico, inteso nella sua accezione tecnico-giuridica come tipico, qualificato
per la sua corrispondenza agli scopi perseguiti dall’amministrazione, a prescindere
dalla qualità pubblica o privata dei soggetti che realizzano la costruzione:
rientra pertanto nella previsione dell’art.16 l’edificio alberghiero che, per
le sue strutture, realizzi funzionalmente l’interesse turistico, cui la rilevanza
pubblica è strettamente connessa).
4.6.2. Invero, anche a voler qualificare gli alberghi, in via di mera ipotesi,
come opere di interesse pubblico, tale qualificazione non crea alcun obbligo,
per l’amministrazione, né di rilasciare la concessione edilizia in deroga, né
di adottare una variante dello strumento urbanistico. Invero, sia la concessione
in deroga, sia la variante dello strumento urbanistico, non sono atti dovuti
a fronte di opere di interesse pubblico, ma sono oggetto di poteri discrezionali,
che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell’opera di interesse
pubblico con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio,
paesistico, ambientale. Sin da ora si può osservare, anche al fine dell’esame
dei motivi di ricorso relativi al difetto di motivazione degli atti impugnati,
quanto segue.
4.6.3. Il progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’albergo, nel caso
di specie, era in contrasto con la destinazione di zona dell’area secondo il
vigente strumento urbanistico del Comune di Peschici. Sicché, non era ammissibile
la concessione edilizia in deroga, consentita dall’art.41 quater, l. 17 agosto
1942, n.1150, per gli edifici e impianti pubblici e di interesse pubblico, purché
la deroga non riguardi le destinazioni di zona (in tal senso C. Stato, sez.IV,
1 luglio 1997, n.1057: L'art.41-quater della legge 17 agosto 1942 n.1150 e l'art.3
della legge 21 dicembre 1957 n.1357, che disciplinano la possibilità di rilasciare
concessioni edilizie in deroga ai piani regolatori ed alle norme di regolamento
edilizio, vanno interpretati restrittivamente, nel senso che tali deroghe non
possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel
piano; ne consegue che non possono costituire oggetto di deroga le destinazioni
di zona che attengono all'impostazione stessa del piano regolatore generale
e ne costituiscono le norme direttrici, e, ora, espressamente, l’art.14, t.u.
edilizia, non ancora in vigore, ma che qui si richiama per il suo valore esegetico,
secondo cui il permesso di costruire in deroga è ammissibile solo se la deroga
riguardi i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati).
4.6.4. Né il rilascio della concessione edilizia si poteva
giustificare qualificando l’intervento come mera ristrutturazione, per la quale
occorre avere riguardo alla destinazione urbanistica vigente all’epoca dell’opera
originaria, e non al momento in cui si chiede l’assenso alla ristrutturazione
(C. Stato, sez.V, 10 agosto 2000, n.4397), in quanto il progetto per cui è causa
non prevede la mera ristrutturazione, bensì l’ampliamento dell’edificio, con
aumento dei piani e dei volumi. Ora, secondo consolidata giurisprudenza, confermata
anche dal t.u. edilizia (art.3, che qui si ricorda per la sua portata esegetica),
la demolizione seguita da successiva ricostruzione, con incremento volumetrico,
dà luogo non a mera ristrutturazione, bensì a nuova costruzione, che necessita
di concessione edilizia e che deve essere conforme agli strumenti urbanistici
in vigore alla data della richiesta di concessione (C. Stato, sez.V, 10 agosto
2000, n.4397).
4.6.5. L’unica via praticabile era quella, seguita dal Comune di Peschici, di
promuovere una variante allo strumento urbanistico. Ma la variante allo strumento
urbanistico, ipotizzata dall’art.5, d.p.r. n.447/1998 per la realizzazione di
impianti produttivi, non è un atto dovuto, ma discrezionale, sicché la conferenza
di servizi ben può concludersi in senso negativo della variante. Né l’esame
di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico in sede di conferenza
di servizi comporta senz’altro l’obbligo di indicare le condizioni a cui il
progetto può essere approvato; in quanto l’indicazione di tali condizioni ha
luogo da parte delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi
solo se non emergano elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto
(art.14 bis, l. n.241/1990).
4.6.6. Nel caso specifico, l’area oggetto dell’intervento è soggetta a vincolo
idrogeologico e paesistico-ambientale. Quest’ultimo vincolo ha svariate fonti:
decreto ministeriale, piano paesistico regionale, ricomprensione dell’area nel
Parco nazionale del Gargano. L’area oggetto di intervento è sia area boschiva,
sia area posta in prossimità della riva del mare. Nell’area oggetto del progetto,
nel periodo temporale interessato dai lavori della conferenza di servizi, si
è verificato l’atto vandalico della distruzione (taglio con motosega) di 86
piante di alto fusto di Pino d’Aleppo su un’estensione di terreno di circa 4000
metri quadrati, con evidente deturpamento del paesaggio e dell’ambiente su un
tratto di costa di rilevante pregio (v. verbale del Corpo forestale dello Stato
1° marzo 2001, n.787). Tutti tali elementi, adeguatamente ponderati dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza di servizi, hanno fatto ritenere prevalenti gli
interessi paesistico – ambientali – territoriali, comunque preclusivi della
realizzazione di un progetto di ampliamento di una struttura alberghiera.
5. Con le censure di ordine sostanziale, si lamenta il difetto di motivazione sia del verbale della conferenza di servizi, sia dei pareri in essa espressi. Si ritengono inadeguati i pareri negativi espressi dall’Ispettorato ripartimentale quanto al vincolo idrogeologico, e i pareri negativi in ordine al vincolo paesistico-ambientale. Si osserva che tali vincoli non comportano un divieto assoluto di edificazione, sicché le amministrazioni avrebbero dovuto verificare la fattibilità del progetto, perché il solo aumento di volumetria di per sé non altererebbe i valori paesistici.
5.1. Il mezzo è infondato. Valgono qui tutte le considerazioni esposte nei paragrafi che precedono (4.6.2 e seguenti). Giova solo sinteticamente aggiungere che, essendo l’opera progettata, per le ragioni già viste, una nuova costruzione alberghiera, da realizzare in zona per la quale la destinazione alberghiera non era prevista dal vigente piano regolatore, occorreva, per attuare la stessa, una variante allo strumento urbanistico. La variante non è un atto dovuto, ma un atto discrezionale che implica la valutazione di molteplici interessi. Nel caso di specie la zona oggetto di intervento è area boschiva sulle rive del mare, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesistico, e ricadente nel Parco Nazionale del Gargano. La possibilità di approvare una variante dello strumento urbanistico per consentire la realizzazione di un albergo, data la molteplicità dei vincoli, rientrava nell’apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. L’apprezzamento discrezionale espresso dall’amministrazione in sede di strumentazione urbanistica è sindacabile solo in caso di manifeste illogicità e travisamenti. Nella specie, non si ravvisa alcuna illogicità, travisamento, carenza di motivazione, nella scelta dell’amministrazione di privilegiare la tutela del paesaggio e dell’ambiente in una zona di particolare pregio ambientale (non avente destinazione urbanistica a strutture recettive, e nella quale, come risulta dai rilievi fotografici, non vi sono altri interventi antropici), precludendo la realizzazione in tale zona di un albergo.
6. In conclusione l’appello va respinto e la sentenza di primo grado annullata senza rinvio. Gli appelli incidentali diventano improcedibili per difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello principale in epigrafe, lo respinge; dichiara improcedibili gli appelli incidentali. Spese a carico dell’appellante, nella misura di euro millecinquecento in favore di ciascuna delle parti costituite, per un totale di euro settemilacinquecento.