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Giurisprudenza
n. 9-2003 - © copyright.

Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 8 settembre 2003 n. 5033
Pres. Frascione, Rel. Marchitiello
Gallinari Linda, Gallinari Greta, Rota Dario (Avv.ti Lucia Maggiolo e Simonetta De Sanctis Mangelli)
c. Comune di Reggio Emilia (Avv. Santo Gnoni) Casa di Cura “Salus” S.p.a. (Avv.ti Andrea Astolfi e Fabrizio Paoletti).

1 - Giustizia amministrativa - silenzio – impugnabilita’– richiesta di soluzione di problemi di viabilita’ da parte di cittadini – interesse uti singuli e non uti universi - obbligo di provvedere – esclusione.

1 - Non sussiste l’obbligo di provvedere su una istanza (successivamente consolidatasi in silenzio) con la quale alcuni cittadini sollecitano l’adozione di provvedimenti per risolvere problemi di viabilita’, sosta e rumorosità, determinati dalla presenza di lavori in corso presso un cantiere privato. Non sussiste infatti in proposito un obbligo giuridico di provvedere, obbligo che emerge solo quando i soggetti richiedenti agiscono (uti singuli) in veste di titolari di una posizione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento e non quando i cittadini pongono a base della loro azione interessi cui partecipano uti universi, cioe’ azionando norme che l’ordinamento pone a tutela di un interesse generale.

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Nota di commento

La collocazione di singole posizioni tra quelle tutelabili uti singuli (rafforzata) e non uti universi (diluita) emerge in diversi settori: ad esempio
1 - in tema di calcolo delle strade ai fini dell'indice fondiario di fabbricabilità, in quanto sono computabili soltanto quelle interne di accesso alle abitazioni, destinate all'uso dei soli proprietari ed inquilini, mentre sono da escludere dalla superficie di intervento le strade esterne, cioè di collegamento con il sistema viario pubblico, costituenti opere di urbanizzazione primaria, come tali sottratte all'uso esclusivo dei proprietari e soggette ad uso pubblico, in quanto poste al servizio di una comunità indeterminata di persone considerate utili "cives", vale a dire come titolari di interesse di carattere generale, e non "uti singuli" (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 24 dicembre 2002, n. 8234,Foro amm. TAR 2002, f. 12);
2 – in tema di verifica della condizione di proprietari di aree confinanti con quella interessata dalla localizzazione di impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che non vale a qualifice il “vicino” come diretto interessato e quindi destinatario di notifica individuale in quanto tale soggetto non e’, solo perché proprietario confinante con una discarica, destinatario di un possibile pregiudizio, dovendo esso provare il danno conseguente alla localizzazione dell'impianto, anche perche’ il c.d. criterio della vicinitas e’ finalizzato ad attribuire ai soggetti residenti nelle vicinanze della fonte della lesione la legitimatio ad causam "uti singuli" avverso i provvedimenti ambientali di localizzazione, generalmente lesivi di interessi superindividuali o diffusi (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 5 giugno 2002, n. 2692, Foro amm. TAR 2002, 2164);
3 - per stabilire se il luogo da cui si sbocca nella strada sia o meno soggetto al pubblico passaggio, occorre avere riguardo all'uso concreto cui il luogo è destinato, e cioè alla circostanza se il luogo da cui si sbocca sia soggetto anche solo di fatto al transito abituale di un numero indeterminato o indiscriminato di persone che si serva di esso col passarvi uti cives (ad esempio per la cosiddetta "dicatio ad patriam": Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6924), e non "uti singuli" (ad esempio perche’ autorizzati espressamente o appartenenti ad una specifica categoria): Cassazione civile, sez. III, 13 maggio 2002, n. 6811;
4 – ma e’ soprattutto in relazione a nuove ipotesi di tutela ad amplia platea che la differenza acquista nuovi significati: ad esempio in tema di applicazione della l. 2 gennaio 1991 n. 1, che prevede la necessità dell'iscrizione all'albo delle società di intermediazione mobiliare, previo accertamento da parte della CONSOB della sussistenza di una serie di requisiti, deriva dalla natura, pubblica e generale, degli interessi con esse garantiti, che concernono la tutela dei risparmiatori "uti singuli" e quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale (in conseguenza, e’ stato ritenuto affetto da nullità assoluta il contratto di "swap" (attività di intermediazione mobiliare) stipulato, in contrasto con la norma, da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso è destinata a creare nel sistema finanziario generale (Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2001, n. 3272 Dir. Formazione 2001, 163, con nota DI MARZIO);
5 – infine, in tema di rapporti societari, si ritiene che il delitto di falso in bilancio ha natura plurioffensiva, in quanto può ledere interessi eterogenei, sia interni, che esterni al rapporto sociale, restrittivamente inteso; pertanto la tutela sancita dalla legge, attesa la pluralità dei beni giuridici immediatamente protetti, riguarda, non solo la società, i soci "uti singuli", i futuri soci, i creditori e, in genere, i terzi interessati, ma si estende all'interesse generale al regolare funzionamento delle società commerciali (sono quindi rilevanti sia le false dichiarazioni trasfuse negli atti contabili della società, sia le false dichiarazioni dirette all'assemblea o ai terzi interessati: Cassazione penale, sez. V, 6 dicembre 2000, n. 6889 Siragusa, Ced Cassazione 2001, RV218270).
Rimanendo nel settore cui si riferisce la decisione in commento, si ricorda che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio rifiuto è ammessa soltanto ove il suddetto silenzio si sia formato con riferimento ad una istanza rispetto alla quale la p.a. abbia un obbligo pubblicistico di provvedere (quindi esula dalla giurisdizione del Ga la domanda con la quale una società commerciale, già sconfitta nella gara per la vendita di un'azienda pubblica, impugni il silenzio rifiuto della p.a. sull'istanza che la sollecitava ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, inserita nel contratto concluso con la società vincitrice della gara, in seguito all'inadempimento di quest'ultima: T.A.R. Lazio, sez. II, 28 gennaio 2003, n. 203 Soc. Ariete Fattoria Latte Sano - Dir. e Giust. 2003, f. 13, 81 nota ALESIO, riformata peraltro nel 2003 in sede di appello); ancora, il giudizio sul silenzio della p.a., di cui all'art. 21 bis l. Tar, ha natura di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con atto espresso, ma non di verifica della fondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, nemmeno nel caso di atti vincolati o di atti a discrezionalità limitata: in tal senso depone l'oggetto del giudizio, individuato dall'art. 21 bis nel "silenzio", e la previsione che il giudice non si sostituisce all'amministrazione, ma si limita ad ordinare a questa di provvedere, ovvero a nominare, in caso di perdurante inerzia, un commissario "ad acta"; nè tale meccanismo processuale appare poco satisfattivo, in quanto il vantaggio è da ravvisare nei tempi veloci della tutela processuale e nella possibilità di ottenere la nomina di commissario "ad acta" nello stesso giudizio, senza necessità di promuovere ulteriore giudizio di ottemperanza, pur non essendovi il vantaggio della sostituzione giudiziale: Consiglio Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 426 Reg. Lombardia c. Soc. Autoguidovie it. e altro); la p.a. non ha l'obbligo di provvedere su una istanza manifestamente infondata (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 21 gennaio 2003, n. 336, Foro amm. TAR 2003)

 

 

FATTO

I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. Dario Rota hanno impugnato il silenzio mantenuto dal Comune di Reggio Emilia sulle loro istanze dirette a chiedere l’adozione di provvedimenti in ordine ai problemi della viabilità, del parcheggio e del rumore determinatisi nelle vie Levi e Castefidardo a causa dell’ampliamento della struttura sanitaria denominata “Villa Salus”.
Si costituivano in giudizio. opponendosi all’accoglimento del ricorso, il Comune di Reggio Emilia e la Casa di Cura “Villa Salus”.
Il T.A.R. dell’Emilia Romagna, Parma, con la sentenza del 1.7.2002, n. 369, dichiarava il ricorso inammissibile.
I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. Dario Rota appellano la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma.
Il Comune di Reggio Emilia e la Casa di Cura “Villa Salus” resistono all’appello e chiedono la conferma della sentenza appellata.
All’udienza dell’8.4.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

I Sigg. Linda Gallinari, Greta Gallinari e l’Arch. Dario Rota appellano la sentenza della Sezione staccata di Parma del T.A.R. dell’Emilia Romagna del 1.7.2002, n. 369.
Il T.A.R., con tale sentenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli appellanti contro il silenzio mantenuto dal Comune di Reggio Emilia sulle loro numerose istanze e diffide dirette a sollecitare l’adozione di provvedimenti per risolvere i problemi insorti nelle vie Levi e Castefidardo riguardo alla viabilità, alla sosta e alla rumorosità, determinati dalla presenza e dai lavori in corso della Casa di cura “Villa Salus”.
Gli appellanti, come già in primo grado, espongono che tale struttura sanitaria, che oggi dispone di 100 posti letto, nella quale lavorano più di cento dipendenti, e i perenni lavori in corso per la sua ristrutturazione ed il suo ampliamento comportano gravi problemi di viabilità, per gli ingorghi determinati dalla complessa attività della struttura e dai cantieri dei lavori, problemi di parcheggio, in quanto le automobili sostano nelle strade circostanti per giorni interi, nonostante la zona consenta solo una fermata di sessanta minuti, ed un’eccessiva rumorosità, per i lavori e per il mancato rispetto degli orari di lavoro del cantiere.
Ciò premesso, gli appellanti deducono la erroneità della sentenza appellata, che ha respinto il loro ricorso, formulato ai sensi 21 bis alla legge 6.12.1971, n. 1034, ritenendo insussistente un obbligo del Comune di provvedere sulle predette istanze.
L’appello non è fondato.
Secondo principi pacifici nella giurisprudenza amministrativa (Cfr: V, 8.3.2001, n. 1354) il silenzio su istanze dei privati è impugnabile solo quando l’amministrazione abbia l’obbligo giuridico di provvedere su di esse, cioè quando i soggetti richiedenti agiscono in veste di titolari di una posizione giuridica soggettiva protetta dall’ordinamento.
Nella specie, l’obbligo raffigurato dagli appellanti non può desumersi dall’art. 36 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 o dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 12.4.1995.
L’art. 36 del codice della strada, che prescrive l’adozione, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, di un piano urbano del traffico (PUT), e l’art. 6 del citato decreto ministeriale, che impone ai comuni tenuti all’adozione del PUT di istituire un “Ufficio Tecnico del Traffico”, con compiti di monitoraggio, di progettazione e di realizzazione di opere per la sistemazione del traffico urbano e per il controllo dell’inquinamento atmosferico ed acustico, sono disposizioni che incidono in modo unilaterale solo sulle amministrazioni comunali, che danno vita a doveri a carico di queste, ai quali non corrispondono posizioni giuridiche soggettive degli amministrati.
Gli interessi delineati dagli appellanti e che essi hanno posto a base della loro azione giurisdizionale, sono interessi, ai quali essi partecipano non uti singoli ma uti universi, in quanto le norme dirette a soddisfarli sono poste dall’ordinamento a tutela di un interesse generale e non dei singoli soggetti.
Si tratta di interessi collettivi che i singoli possono far valere con azioni e ricorsi esperiti in nome proprio, ma a tutela di tali interessi generali, solo in casi del tutto eccezionali stabiliti positivamente dall’ordinamento (azioni popolari), circostanza, questa, non ricorrente nel caso in esame.
Correttamente, pertanto, il T.A.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso originario, in quanto non proposto a tutela di posizioni giuridiche soggettive individuali.
L’appello, in conclusione, deve essere respinto.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono, come di regola la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo.

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