CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza
8 settembre 2003 n. 5026
Pres. Frascione, rel. Marchitiello
Società Unicoop Firenze, S.c.a.t.l. (Avv. Andrea Torricelli)
c. Comune di Pistoia (Avv. Vittorio Chierroni).
1 - Contratti della p.a. – bando – clausole escludenti un concorrente – impugnabilita’ immediata – clausole non escludenti – impugnabilita’ solo da parte del concorrente che partecipi alla gara.
1 - E’ inammissibile il ricorso diretto avverso un bando di gara, per contestarne le clausole e i criteri stabiliti, se il ricorso proviene da un soggetto che non aveva presentato la domanda di partecipazione alla gara e che, pertanto, non aveva interesse a muovere tali contestazioni. Per verificare se il bando abbia effetti preclusivi, occorre distinguere tra criteri appunto preclusivi e criteri preferenziali (nel caso di specie, si discuteva dell’assegnazione di un’area commerciale a favore – criterio del bando ritenuto preferenziale - dei soggetti che non fossero già titolari della autorizzazione ivi indicata).
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Nota di commento
1 - La decisione si segnala per il contributo che da all’individuazione dei
casi in cui vi e’ un pregiudizio attuale e concreto che determina, in capo a
chi intenda partecipare alla gara, l'onere di immediata impugnazione del bando
( sul punto, da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 3 febbraio 2003, n. 505). Tale
onere emerge allorché il bando contenga clausole impeditive dell'ammissione
dell'interessato alla selezione, fermo restando che la partecipazione alla gara
e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza e non impediscono
la proposizione di un eventuale gravame (Consiglio Stato Ad. plen., 29 gennaio
2003, n. 1). Il bando di gara è impugnabile solo unitamente ai provvedimenti
concreti che ne fanno applicazione, tranne appunto il caso in cui la clausola
di cui si controverta produca un effetto immediato, rendendo incerto l'ulteriore
corso del procedimento, fissando particolari requisiti per i concorrenti.
È quindi possibile (e puo’ aggiungersi, e’ d’obbligo) impugnare direttamente
le clausole del bando di gara che non consentono di formulare un'offerta o rendono
obiettivamente impossibile quel calcolo di convenienza tecnica ed economica
che ciascuna impresa deve essere in condizioni di poter effettuare all'atto
in cui valuta se partecipare o meno ad una gara (T.A.R. Lombardia Milano, sez.
III, 30 gennaio 2003, n. 183). Piu’ elastico, ma rischioso per la parte, e’
l’orientamento dell’Adunanza plen., 29 gennaio 2003, n. 1, secondo il quale
non è necessario impugnare immediatamente le clausole vincolanti per l'amministrazione
o per i concorrenti (atteso che la natura e la struttura della clausola non
escludono che la lesione dell'interesse predetto si determini solo con la mancata
aggiudicazione o, comunque, con l'arresto procedimentale), ovvero le clausole
che definiscono gli oneri formali ed oggettivi di partecipazione (atteso che
tali clausole non sembrano agire in modo diverso dalle ordinarie clausole del
bando, impugnabili insieme all'atto applicativo). La Plenaria sembra riferirsi
comunque alle clausole “non escludenti” secondo la definizione di T.A.R. Campania
Napoli, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 454.
Sempre in tema di identificazione di clausole escludenti, si e’ negato l'onere
di immediata impugnazione della disposizione di un bando di concorso relativa
ai requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso, alla quale non fosse
attribuibile un significato assolutamente certo ed univoco nel senso della esclusione
dell'interessato dalla partecipazione al concorso, difettando in tal caso nella
disposizione in questione i caratteri della immediata ed autonoma lesività.
Siffatto onere sussiste solo allorché la disposizione di bando precluda in modo
certo la partecipazione al concorso; ciò implica che la clausola debba avere
un significato assolutamente univoco o per sua natura (si pensi a una disposizione
di bando che preveda un limite di età) o per il modo in cui è formulata, tale
da escludere un'interpretazione diversa da quella implicante in modo certo l'esclusione
(T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 23 gennaio 2003, n. 380).
In concreto si e’ ritenuto che non e’ una clausola “escludente” quella che preveda
la partecipazione alla gara anche di aziende pubbliche, non impedendo alla ricorrente
di partecipare alla gara ne’ prefigurando un esito negativo certo della gara
collegato alla partecipazione, in quella fase solo eventuale, di aziende pubbliche
(T.A.R. Veneto, sez. I, 27 novembre 2002, n. 6426). In un caso diverso, di bando
di gara per l'appalto dei "servizi legali e di visure catastali e ipocatastali"
che richiedeva ai partecipanti il possesso della licenza di cui all'art. 134
t.u. 18 giugno 1931 n. 773 e la produzione di un determinato fatturato nel triennio
anteriore, si e’ ritenuto che il soggetto il quale, benché privo di tali requisiti,
intenda partecipare non può limitarsi ad impugnare la propria esclusione, ma
ha l'onere di impugnazione tempestiva e diretta delle relative prescrizioni,
immediatamente lesive tanto che, rispetto ad esse, il successivo provvedimento
di esclusione si pone come atto meramente consequenziale (T.A.R. Lazio, sez.
III, 25 settembre 2002, n. 8151)
Anticipa notevolmente il momento di impugnazione degli atti, la giurisprudenza
secondo la quale l'impresa partecipante ad una gara d'appalto pubblico ha l'onere
d'impugnare immediatamente le clausole del bando sulla procedura di gara e sui
criteri d'aggiudicazione allorché ne faccia discendere in via immediata e diretta
sia l'illegittimità dell'aggiudicazione ad altra impresa, sia il pregiudizio
sofferto; ciò nel presupposto che l'asserita lesività di tali clausole non si
manifesta per la prima volta con l'aggiudicazione, ma nel momento anteriore
in cui sono assunte come regole con le quali l'amministrazione autolimita la
propria libertà di apprezzamento (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2002,
n. 5515). (poli53)
FATTO
I - Con il ricorso n. 255/1990, la Unicoop Firenze,
s.c.a.r.l., impugnava la deliberazione del Consiglio comunale del 13.3.1989,
n. 249, con la quale il Comune di Pistoia aveva approvato il bando, il regolamento
e lo schema di convenzione per l’assegnazione in diritto di superficie
di un’area a destinazione commerciale nel Piano degli Insediamenti Produttivi
di Via Erbosa.
Si costituiva in giudizio il Comune di Pistoia opponendosi all’accoglimento
del ricorso.
Interveniva ad opponendum la Società Esselunga, S.p.A.
II - Con il ricorso n. 775/1992, la Unicoop
Firenze impugnava la deliberazione della Giunta Municipale di Pistoia del 12.9.1992,
di assegnazione alla Società Esselunga, S.p.A., della predetta area.
Si costituivano in giudizio il Comune di Pistoia e la Società Esselunga
opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Il T.A.R. della Toscana, I Sezione, con la sentenza del 13.12.1997, n. 670,
riuniti i due ricorsi, li dichiarava inammissibili.
La Unicoop Firenze appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone
la riforma. Resistono all’appello il Comune di Pistoia e la Società
Esselunga che chiedono la conferma della sentenza appellata.
All’udienza dell’8.4.2003, il ricorso in appello è stato
ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La 1^ Sezione del T.A.R. della Toscana, con
la sentenza del 13.12.1997, n. 670, ha dichiarato inammissibili, dopo averli
riuniti, due ricorsi proposti dalla Unicoop Firenze, s.c.a.r.l., diretti, il
primo (n. 255/1990), all’annullamento della deliberazione del Consiglio
comunale di Pistoia del 13.3.1989, n. 249, di approvazione del bando di gara
per l’assegnazione di un’area a destinazione commerciale nel P.I.P.
di Via Erbosa, il secondo (n. 775/1992), avverso il provvedimento con il quale,
ad esito della predetta gara, l’area è stata assegnata alla Società
Esselunga, S.p.A.
L’appello proposto dalla Unicoop Firenze deve essere respinto.
La Sezione ritiene che correttamente il T.A.R., aderendo alla costante giurisprudenza
di questa Sezione, ha ritenuto inammissibile il ricorso diretto avverso il bando
di gara, per contestarne le clausole e i criteri stabiliti per l’assegnazione
della predetta area, atteso che la Unicoop Firenze non aveva presentato la domanda
di partecipazione alla gara e che, pertanto, non aveva interesse a muovere tali
contestazioni (V, 27.6.2001, n. 3507; 7.10.1998, n. 1418; 26.5.1997, n. 554).
La Unicoop Firenze, reiterando una censura già dedotta in primo grado,
confuta tale profilo della sentenza ed obietta che il bando di gara, in quanto
preclusivo, con una clausola ad hoc, della partecipazione alla gara dei titolari
di autorizzazioni alla vendita di generi della tabella VIII già presenti
nel Comune di Pistoia, era lesivo del suo interesse, quale operatore commerciale,
a concorrere all’assegnazione dell’area.
Il bando di gara, di conseguenza, era impugnabile indipendentemente dalla circostanza
della presentazione della domanda di partecipazione alla gara che, nella specie,
sarebbe stata del tutto superflua.
La Sezione non è dello stesso avviso.
Il bando non ha gli effetti preclusivi lamentati dalla Società appellante.
La clausola sulla quale si appuntano i rilievi dell’appellante, infatti,
si limita a disporre che “in ogni caso gli esercenti titolari della tabella
VIII già presenti nel Comune di Pistoia potranno concorrere alla aggiudicazione
solo in mancanza di altri concorrenti al bando”.
Si tratta, come sostenuto dal Comune resistente, con tesi condivisa dai primi
giudici, unicamente della previsione di un criterio preferenziale nell’assegnazione
dell’area in favore dei soggetti che non fossero già titolari della
autorizzazione ivi indicata.
La clausola, quindi, non impediva ai titolari delle autorizzazioni alla vendita
di generi della tabella VIII di partecipare alla gara (aggiudicata poi alla
Società Esselunga, titolare proprio di una autorizzazione alla vendita
di generi della tabella in questione).
In conclusione, la sentenza appellata deve essere confermata per quanto concerne
la dichiarazione di inammissibilità per difetto d’interesse del
ricorso n. 255/1990.
La sentenza appellata va confermata anche nella parte in cui ha dichiarato inammissibile
l’impugnativa diretta all’annullamento della deliberazione della
Giunta Municipale del 12.9.1991, n. 327, con la quale il Comune di Pistoia,
a conclusione della procedura concorsuale di cui si è detto, ha assegnato
l’area alla Società Esselunga.
La mancata partecipazione alla gara rende inammissibile per carenza d’interesse,
come correttamente rilevato nella sentenza appellata, anche tale impugnativa.
L’appello, in conclusione va respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza
e sono liquidate nel dispositivo.