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n. 9-2003 - © copyright.

 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 settembre 2003 n. 5325
Pres. Carboni, rel. Zaccardi
Comune di Brescia (avv. Giuseppe Ramadori)
c. Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Stemar Servizi e Sistemi s.r.l. e Selene s.r.l. rappresentata dalla mandataria Selene s.p.a. (avv.ti Guido Amato ed Aldo Maria Rolfo) e nei confronti Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Compaq Computer s.r.l. e Computer Sharing s.p.a. (n.c.).

1 Contratti della p.a. - requisiti di gara - fatturato richiesto in proporzione all’importo in gara e non in cifra fissa – legittimita’.

2 Contratti della p.a. - requisiti di gara - servzio controllo impianti termici – capacita’ di installare e trasformare impianti, piu’ che di verificare e controllare – legittimita’ delal richiesta.

1 - E’ legittimo chiedere al concorrente, come requisito per la partecipazione ad una gara, il possesso di un fatturato pari al 70% dell’importo globale, anche senza chiedere un fatturato in cifra assoluta (ad esempio 10, 20, 30 milioni). Con questo sistema possono partecipare alle gare anche piccole imprese altamente specializzate nel settore, mentre l’amministrazione puo’ verificare in altro modo l’idoneita’ tecnica ed organizzativa dei concorrenti (fattispecie di gara per servizi di censimento, controllo e verifica degli impianti termici della Provincia di Campobasso).

2 - In una gara per servizio di controllo di impianti termici (ontologicamente diversa da una gara per installazione e manutenzione), e’ corretto chiedere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura, chiedendo quindi che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90 (relativi all’ esercizio di attività commerciali, quali l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti, piu’ che alla loro verifica e controllo).

 

 

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue

1). I fatti di causa si danno per conosciuti così come ricostruiti ,in modo puntuale e completo, sia nella esposizione in fato della sentenza appellata che nell’atto introduttivo della presente fase di giudizio recante l’appello del Comune di Brescia.
2). Appare utile al Collegio, per una migliore comprensione della questione di diritto posta con l’appello qui esaminato, puntualizzare alcune circostanze di fatto:
A) lo schema di offerta contenuto nella lettera di invito (prot. n. 66/2001) predisposta dal Comune di Brescia per la licitazione privata di cui trattasi (indetta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di personal computer, stampanti, plotter ,scanner ed altre periferiche installati presso il Comune medesimo per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2005), con riguardo alla formulazione della parte economica prevedeva esplicitamente la dichiarazione:
“di offrire,
-per l’effettuazione del servizio così come previsto nel capitolato - parte tecnica, il seguente canone annuo (Iva esclusa): Euro ………( in lettere……….) per le prestazioni di lavoro di cui all’allegato A al capitolato.
-il seguente costo giornaliero (Iva esclusa) per tecnico hw e/o sw per n° 40 giornate annue a consumo –punto 9 del capitolato speciale parte tecnica: Euro………..( in lettere……….).
I prezzi sopraindicati saranno considerati per la valutazione del parametro prezzo di cui alla scheda tecnica allegata alla lettera di invito.”
Con ulteriori prescrizioni la lettera di invito disponeva che i prezzi per il servizio di manutenzione per ogni postazione di lavoro aggiuntiva e per il servizio di manutenzione per ogni server aggiuntivo dovevano essere indicati a parte ed, infine , che non sarebbero state ammesse offerte in aumento.
B) L’allegato A al capitolato speciale, cui si riferiva la prima parte dello schema di offerta economica riportato nella lettera di invito, contiene una analisi delle prestazioni diretta a definire i ruoli e le responsabilità, rispettivamente del fornitore e del comune, analisi che almeno tendenzialmente tende a coprire tutte le possibili prestazioni convenute in contratto (cfr. la produzione in atti del Comune di Brescia del 3 gennaio 2003 in allegato all’atto di appello).
C) Il punto 9 del capitolato parte tecnica (“altri servizi”) cui si richiama la seconda parte dello schema di offerta economica qui in esame, contiene, invece, la definizione dell’impegno della ditta concorrente a mettere a disposizione dell’Amministrazione, fino a 40 giornate lavorative, un tecnico da destinare ad attività varie di installazione, assistenza utenti, addestramento etc.. Dette attività costituiscono una parte, proprio perché ricomprese nel punto 9 degli aspetti tecnici del capitolato speciale, del complesso delle prestazioni da fornire. Per tale voce doveva essere indicato specificamente il costo perché le singole giornate sarebbero state computate a consumo nel senso che fino alle 40 comprese nel prezzo offerto non vi sarebbe stata alcuna integrazione del corrispettivo mentre, superato tale limite, scattava l’obbligo di corrispondere un compenso ulteriore ed attraverso l’indicazione del costo giornaliero del tecnico era così determinato il corrispettivo della ditta ed anche il maggior onere dell’Amministrazione.
Nel medesimo punto 9 del capitolato speciale è prevista, altresì, tra le prestazioni dovute della ditta concorrente la messa a disposizione di un responsabile tecnico con il compito di collaborare con il Comune di Brescia alla pianificazione degli interventi più complessi per il buon funzionamento del sistema informatico in dotazione all’Amministrazione. Il costo di tale figura, per espressa indicazione del Comune appellante nella nota di risposta ai quesiti posti dalle ditte partecipanti alla gara (cfr. produzione in atti citata fax del 25 gennaio 2002) non doveva essere computato nel punto 2 dello schema di offerta (come si è visto relativo alla voce “altri servizi” di cui pur faceva parte) ma invece ricompreso nel canone annuo e, quindi, nel punto 1 dello schema in esame.
D) La Associazione temporanea di imprese (ATI) attuale appellata ha indicato nella sua offerta economica il canone annuo di Euro 255.200 per il punto 1 ed Euro 11.424 per il punto 2 (vale a dire Euro 285,60 x 40 giornate). Poiché il prezzo a base d’asta era fissato in Euro 256.506,92 annui e non erano ammesse offerte in aumento l’offerta è stata esclusa. La Commissione di gara si è fondata, evidentemente, sul presupposto che gli importi delle due voci dovessero essere sommati (cfr. verbale di gara n. 2 del 21 febbraio 2002). I rappresentanti dell’ATI appellata hanno già in sede di gara sostenuto che, secondo la formulazione della lettera di invito, nell’importo del punto 1 dell’offerta doveva essere compreso anche l’importo del punto 2 con il quale non si chiedeva altro, in definitiva, che una mera precisazione di una parte dei costi che il Comune avrebbe dovuto sostenere. L’esclusione, tuttavia, è stata tenuta ferma dalla Commissione.
3) E’ ora possibile apprezzare meglio gli aspetti di diritto della questione in esame .
Appare decisiva la formulazione letterale delle prescrizioni della lettera di invito che si sono qui sopra riportate che a giudizio del Collegio prova la correttezza dell’interpretazione data dall’ATI appellata ai contenuti della lettera medesima interpretazione essenzialmente condivisa dal primo giudice ed avversata in questa sede dal Comune di Brescia.
La circostanza che il punto 1 dell’offerta facesse riferimento all’allegato A del capitolato, che come si è visto riassumeva tutte le prestazioni richieste, doveva indurre a formulare una offerta che tenesse conto di tutte le prestazioni con l’indicazione di un prezzo complessivo quale canone annuo.
La precisazione richiesta nel punto 2 per i costi delle 40 giornate di assistenza con un tecnico assumeva, in tale contesto, solo un valore di specificazione di una delle voci di costo e di individuazione del corrispettivo da corrispondere nel caso che le giornate di assistenza richieste fossero più delle 40 dedotte in contratto.
Se il Comune di Brescia avesse effettivamente ritenuto di dover richiedere una offerta composita risultante dalla somma dei due valori in parola avrebbe dovuto, quantomeno, chiarire che la prima voce era relativa alle sole prestazioni contemplate nei primi otto punti del capitolato speciale – parte tecnica e la seconda voce, invece, riguardava la nona voce del capitolato medesimo. Sarebbe stato in questo modo chiaro l’intento dell’Amministrazione. Avendo invece la stazione appaltante fatto riferimento quanto alla prima voce al corrispettivo dovuto in relazione ad una indicazione esaustiva delle prestazioni dedotte in contratto ha indotto le partecipanti, o almeno alcune di esse, a ritenere che la indicazione del punto 2 fosse nulla più di una specificazione della offerta complessiva già indicata nel precedente punto 1.
Si deve ancora considerare che una diversa interpretazione delle clausole della lettera di invito avrebbe comunque comportato una modalità di presentazione delle offerte inusuale ed alquanto stana secondo cui le ditte concorrenti, anziché indicare in qualche parte dell’offerta il prezzo complessivo, avrebbero dovuto limitarsi ad indicare i due elementi che, sommati dall’Amministrazione, avrebbero determinato l’offerta finale.
4) Tanto basta per il rigetto delle tesi dell’Amministrazione appellante è utile, tuttavia, precisare ancora che: a) la formulazione della lettera di invito non era certo di esemplare chiarezza e determinava in concreto la possibilità di diverse interpretazioni nelle ditte partecipanti, ciò posto una volta che i rappresentanti della ATI appellata avevano in sede di gara fatto presente come avevano interpretato le clausole della lettera di invito l’Amministrazione avrebbe dovuto riconsiderare l’esclusione dell’offerta che risultava comunque la più conveniente per l’Amministrazione né si può sostenere con successo che si sarebbe consentita una integrazione dell’offerta posto che invece la stessa era stata formulata proprio in quei termini e non vi era alcuna violazione della parità di trattamento nei confronti delle altre ditte partecipanti; b) il comportamento dello stesso Comune aveva indotto ulteriormente nell’errore i partecipanti allorchè con riguardo ad una voce di costo espressamente compresa nel punto 9 della parte tecnica del capitolato speciale (quella relativa al responsabile tecnico da mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante) aveva risposto ad un quesito indicando che il costo doveva essere ricompreso nel punto 1 dell’offerta economica relativo al canone annuo complessivo e non come sarebbe stato coerente con l’impostazione qui sostenuta dall’Amministrazione appellante nel punto 2 relativo alla voce “altri servizi” di cui al punto 9 del capitolato speciale –parte tecnica. Tale risposta evidentemente confortava l’opinione che i costi della voce 9 del capitolato speciale – parte tecnica potessero essere inclusi nella voce complessiva del prezzo offerto se non si vuol ritenere che fosse onere delle ditte partecipanti scorporare le prestazioni contenute nella ripetuta voce 9 qui in esame ed imputarne i costi per una parte al punto 1 e per la parte residua al punto 2; c) non ha pregio ritenere che la richiesta specifica di alcuni prezzi (per i servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro aggiuntive e di ogni server ulteriore) contenuta nella lettera di invito trattandosi di elementi aggiuntivi ed eventuali rispetto al contenuto del contratto, avrebbe dovuto chiarire per converso che il prezzo doveva essere composto dalla somma delle due voci di cui ai punti 1 e 2, il problema dell’interpretazione della lettera di invito è come si è visto relativo ad altre parti di tale documento che si sono qui analiticamente esaminate.
5) Nelle considerazioni suesposte vi è la confutazione delle tesi difensive del Comune di Brescia rimane, tuttavia, da precisare che, ovviamente, dopo quel che si è osservato, nessun onere di impugnazione diretta della lettera di invito incombeva all’ATI appellata che, lo si ribadisce, aveva dato una interpretazione corretta delle clausole pur equivoche in essa contenute e che su tali basi aveva formulato una offerta che se non esclusa illegittimamente avrebbe consentito l’aggiudicazione della gara.
L’appello va pertanto respinto con conferma in ogni sua parte della sentenza appellata. Sussistono, tuttavia, ragioni per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio.

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