CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 settembre
2003 n. 5325
Pres. Carboni, rel. Zaccardi
Comune di Brescia (avv. Giuseppe Ramadori)
c. Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Stemar Servizi e Sistemi s.r.l.
e Selene s.r.l. rappresentata dalla mandataria Selene s.p.a. (avv.ti Guido Amato
ed Aldo Maria Rolfo) e nei confronti Associazione Temporanea di Imprese (ATI)
Compaq Computer s.r.l. e Computer Sharing s.p.a. (n.c.).
1 Contratti della p.a. - requisiti di gara - fatturato richiesto in proporzione all’importo in gara e non in cifra fissa – legittimita’.
2 Contratti della p.a. - requisiti di gara - servzio controllo impianti termici – capacita’ di installare e trasformare impianti, piu’ che di verificare e controllare – legittimita’ delal richiesta.
1 - E’ legittimo chiedere al concorrente, come requisito per la partecipazione ad una gara, il possesso di un fatturato pari al 70% dell’importo globale, anche senza chiedere un fatturato in cifra assoluta (ad esempio 10, 20, 30 milioni). Con questo sistema possono partecipare alle gare anche piccole imprese altamente specializzate nel settore, mentre l’amministrazione puo’ verificare in altro modo l’idoneita’ tecnica ed organizzativa dei concorrenti (fattispecie di gara per servizi di censimento, controllo e verifica degli impianti termici della Provincia di Campobasso).
2 - In una gara per servizio di controllo di impianti termici (ontologicamente diversa da una gara per installazione e manutenzione), e’ corretto chiedere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura, chiedendo quindi che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90 (relativi all’ esercizio di attività commerciali, quali l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti, piu’ che alla loro verifica e controllo).
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue
1). I fatti di causa si danno per conosciuti
così come ricostruiti ,in modo puntuale e completo, sia nella esposizione
in fato della sentenza appellata che nell’atto introduttivo della presente
fase di giudizio recante l’appello del Comune di Brescia.
2). Appare utile al Collegio, per una migliore comprensione della questione
di diritto posta con l’appello qui esaminato, puntualizzare alcune circostanze
di fatto:
A) lo schema di offerta contenuto nella lettera di invito (prot. n. 66/2001)
predisposta dal Comune di Brescia per la licitazione privata di cui trattasi
(indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di
personal computer, stampanti, plotter ,scanner ed altre periferiche installati
presso il Comune medesimo per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio
2005), con riguardo alla formulazione della parte economica prevedeva esplicitamente
la dichiarazione:
“di offrire,
-per l’effettuazione del servizio così come previsto nel capitolato
- parte tecnica, il seguente canone annuo (Iva esclusa): Euro ………(
in lettere……….) per le prestazioni di lavoro di cui all’allegato
A al capitolato.
-il seguente costo giornaliero (Iva esclusa) per tecnico hw e/o sw per n°
40 giornate annue a consumo –punto 9 del capitolato speciale parte tecnica:
Euro………..( in lettere……….).
I prezzi sopraindicati saranno considerati per la valutazione del parametro
prezzo di cui alla scheda tecnica allegata alla lettera di invito.”
Con ulteriori prescrizioni la lettera di invito disponeva che i prezzi per il
servizio di manutenzione per ogni postazione di lavoro aggiuntiva e per il servizio
di manutenzione per ogni server aggiuntivo dovevano essere indicati a parte
ed, infine , che non sarebbero state ammesse offerte in aumento.
B) L’allegato A al capitolato speciale, cui si riferiva la prima parte
dello schema di offerta economica riportato nella lettera di invito, contiene
una analisi delle prestazioni diretta a definire i ruoli e le responsabilità,
rispettivamente del fornitore e del comune, analisi che almeno tendenzialmente
tende a coprire tutte le possibili prestazioni convenute in contratto (cfr.
la produzione in atti del Comune di Brescia del 3 gennaio 2003 in allegato all’atto
di appello).
C) Il punto 9 del capitolato parte tecnica (“altri servizi”) cui
si richiama la seconda parte dello schema di offerta economica qui in esame,
contiene, invece, la definizione dell’impegno della ditta concorrente
a mettere a disposizione dell’Amministrazione, fino a 40 giornate lavorative,
un tecnico da destinare ad attività varie di installazione, assistenza
utenti, addestramento etc.. Dette attività costituiscono una parte, proprio
perché ricomprese nel punto 9 degli aspetti tecnici del capitolato speciale,
del complesso delle prestazioni da fornire. Per tale voce doveva essere indicato
specificamente il costo perché le singole giornate sarebbero state computate
a consumo nel senso che fino alle 40 comprese nel prezzo offerto non vi sarebbe
stata alcuna integrazione del corrispettivo mentre, superato tale limite, scattava
l’obbligo di corrispondere un compenso ulteriore ed attraverso l’indicazione
del costo giornaliero del tecnico era così determinato il corrispettivo
della ditta ed anche il maggior onere dell’Amministrazione.
Nel medesimo punto 9 del capitolato speciale è prevista, altresì,
tra le prestazioni dovute della ditta concorrente la messa a disposizione di
un responsabile tecnico con il compito di collaborare con il Comune di Brescia
alla pianificazione degli interventi più complessi per il buon funzionamento
del sistema informatico in dotazione all’Amministrazione. Il costo di
tale figura, per espressa indicazione del Comune appellante nella nota di risposta
ai quesiti posti dalle ditte partecipanti alla gara (cfr. produzione in atti
citata fax del 25 gennaio 2002) non doveva essere computato nel punto 2 dello
schema di offerta (come si è visto relativo alla voce “altri servizi”
di cui pur faceva parte) ma invece ricompreso nel canone annuo e, quindi, nel
punto 1 dello schema in esame.
D) La Associazione temporanea di imprese (ATI) attuale appellata ha indicato
nella sua offerta economica il canone annuo di Euro 255.200 per il punto 1 ed
Euro 11.424 per il punto 2 (vale a dire Euro 285,60 x 40 giornate). Poiché
il prezzo a base d’asta era fissato in Euro 256.506,92 annui e non erano
ammesse offerte in aumento l’offerta è stata esclusa. La Commissione
di gara si è fondata, evidentemente, sul presupposto che gli importi
delle due voci dovessero essere sommati (cfr. verbale di gara n. 2 del 21 febbraio
2002). I rappresentanti dell’ATI appellata hanno già in sede di
gara sostenuto che, secondo la formulazione della lettera di invito, nell’importo
del punto 1 dell’offerta doveva essere compreso anche l’importo
del punto 2 con il quale non si chiedeva altro, in definitiva, che una mera
precisazione di una parte dei costi che il Comune avrebbe dovuto sostenere.
L’esclusione, tuttavia, è stata tenuta ferma dalla Commissione.
3) E’ ora possibile apprezzare meglio gli aspetti di diritto della questione
in esame .
Appare decisiva la formulazione letterale delle prescrizioni della lettera di
invito che si sono qui sopra riportate che a giudizio del Collegio prova la
correttezza dell’interpretazione data dall’ATI appellata ai contenuti
della lettera medesima interpretazione essenzialmente condivisa dal primo giudice
ed avversata in questa sede dal Comune di Brescia.
La circostanza che il punto 1 dell’offerta facesse riferimento all’allegato
A del capitolato, che come si è visto riassumeva tutte le prestazioni
richieste, doveva indurre a formulare una offerta che tenesse conto di tutte
le prestazioni con l’indicazione di un prezzo complessivo quale canone
annuo.
La precisazione richiesta nel punto 2 per i costi delle 40 giornate di assistenza
con un tecnico assumeva, in tale contesto, solo un valore di specificazione
di una delle voci di costo e di individuazione del corrispettivo da corrispondere
nel caso che le giornate di assistenza richieste fossero più delle 40
dedotte in contratto.
Se il Comune di Brescia avesse effettivamente ritenuto di dover richiedere una
offerta composita risultante dalla somma dei due valori in parola avrebbe dovuto,
quantomeno, chiarire che la prima voce era relativa alle sole prestazioni contemplate
nei primi otto punti del capitolato speciale – parte tecnica e la seconda
voce, invece, riguardava la nona voce del capitolato medesimo. Sarebbe stato
in questo modo chiaro l’intento dell’Amministrazione. Avendo invece
la stazione appaltante fatto riferimento quanto alla prima voce al corrispettivo
dovuto in relazione ad una indicazione esaustiva delle prestazioni dedotte in
contratto ha indotto le partecipanti, o almeno alcune di esse, a ritenere che
la indicazione del punto 2 fosse nulla più di una specificazione della
offerta complessiva già indicata nel precedente punto 1.
Si deve ancora considerare che una diversa interpretazione delle clausole della
lettera di invito avrebbe comunque comportato una modalità di presentazione
delle offerte inusuale ed alquanto stana secondo cui le ditte concorrenti, anziché
indicare in qualche parte dell’offerta il prezzo complessivo, avrebbero
dovuto limitarsi ad indicare i due elementi che, sommati dall’Amministrazione,
avrebbero determinato l’offerta finale.
4) Tanto basta per il rigetto delle tesi dell’Amministrazione appellante
è utile, tuttavia, precisare ancora che: a) la formulazione della lettera
di invito non era certo di esemplare chiarezza e determinava in concreto la
possibilità di diverse interpretazioni nelle ditte partecipanti, ciò
posto una volta che i rappresentanti della ATI appellata avevano in sede di
gara fatto presente come avevano interpretato le clausole della lettera di invito
l’Amministrazione avrebbe dovuto riconsiderare l’esclusione dell’offerta
che risultava comunque la più conveniente per l’Amministrazione
né si può sostenere con successo che si sarebbe consentita una
integrazione dell’offerta posto che invece la stessa era stata formulata
proprio in quei termini e non vi era alcuna violazione della parità di
trattamento nei confronti delle altre ditte partecipanti; b) il comportamento
dello stesso Comune aveva indotto ulteriormente nell’errore i partecipanti
allorchè con riguardo ad una voce di costo espressamente compresa nel
punto 9 della parte tecnica del capitolato speciale (quella relativa al responsabile
tecnico da mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante) aveva
risposto ad un quesito indicando che il costo doveva essere ricompreso nel punto
1 dell’offerta economica relativo al canone annuo complessivo e non come
sarebbe stato coerente con l’impostazione qui sostenuta dall’Amministrazione
appellante nel punto 2 relativo alla voce “altri servizi” di cui
al punto 9 del capitolato speciale –parte tecnica. Tale risposta evidentemente
confortava l’opinione che i costi della voce 9 del capitolato speciale
– parte tecnica potessero essere inclusi nella voce complessiva del prezzo
offerto se non si vuol ritenere che fosse onere delle ditte partecipanti scorporare
le prestazioni contenute nella ripetuta voce 9 qui in esame ed imputarne i costi
per una parte al punto 1 e per la parte residua al punto 2; c) non ha pregio
ritenere che la richiesta specifica di alcuni prezzi (per i servizi di manutenzione
delle postazioni di lavoro aggiuntive e di ogni server ulteriore) contenuta
nella lettera di invito trattandosi di elementi aggiuntivi ed eventuali rispetto
al contenuto del contratto, avrebbe dovuto chiarire per converso che il prezzo
doveva essere composto dalla somma delle due voci di cui ai punti 1 e 2, il
problema dell’interpretazione della lettera di invito è come si
è visto relativo ad altre parti di tale documento che si sono qui analiticamente
esaminate.
5) Nelle considerazioni suesposte vi è la confutazione delle tesi difensive
del Comune di Brescia rimane, tuttavia, da precisare che, ovviamente, dopo quel
che si è osservato, nessun onere di impugnazione diretta della lettera
di invito incombeva all’ATI appellata che, lo si ribadisce, aveva dato
una interpretazione corretta delle clausole pur equivoche in essa contenute
e che su tali basi aveva formulato una offerta che se non esclusa illegittimamente
avrebbe consentito l’aggiudicazione della gara.
L’appello va pertanto respinto con conferma in ogni sua parte della sentenza
appellata. Sussistono, tuttavia, ragioni per procedere alla integrale compensazione
delle spese di giudizio.