Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 29 agosto
2003 n. 4849
Pres. Trotta, Rel. Poli;
Ministero dell’Interno (Avv.Stato E.Pino) c. B. (avv.ti Massimo Marcucci e Stefano
Gattamelata).
1 - Concorso – prove attitudinali – esito sfavorevole – misure cautelari – ammissione con riserva a successivo corso addestrativo – superamento del corso - assorbimento di precedenti valutazioni negative – esclusione.
1 – Qualora un candidato non superi prove attitudinali ma venga comunque ammesso con riserva a un successivo corso addestrativo con provvedimento del giudice, il superamento del corso predetto non assorbe l’esito sfavorevole delle prove attitudinali se vi e’ autonomia tra prove e corso formativo ed i soggetti incaricati del giudizio sono diversi e muniti di professionalita’ eterogenea (fattispecie di reclutamento nella pubblica sicurezza).
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1 - La vicenda ripercorre situazioni diffuse, in cui grazie ad una sospensiva il candidato viene ammesso ad un corso cui non avrebbe diritto a partecipare in base all’esito di prove precedenti. L’orientamento del Consiglio di Stato richiama quello formatosi in tema di esame di maturita’, in cui il perimetro degli approfondimenti e delle materie corrisponde al perimetro di precedenti giudizi sfavorevoli della commissione, sospesi dal giudice amministrativo, generando la carenza sopravvenuta di interesse del candidato che superi gli orali. Sussiste infatti una linea di confine tra provvedimenti che assorbono o si diversificano rispetto a quelli (sfavorevoli) sospesi dal giudice amministrativo. Quando si ottiene una sospensiva, l’ammissione con riserva a fasi successive della procedura di esame, con il successivo superamento di ulteriori prove, non sempre assorbe giudizi sfavorevoli precedenti. Di recente, la decisione dell’Adunanza plenaria 27 febbraio 2003 n. 3 ha applicato lo stesso criterio ad una ipotesi di esame professionale, rinnovato su impulso giudiziario con una attivita’ amministrativa che e’ stata ritenuta sostitutiva del precedente giudizio sfavorevole per il candidato. L’approfondimento svolto dalla sentenza 4849/2003 focalizza, elencando la tipologia delle prove e le loro finalita’, i casi in cui la sospensiva non consente di superare ostacoli all’accesso a procedure articolate in piu’ fasi, la prima delle quali e’ spesso di tipo attitudinale o informatica mentre quelle successive sono ben piu’ ampie. Rimane peraltro al candidato-ricorrente la speranza di ottenere dal giudice amministrativo un annullamento per difetto di motivazione della prima prova di accesso, facendo leva, seppur indirettamente, sulla circostanza che il peso specifico di prove approfondite e di durata ben maggiore rispetto a quella di ingresso, puo’ condizionare il giudizio, superando il principio che ancora la valutazione al tipo di preparazione manifestata dal candidato in sede di prova selettiva. (Poli 53)
Premesso che la sentenza oggetto del presente
gravame ha annullato il secondo giudizio di inidoneità (ed il pedissequo decreto
di esclusione dal reclutamento emanato dal Direttore centrale del Dipartimento
della P.S.), ravvisando il vizio di contraddittorietà ed illogicità nell’operato
della Commissione che, incaricata per la seconda volta di scrutinare il requisito
dell’idoneità attitudinale, non avrebbe tenuto nel debito conto le valutazioni
conseguite dall’appellato all’esito della frequentazione del Corso semestrale;
considerato che la questione sottesa al gravame in trattazione si esaurisce
nello stabilire il grado di omogeneità ed il valore da riconoscersi alle prove
attitudinali cui è sottoposto l’aspirante al reclutamento nella P.S. (ma il
discorso è analogo per gli altri corpi militari o di polizia), rispetto alla
frequenza positiva del corso addestrativo o di formazione, cui lo stesso sia
stato ammesso in forza di misura cautelare concessa dal giudice amministrativo.
rilevato che, sul punto, i precedenti della sezione (in sede cautelare – cfr.
ordd. nn. 4474, 4475, 4476 e 4663 del 2002 - ma di recente anche nel merito,
cfr. 19 marzo 2003, n. 1470), da cui il collegio non intende discostarsi, escludono
che l’esito favorevole del corso formativo – cui l’originario ricorrente ha
partecipato in virtù di misura cautelare – possa costituire elemento integrativo
di valutazione dell’idoneità attitudinale;
osservato che deve evidenziarsi – sulla scorta della normativa tecnica di settore
applicabile ratione temporis, cfr. d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, d.P.R. 23
dicembre 1983, n. 904, decreto del Capo della Polizia 23 maggio 1998 relativo
all’approvazione dei test individuali e collettivi per l’accertamento dei requisiti
attitudinali del reclutamento in esame - che le prove attitudinali cui è sottoposto
l’aspirante al reclutamento nella P.S. e le attività svolte durante il corso
di formazione semestrale sono ontologicamente differenti e funzionalmente mirate
all’accertamento di diversi requisiti;
che durante la procedura selettiva, infatti, il candidato viene sottoposto alle
seguenti prove: questionario, 1 test di personalità, 1 test descrittivo per
accertare l’ideazione e la maturità del pensiero, 2 test di livello tendenti
ad accertare le capacità intellettive [intelligenza verbale ed astratta], 2
test di attenzione, 1 test tendente ad accertare le capacità di reazione a stimoli
visivi ed uditivi, 1 test tendente ad accertare le capacità psicosensoriali
(prove collettive); immagine speculare, test somministrato dal selettore per
l’accertamento delle reazioni emotive motorie (prove individuali);
che nulla di tutto questo si verifica in occasione del corso formativo, durante
il quale al frequentatore, nel presupposto della sua già acclarata idoneità
attitudinale, vengono fornite: a) nozioni di diritto penale, processuale penale,
amministrativo; b) addestramento all’uso delle armi da fuoco; c) addestramento
alla conduzione in velocità di autovetture di servizio;
che non deve ingannare la circostanza che talune aggettivazioni riferite al
comportamento del frequentatore tenuto durante il corso siano collimanti con
quelle utilizzate per qualificare la sua struttura di personalità in sede di
accertamento del requisito attitudinale: l’oggetto dell’esame ed i soggetti
incaricati del giudizio sono, infatti, diversi e muniti di professionalità eterogenee;
basti pensare al fatto che le schede trimestrali del corso formativo – sugli
aspetti della personalità - sono redatte dal direttore dell’ufficio Corsi, dal
direttore della Scuola e dal responsabile del nucleo psicotecnico e sono limitate
alla valutazione del contegno tenuto dall’allievo durante i corsi, mentre il
giudizio attitudinale vero e proprio è formulato da una commissione composta
da selettori e psicologi;
che, in definitiva, il corso addestrativo mira a fornire all’allievo un insegnamento
partendo dal presupposto che la presenza dei requisiti attitudinali, previsti
dall’art. 4, del d.P.R. n. 904 del 1983 cit., siano stati precedentemente acclarati,
sicchè il responsabile del nucleo che compila le schede trimestrali non è chiamato
a rendere conto della disposizione attitudinale dell’allievo ai servizi di polizia,
bensì solamente della qualità del suo impegno rispetto a quanto gli viene richiesto
in vista del positivo adattamento all’ambiente proprio della Scuola;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente fra le
parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, accoglie l’appello
e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di
primo grado.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi
di giudizio