CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza
18 settembre 2003 n. 5327
Pres. Carboni, rel. Zaccardi
Comune di Brescia (avv. Giuseppe Ramadori)
c. Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Stemar Servizi e Sistemi s.r.l.
e Selene s.r.l. rappresentata dalla mandataria Selene s.p.a. (avv.ti Guido Amato
ed Aldo Maria Rolfo) e nei confronti Associazione Temporanea di Imprese (ATI)
Compaq Computer s.r.l. e Computer Sharing s.p.a. (n.c.).
1 Contratti della p.a. - requisiti di gara - fatturato richiesto in proporzione all’importo in gara e non in cifra fissa – legittimita’.
2 Contratti della p.a. - requisiti di gara - servzio controllo impianti termici – capacita’ di installare e trasformare impianti, piu’ che di verificare e controllare – legittimita’ delal richiesta.
1 - E’ legittimo chiedere al concorrente, come requisito per la partecipazione ad una gara, il possesso di un fatturato pari al 70% dell’importo globale, anche senza chiedere un fatturato in cifra assoluta (ad esempio 10, 20, 30 milioni). Con questo sistema possono partecipare alle gare anche piccole imprese altamente specializzate nel settore, mentre l’amministrazione puo’ verificare in altro modo l’idoneita’ tecnica ed organizzativa dei concorrenti (fattispecie di gara per servizi di censimento, controllo e verifica degli impianti termici della Provincia di Campobasso).
2 - In una gara per servizio di controllo di impianti termici (ontologicamente diversa da una gara per installazione e manutenzione), e’ corretto chiedere la conoscenza dei meccanismi di funzionamento degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura, chiedendo quindi che il concorrente sia in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90 (relativi all’ esercizio di attività commerciali, quali l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti, piu’ che alla loro verifica e controllo).
FATTO
Con la sentenza appellata il T.A.R. del Molise,
in accoglimento del ricorso n.479/01 proposto dalla O.P.S. – Organizzazione
Progetti e Servizi S.p.A. (d’ora in avanti O.P.S.), società mista costituita
dalla provincia di Chieti, annullava in parte qua il bando di gara relativo
alla procedura selettiva indetta dalla Provincia di Campobasso per l’affidamento
dei servizi di censimento, controllo e verifica degli impianti termici e l’aggiudicazione
del predetto appalto alla Itagas Ambiente s.r.l. (d’ora innanzi Itagas).
Avverso tale decisione proponevano rituale appello, con due distinti ricorsi,
la Itagas e la Provincia di Campobasso, riproponendo le eccezioni pregiudiziali
di inammissibilità del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R., contestando
nel merito la correttezza del giudizio di illegittimità del bando e della conseguente
aggiudicazione dell’appalto e concludendo per l’annullamento della sentenza
impugnata.
Si costituiva la O.P.S. in entrambi i ricorsi, eccependo l’inammissibilità di
quello della Provincia di Campobasso, contestando la fondatezza delle censure,
di rito e di merito, dedotte a sostegno di entrambi gli appelli e domandando
la reiezione degli stessi. Non si costituivano le altre parti appellate.
Le parti costituite illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie
difensive.
Alla pubblica udienza del 27 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’identità della sentenza impugnata con i due appelli indicati in epigrafe impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi ricorsi.
2.- Come già rilevato in fatto, il Tribunale
molisano, giudicando ritualmente introdotto il ricorso proposto dalla O.P.S.
e ritenendo fondate le censure rivolte contro le clausole del bando che prescrivevano
i requisiti di capacità tecnico-professionale e finanziaria, ha annullato in
partibus quibus il regolamento di gara e l’aggiudicazione, in quanto viziata
in via derivata, alla Itagas dell’appalto relativo ai servizi di censimento,
controllo e verifica degli impianti termici della Provincia di Campobasso.
Gli appellanti ripropongono, in via pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità,
sotto diversi profili, del ricorso in primo grado, già disattese dal T.A.R.,
e contestano, nel merito, la correttezza del convincimento, assunto a fondamento
della decisione gravata, circa l’illegittimità delle clausole del bando relative
ai requisiti di capacità tecnico-professionale e finanziaria, concludendo conformemente.
La O.P.S. eccepisce, di contro, l’inammissibilità del ricorso della Provincia,
per l’affermata nullità della procura, difende, nel merito, la correttezza della
decisione appellata e ne invoca la conferma, con contestuale reiezione degli
appelli avversari.
2.- Va pregiudizialmente dichiarata inammissibile
per difetto di interesse l’eccezione di rito (peraltro infondata nel merito)
con la quale la O.P.S. deduce l’inammissibilità del ricorso della Provincia
di Campobasso per l’asserita invalidità della procura ad litem.
Dall’eventuale suo accoglimento, con conseguente declaratoria dell’inammissibilità
dell’appello della Provincia, la O.P.S. non ritrarrebbe, infatti, alcuna apprezzabile
utilità, posto che l’impugnazione resterebbe, in ogni caso, validamente sorretta
dall’appello della Itagas (nei riguardi della cui rituale introduzione non è
stato formulato alcun rilievo) e che, quindi, l’impugnazione dovrebbe, comunque,
essere decisa nel merito.
3.- Entrambe le appellanti ripropongono, ancora
in via pregiudiziale, le eccezioni di inammissibilità, sotto diversi profili,
del ricorso originario, già disattese del T.A.R. con motivazione puntualmente
criticata da entrambe le ricorrenti.
La palese infondatezza nel merito del ricorso in primo grado, per come appresso
rilevata ed argomentata, esime, tuttavia, il Collegio dalla disamina di tali
questioni che, a fronte dell’accertata legittimità delle clausole del bando
di gara colpite dalle doglianze dedotte a sostegno del gravame originario ed
annullate in prima istanza, perdono di rilevanza, avuto riguardo agli stessi
interessi (anche pubblici) fatti valere dalle appellanti, nella complessiva
economia della definizione del giudizio.
4.- Nel merito, i primi giudici hanno, innanzitutto,
giudicato illegittima la prescrizione del bando (punto 9 lett. d busta A n.4)
che imponeva, ai fini della documentazione del requisito di capacità tecnico-professionale,
la produzione di un “certificato rilasciato dall’organo competente dal quale
si evince che il concorrente è in possesso dei requisiti di cui alla legge n.46/90
lett. c, d, e”, ritenendo tale clausola illegittimamente riferita, in virtù
dell’improprio richiamo normativo, all’esercizio di attività commerciali, quali
l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione degli impianti,
e non, come invece avrebbe dovuto (in coerenza con la tipologia del servizio
nella specie appaltato), alla diversa attività di verifica e di controllo degli
impianti.
Tale giudizio viene criticato dalle appellanti che assumono, in sintesi, la
correttezza della clausola, siccome conforme alla prescrizione del regolamento
di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n.10 (d.P.R. 26 agosto 1993, n.412)
e, in particolare, al suo allegato I, e, quindi, la sua idoneità a garantire
all’Amministrazione l’acquisizione di documentazione specificamente comprovante
la capacità tecnico-professionale di verifica e controllo degli impianti oggetto
del servizio appaltato.
La società appellata difende, di contro, il convincimento espresso dai primi
giudici in merito alla inconferenza del certificato richiesto ed all’estraneità
dell’abilitazione ivi attestata al tipo di attività richiesta all’appaltatore
e ribadisce l’illegittimità della relativa prescrizione del bando.
L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e
va accolto.
Dall’analisi della normativa di riferimento risulta, invero, agevole rilevare
che, come correttamente sostenuto dalle appellanti (e, in particolare, dalla
Itagas), l’art.11 comma 19 del d.P.R. n.412/93 (regolamento di attuazione della
legge n.10/91) stabilisce che, in caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18, gli enti competenti devono preventivamente accertare
che gli stessi soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I e che tale
ultimo documento (introdotto con il d.P.R. 21 dicembre 1999, n.551) prevede,
al comma 5 lett.a), che il personale incaricato deve possedere “una buona formazione
tecnica e professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l’installazione
e la manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica”.
Dall’esame degli artt.1, 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n.46 si evince, inoltre,
che l’ampia catalogazione delle tipologie di impianti soggetti alla sua applicazione
comprende anche quelli oggetto della procedura controversa e che la disciplina
dell’abilitazione alla loro installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
si fonda sulla verifica puntuale del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale
all’esercizio delle predette attività.
Ancorché, dunque, la legge n.46/90 si occupi di regolare un’attività diversa
da quella disciplinata dalla legge n.10/91 (che regola specificamente il servizio
oggetto dell’appalto) e possa, quindi, sembrare improprio il richiamo alla prima
per la documentazione dei requisiti per lo svolgimento di un’attività riferibile
all’ambito applicativo della seconda, l’espresso rinvio dell’allegato I del
d.P.R. n.412/93, che definisce i requisiti per l’espletamento dell’attività
di verifica e di controllo degli impianti, alla formazione tecnica e professionale
necessaria per la loro installazione e manutenzione non solo consente di escludere
il carattere inconferente del certificato nella specie prescritto ma impone
di giudicare la relativa clausola conforme alla ricordata previsione regolamentare
che stabilisce i requisiti di capacità in questione per relationem a quelli
prescritti per la diversa attività contemplata dalla legge n.46/90.
Né tale ultima opzione normativa (tuttavia non censurabile), e, di riflesso,
amministrativa, risulta irrazionale o improvvida, posto che l’attività di controllo
degli impianti, seppur ontologicamente diversa da quella di installazione e
di manutenzione, esige logicamente la conoscenza dei meccanismi di funzionamento
degli impianti e la capacità della loro attivazione e cura (entrambe certificate
alla stregua delle regole fissate dalla legge n.46/90), sicchè la scelta nella
specie contestata, anche prescindendo dal rilievo assorbente della sua conformità
alla normativa di settore, si rivela (per la parte rimessa alla valutazione
discrezionale dell’Ente) coerente con le finalità del servizio appaltato (ricognizione
della funzionalità degli impianti) e con le competenze richieste dal corretto
esercizio della relativa attività.
Va, in definitiva, esclusa la sussistenza del vizio ravvisato dai primi giudici
nella clausola di cui al punto 9 lett. d busta A n.4, della quale vanno, invece,
sancite la conformità alla (complessa) normativa di settore e, quindi, la legittimità.
5.- Il Tribunale molisano ha, inoltre, accertato
l’invalidità della prescrizione di cui al punto 9 lett. d busta A n.9, che imponeva
la documentazione del riferimento ai servizi di verifica della sicurezza degli
impianti del 70 per cento del fatturato globale dell’impresa partecipante, giudicandola
illogica nonché violativa dei principi della libera concorrenza e della par
condicio nella parte in cui omette di indicare una soglia di fatturato in cifre
assolute.
La relativa censura, dedotta come secondo motivo del gravame originario, va,
tuttavia, dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse in
capo all’iniziale ricorrente.
Il sicuro difetto in capo all’O.P.S. del requisito di partecipazione di cui
alla clausola appena giudicata valida impedisce, infatti, di ravvisare in capo
alla stessa società alcun interesse a contestare la legittimità di una prescrizione
di un bando relativo ad una procedura selettiva alla quale non è legittimata
a partecipare.
La censura in questione si rivela, comunque, immune dai vizi riscontrati dal
T.A.R., quand’anche sottoposta ad una verifica nel merito della sua legalità.
E’ sufficiente, al riguardo, rilevare, in sintesi, che l’art.13 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.157 attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici
un potere ampiamente discrezionale nella previsione dei requisiti di capacità
economica e finanziaria, che quelli nella specie prescritti dalla Provincia
risultano coerenti con la finalità di ottenere l’attestazione della prevalenza
della destinazione dell’attività dell’impresa all’espletamento dell’attività
appaltata e che l’omessa fissazione di una soglia di fatturato in cifre assolute
non implica alcuna distorsione della concorrenza o della regolarità del confronto
competitivo, limitandosi a consentire la partecipazione alla gara di imprese,
anche piccole, ma altamente specializzate nei servizi in questione (con sicuro
vantaggio, e senza alcun pregiudizio, per l’amministrazione, anche tenuto conto
che l’idoneità tecnica ed organizzativa risulta accertata con diverse prescrizioni).
6.- Alle suesposte considerazioni conseguono, in definitiva, l’accoglimento dei ricorsi (riuniti) e, in riforma della decisione appellata, la reiezione del ricorso n.479/01 proposto dalla O.P.S. dinanzi al T.A.R. del Molise.
7.- La complessità della questione principalmente trattata giustifica la compensazione per intero tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.