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Giurisprudenza
n. 7/8-2003 - © copyright.

Consiglio di Stato, Sez.IV, sentenza 28 agosto 2003 n. 4854
Pres. Trotta, Est.Poli; Ch (Avv. Nunzia Milite e Paolo Iorio) c. Ministero dell’Interno e Questura di Brescia (Avv.Stato E.Pino).

1 – Stranieri – rinnovo permesso di soggiorno – presupposti – norme vigenti al momento dell’adozione del provvedimento.

2 – Stranieri – rinnovo permesso di soggiorno – diniego – requisito del reddito di lavoro – assenza originaria – legittimita’ del diniego.

1 – La verifica della validita’ del diniego del permesso di soggiorno allo straniero opera con riferimento ai parametri normativi vigenti al momento dell’adozione del provvedimento, tranne l’ipotesi eccezionale di invalidita’ successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva e nei limiti in cui cio’ possa considerarsi legittimo.

2 – Il provvedimento che nega il permesso di soggiorno ad un extracomunitario e’ correttamente motivato sulla mancanza del requisito di redditi di lavoro, annulla rilevando ne’ la c.d. circolare Maroni e sui limiti all’espulsione di extracomunitari in atto occupati, in quanto diversa e’ l’ipotesi di perdita del lavoro (che non genera in modo automatico la revoca del permesso di soggiorno) rispetto alla richiesta di rinnovo del permesso stesso (che va rifiutata se vengono a mancare i requisiti propri del rilascio del primo permesso di soggiorno).

 

 

Acquisito il consenso delle parti in ordine alla definizione dell’incidente cautelare con decisione in forma breve;
premesso, in fatto, che l’oggetto del presente giudizio è costituito dal decreto del Questore di Brescia – datato 30 dicembre 2002 – recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per mancanza del requisito di redditi da lavoro;
ritenuto che l’appello in trattazione sia inammissibile sotto un duplice profilo in quanto: a) sviluppa motivi nuovi rispetto a quelli articolati in primo grado, analiticamente disattesi dall’impugnata sentenza e non confutati specificamente; b) invoca l’applicabilità dello ius superveniens (successivo sia all’adozione dell’atto impugnato che alla sentenza appellata), asseritamente costituito dalla c.d. circolare Maroni del 3 aprile 2003, in contrasto con i consolidati precedenti resi dalla sezione proprio nella specifica materia, secondo cui lo scrutinio di validità del diniego di permesso di soggiorno deve essere formulato avuto riguardo ai parametri normativi vigenti al momento della sua adozione, tranne l’ipotesi eccezionale di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva e nei limiti in cui ciò possa considerarsi costituzionalmente legittimo (cfr. sez. IV, 12 giugno 2003, n. 3306; 31 maggio 1999, n. 932); evenienza questa che non ricorre nel caso di specie;
preso atto che in ogni caso la c.d. circolare Maroni non sarebbe applicabile alla vicenda in esame, giacchè si riferisce all’espulsione di cittadini extracomunitari che, privi del permesso di soggiorno ed in attesa del rinnovo o del primo rilascio, siano in atto occupati (circostanza questa che non ricorre);
considerato che l’unico profilo di censura (violazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo modificato dalla l. n. 189 del 2002), che appare correttamente riproposto con il presente appello, non è suscettibile di accoglimento: se è vero, infatti, che la perdita del posto di lavoro non implica alcun automatismo in ordine alla revoca del permesso di soggiorno dell’extracomunitario che può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi (cfr. art. 5, comma 5 e 22, comma 11, d.lgs. n. 286 cit.), è anche vero che cosa diversa è la richiesta di rinnovo del permesso (come nel caso che occupa), la quale deve essere rifiutata se vengono a mancare i requisiti propri del rilascio del primo permesso di soggiorno in forza del combinato disposto degli artt. 4, commi 3 e 6, e 5, commi 3 bise 5, d.lgs. n. 286 cit.;
osservato, pertanto, che la titolarità di un lavoro autonomo o subordinato costituisce requisito indefettibile per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno come esattamente rilevato dal primo giudice;
ritenuto che le spese di giudizio vadano regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza.

P. Q. M.

Respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe.
Condanna l’appellante a rifondere in favore del Ministero dell’interno e della Questura di Brescia le spese del presente giudizio che liquida in complessivi