CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - ordinanza
28 ottobre 2003 n. 4678
Pres. Trotta, Est. Saltelli, Dente Maria Paola (Avv. RAFFAELE
FEROLA) contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (AVV. STATO Wally Ferrante)
Concorso – acceso alla professione di avvocato – esito sfavorevole delle prove scritte – tutela cautelare con ammissione alle prove orali – esclusione
Va respinta la domanda cautelare tesa ad ottenere un’ammissione con riserva alle prove orali per l’accesso alla professione d i avvocato (nelle motivazioni si ammette che il voto possa essere solo numerico, che vi sia una necessita’ di grafismi nella correzione, che abbiano rilievo pareri pro veritate espressi sul merito della prova)
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 4757/2003 , resa tra le parti, concernente GIUDIZIO DI NON AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE ESAME DI STATO PROFESSIONE AVVOCATO ;
Udito il relatore Cons. Carlo Saltelli e uditi, altresì, per le parti l’avv. R. Ferolka e l’Avvocato dello Stato W. Ferrante;
Rilevato che l’appello in esame appare assistito
dal prescritto fumus boni iuris, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale
della Sezione, secondo cui:
a) le singole sottocommissioni possono essere presiedute dal vice – presidente,
senza la necessità di motivare l’impedimento che giustifica la sostituzione
(IV, 9.4.02 n. 1353; 25.9.02 n. 4925; C.G.A. 5.12.02 n. 660);
b) il voto numerico costituisce sufficiente motivazione del giudizio relativo
alla valutazione della prova scritta di un esame (ex pluribus, IV, 7.2.03 n.
471);
c) i criteri di valutazione delle prove concorsuali si sottraggono al sindacato
di legittimità, salvo che il caso di irragionevolezza, arbitrarietà, etc., che
non sembrano - prima facie – sussistere nel caso di specie;
d) non è necessario riportare nel verbale il voto assegnato ad ogni prova da
ogni singolo membro della Commissione (IV, 26.4.02 n . 2226), né viene richiesta
alcuna valutazione globale del candidato;
e) sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo
dei tempi medi di correzione degli elaborati (IV, ordinanza 7 febbraio 2003
n. 470);
f) è del tutto irrilevante, ai fini della legittimità della valutazione delle
prove scritte degli esami di abilitazioni, la mancanza sugli elaborato stessi
di glosse o di altri segni tradizionali di correzione;
Considerato altresì che, almeno nella fase cautelare ed indipendentemente da ogni considerazione circa la loro efficacia probatoria, i prodotti pareri pro – veritate non sembrano idonei a scalfire la valutazione della commissione, esaurendosi in un’apodittica valutazione di positività degli elaborati dell’interessato e sostanziandosi quindi in una mero dissenso circa la valutazione operata dalla Commissione;
Ritenuto che, pertanto, non può trovare autonoma valutazione la prospettata gravità del danno asseritamente derivante dalla mancata ammissione alle prove orale, neppure sotto forma dell’ammissione all’orale con riserva, essendo in ogni caso prevalente l’interesse pubblico all’ordinata e spedita conclusione dell’intero procedimento di abilitazione;
P.Q.M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 8996/2003
).
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Ministero della Giustizia delle
spese della presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
1.000 (mille)