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Giurisprudenza
n. 9-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 settembre 2003 n. 5324
Pres. Frascione, Rel. Branca
Comune di Molinara (avv. Giovanni Montefusco)
c. società cooperativa a r.
l. “Amore Solidarietà e Carità” (avv. Camillo Cancellarlo), Cooperativa Sociale San Marco, s.r.l. (avv. Francesco Leone).

1 - Giustizia amministrativa – appello – termine per il deposito – controversie in tema di appalto di servizi ex art. 23 bis L. 1034/1971 – riduzione alla meta’ – beneficio dell’errore scusabile - esclusione.

1 - In materia di appalti di servizi (art. 23 bis L. 1034/1971) vige un generale regime di riduzione alla metà di tutti i termini processuali, con l’unica eccezione della notifica dell’atto introduttivo del giudizio: in conseguenza il deposito dell’atto di appello notificato va effettuato entro 15 giorni dall’ultima notifica.Il relativo errore non e’ scusabile a causa del biennio intercorso tra l’entrata in vigore della norma.

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Nota di commento
La decisione della V Sezione richiama in modo sintetico l’Adunanza plenaria Sentenza 31 maggio 2002 n. 5 (che peraltro ammette la scusabilita’ dell’errore) con commento di G. BACOSI, mentre la sentenza del TAR Bologna argomenta in modo diffuso sulla ratio che lo induce a considerare tempestivo il deposito del ricorso avvenuto oltre i 15 giorni dall’ultima notifica. Sembra quindi opportuno che sul punto torni a decidere la Plenaria, prima che la massa dei ricorsi e degli appelli improcedibili rappresenti una remora eccessiva ad una scelta di rotta diversa rispetto alla decadenza del termine per ricorrere considerata in modo isolato dagli adempimenti dai quali e’ indissolubile.
In aggiunta ai precedenti citati nel corpo delle riportate sentenze, si sottolinea che Cons. Stato, IV, 536/2002 ha ritenuto tempestivo un appello notificato a 92 giorni dal deposito della sentenza (cioe’ oltre il termine di 60 giorni, secondo la parte risultante dal dimezzamento ex art. 23 bis comma 2 L. n. 1034 del 1971 del termine di 120 giorni a sua volta fissato dal comma 7 dello stesso articolo per la proposizione dell’appello avverso sentenza non notificata). Osserva infatti la IV Sezione che la regola generale sul dimezzamento dei termini processuali va esclusa nel caso in cui nell’ambito della stessa disciplina acceleratoria è prevista una disposizione che introduce uno specifico termine di adempimento: il che è quanto avviene al comma 7 dell’art. 23 bis, ove per la proposizione dell’appello si prevede un termine lungo “ speciale” di 120 giorni.

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla cooperativa sociale a r. l. “Amore Solidarietà e Carità” avverso l’aggiudicazione in favore della cooperativa sociale San Marco del servizio infermieristico, tutelare e sorveglianza di anziani e struttura da svolgersi presso il relativo centro comunale per l’anno 2002.
Il TAR, giudicate infondate le eccezioni di rito, tra cui quella di tardivo deposito del ricorso, ha ritenuto che l’offerto della aggiudicataria doveva essere considerata anomala.
Avverso la decisione hanno proposto appello il Comune di Molinara e la aggiudicataria cooperativa San Marco sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
Alla pubblica udienza del 13 maggio 2003 la causa veniva trattenuta in decisione
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DIRITTO

I due appelli, rivolti avverso la stessa sentenza, possono essere riuniti e decisi congiuntamente.
Entrambi gli appellanti deducono una eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado perché depositato oltre il termine dimidiato, come invece prescrive, per le materia come quella che qui interessa, l’art. 23 bis della legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000.
L’eccezione, respinta dai primi giudici, è invece fondata.
La giurisprudenza amministrativa, nella sua sede più autorevole (Ad. Plen. 31 maggio 2002 n. 5), ha affermato che la novella legislativa, nel sottrarre la proposizione del ricorso al generale regime della riduzione alla metà di tutti i termini processuali, ha inteso riferirsi alla sola notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, non anche al deposito dell’atto notificato.
Con ciò confermando un orientamento largamente condiviso dalla precedente giurisprudenza, che non aveva ravvisato per la formalità del deposito l’esigenza di derogare, come per la notificazione, al principio di speditezza e di accelerazione cui si ispirava la riforma (Cons. St., Sez. VI 8 aprile 2002 n. 1906; C.G.A. 12 giugno 2001 n. 287; Sez. IV 28 agosto 2001 n. 4562; 29 agosto 2001 n. 4570).
Da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi, dovendo considerasi insussistenti i presupposti per la concessione dell’errore scusabile. Deve essere tenuto presente, infatti, che l’art. 23 bis si è innestato, circa due anni prima della proposizione del ricorso di primo grado, su una disciplina preesistente e più rigorosa (art. 19 del d.l. n. 67 del 1997), che pacificamente prevedeva l’abbreviazione del termine per il deposito del ricorso. Anche ad ammettere quindi qualche margine di incertezza sull’interpretazione della nuova disposizione, la comune diligenza da osservarsi da parte del soggetto interessato doveva consigliare l’adempimento nel termine più breve. (in senso conforme Sez. IV, 9 ottobre 2002 n. 5363).
Il ricorso di primo grado va dunque dichiarato improcedibile.
In applicazione del medesimo principio va dichiarato improcedibile l’appello proposto dalla Cooperativa Sociale San Marco, che risulta notificato il 24 ottobre 2002 e depositato il 15 novembre successivo.
La spese possono essere compensate.

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