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n. 7/8-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 agosto 2003 n. 4850
Pres. Salvatore P., Est.Poli;
MINISTERO DELLA DIFESA - DIR. GEN. PERSONALE MILITARE (Avv. Stato E.Pino)
c. Fortuna (avv.ti EDMONDO DIBITONTO e. RICCARDO TROIANO)

1 - Militare e militarizzato – ufficiale – ferma speciale – cessazione anticipata dal servizio – diniego – motivazione specifica dell’amministrazione – necessita’ – esclusione.

1. Qualora l’ufficiale che abbia contratto una ferma speciale ed ordinaria intenda cessare anticipatamente dal servizio, non sussiste per l’amministrazione uno specifico onere di motivazione, ulteriore rispetto al parere negativo dello stato maggiore, per esprimere il diniego alla cessazione anticipata della ferma. Infatti, una specifica motivazione e’ necessaria solo per il provvedimento favorevole alla cessazione anticipata della ferma, a salvaguardia dell’interesse pubblico a che i costi del personale militare altamente specializzato e gli scompensi organizzativi siano ammortizzati e differiti (nella specie si discuteva di un’istanza di ufficiale medico).

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1 – Quali precedenti specifici si ricordano Sez. IV, ord. 3 dicembre 2002, n. 5295; ord. 2 gennaio 2001, n. 217; decisioni Sez. IV, 12 luglio 1989, n. 466; Sez. III, 22 gennaio 1985, n. 3761; Sez. IV, 10 novembre 1981, n. 868

 

 

Udito il relatore Cons. Vito Poli e uditi, altresì, per le parti l’Avvocato dello Stato E. Pino e l’Avv. R. Troiano;
Acquisito il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare con decisione in forma semplificata;
Vista la norma sancita dall’art. 43, comma 2, l. n. 113 del 1954, in forza della quale deve escludersi che l’ufficiale che ha contratto una ferma speciale e ordinaria possa cessare anticipatamente dal servizio, salvo casi eccezionali che l’amministrazione deve adeguatamente motivare a tutela dell’interesse pubblico; considerato che tale interpretazione dell’art. 43 è conforme alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. IV, ord. 3 dicembre 2002, n. 5295; ord. 2 gennaio 2001, n. 217; decisioni Sez. IV, 12 luglio 1989, n. 466; Sez. III, 22 gennaio 1985, n. 3761; Sez. IV, 10 novembre 1981, n. 868);
ritenuto che tale esegesi è l’unica capace di salvaguardare l’interesse pubblico a che i costi di formazione del personale militare altamente specializzato (nel caso di specie ufficiale medico), siano ammortizzati in un arco di tempo ragionevole e che gli scompensi organizzativi ricollegabili alla cessazione dal servizio siano differiti allo scadere della ferma come imposto dalla speciale normativa di settore;
ritenuto che alcun difetto di motivazione o di istruttoria sia ravvisabile nel caso di specie sulla scorta dell’esame della documentazione versata in atti (da cui si evince che è stato acquisito il rituale parere negativo dello S.M.E.), e in base al dirimente rilievo che il diniego di cessazione anticipata della ferma, per quanto sopra detto, non deve essere motivato al contrario di quanto accade per il provvedimento favorevole;
ritenuto equo compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

Definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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