CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 29 agosto 2003 n. 4852
Pres.Trotta Est.Barberio
Corsetti; Asslani (Avv. Vanni Cecchinelli) c. Ministero
dell’Interno e Questura di La Spezia (Avv.Stato E.Pino).
1 - Stranieri – permesso di soggiorno – diniego – pericolosita’ sociale – legittimita’ – estremi.
2 – Atto amministrativo – avviso di procedimento – art. 7 L. 241/1990 – applicabilita’ nei procedimenti ad istanza di parte – fattispecie di rinnovo di permesso di soggiorno – esclusione.
1 – La pericolosita’ sociale di un extracomunitario condannato per furto, tentativo di fuga e colluttazione, puo’ essere dedotta da una sola condanna quando i fatti che ne sono all’origine dimostrano l’inclinazione alla violenza e quando sussistono altri elementi, quali un procedimento per reati in tema di armi, che facciano ritenere non meramente episodico il comportamento delittuoso del soggetto.
2 – Non e’ necessario l’avviso di procedimento ex art. 7 L. 241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte: l’avviso di procedimento ha infatti la finalita’ di mettere al corrente gli interessati fin dall’inizio della messa in moto di un meccanismo procedimentale: nel caso di procedimento ad istanza di parte, l’interessato conosce tale fase di messa in moto e ha la possibilita’ di partecipare al procedimento (fattispecie in tema di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno).
Udito il relatore Cons. Livia Barberio Corsetti
e uditi, altresì, per le parti l’Avv. Loria su delega dell’Avv. V. Cecchinelli
e l’Avv. dello Stato E. Pino.
Acquisito il consenso delle parti costituite in ordine all’applicazione dell’art.
3, comma 1, L. n. 205 del 2000;
FATTO e DIRITTO
Il Sig. Asslani in data 4 giugno 2002 si è visto
negare il rinnovo del permesso di soggiorno in relazione ad un procedimento
per i reati di cui alla legge 110/75 e ad un altro procedimento per rapina impropria
conclusosi con la condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione.
Sostiene che l’amministrazione, in relazione al diniego, non gli ha dato l’avviso
di cui all’articolo 7 della legge 241/90 è incorsa in difetto di istruttoria
per non aver valutato approfonditamente se dai fatti contestatigli potesse essere
dedotta la sua pericolosità sociale.
Tali motivi sono stati giustamente disattesi dalla sentenza impugnata, che interamente
si condivide, ha affermato che in base alla condanna irrogata e al complesso
delle circostanze evidenziate negli atti di causa il provvedimento impugnato
appare legittimo e che l’articolo 7 della legge 241/90 non è applicabile nei
procedimenti ad istanza di parte, quali quelli relativi al rinnovo del permesso
di soggiorno.
L’Asslani insiste, rappresentando che la mancata comunicazione di avvio del
procedimento avrebbe impedito la sua partecipazione attiva e la possibilità
di rappresentare adeguatamente le circostanze. In proposito è sufficiente ricordare
che l’avviso di procedimento ha la finalità di mettere al corrente gli interessati
dall’inizio di un procedimento amministrativo. Nel caso di procedimento su istanza
di parte, l’interessato è ben edotto che la sua istanza mette in moto il procedimento
ed ha la possibilità di parteciparvi rappresentando tutte le circostanze che
ritiene utili.
Quanto alla pericolosità sociale, questa può ben essere dedotta da una sola
condanna, quando i fatti che ne sono all’origine (furto, tentativo di fuga,
colluttazione con le forze dell’ordine) dimostrano l’inclinazione alla violenza
del soggetto e quando accanto alla condanna sussistono altri elementi (procedimento
per reati previsti dalla legge sulle armi) che facciano ritenere che il comportamento
delittuoso del soggetto non è meramente episodico.
Ne consegue che l’appello deve essere respinto, con condanna alle spese ed onorari
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2000,00
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione IV:
Respinge l'appello e pone a carico dell’appellante le spese ed onorari di giudizio,