CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V - sentenza 24 settembre 2003 n. 5446
Pres. Quaranta,
Est. Fera; Comune di Noicattaro (avv. Luigi Volpe) c. Raffaele e Michele
Cirillo (avv. Pasquale Labellarte).Conferma TAR Puglia, sez. prima di Bari,
n. 376 del 30 maggio 1997
1 - Edilizia ed urbanistica – distinzione – matrice discrezionale dell’urbansitica - matrice vincolta dell’edilzia – conseguenze ai fini dell’edificabilita’ in zone agricole – rilevanza di accertamenti di soggetti terzi (ispettorato dell’agricoltura).
2 - Edilizia ed urbanistica – zone agricole – rilascio di concessione edilzia – imprenditore agricolo - status relativo – accertamento dell’ispettorato dell’agricoltura - rilevanza ai fini urbanistici di tale accertamento – possibilita’.
1 - La distinzione tra l'urbanistica e l'edilizia sta, oltre che ovviamente nella diversità degli oggetti che sono disciplinati dalle norme, nel carattere dei rispettivi procedimenti: gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti danno luogo ad un procedimento complesso, ad elevata discrezionalita', mentre la concessione edilizia è un provvedimento di controllo di conformita' del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nella zona e, come tale, ha natura vincolata e non discrezionale. In conseguenza l’edificabilita’ in zona agricola ben puo’ esser rimessa ad un accertamento proveniente dall’Ispettorato per l’agricoltura.
2 - L’edificabilita’ in zona agricola puo’ essere
rimessa ad un accertamento proveniente dall’Ispettorato per l’agricoltura, in
quanto, dietro lo schermo della discrezionalità tecnica attribuita all'ispettorato
predetto, si trasferisce il momento della discrezionalità delle scelte urbanistiche
dall'ambito degli strumenti di programmazione urbanistica a quelli del controllo.
--------------------------- (1,2) La sentenza chiarisce il collegamento
tra previsioni urbanistiche e attivita’ edilizia di rilascio della concessione,
chiarendo un punto nodale del sistema di amministrazione del territorio. La
discrezionalita’ non opera piu’ solo nelle scelte urbanistiche, ma anche delegando
ad altri soggetti (nella specie, all’Ispettorato per l’agricoltura) l’importante
momento del controllo. In altri termini, l’edificazione in zona agricola e’
stabilita a livello di principio (rectius, di divieto) nello strumento urbanistico,
ma spetta poi all’Ispettorato, sulla base di parametri tecnici, attuare non
il momento edilizio della gestione del territorio, bensi’ quello urbanistico,
appunto perche’, come dice la V Sezione, la scelta di pianificazione fatta a
monte puo’ essere attuata (restando urbanistica) attraverso una funzione di
controllo. Quindi, nel parere dell’Ispettorato sullo status di imprenditore
agricolo, di coltivatore diretto o bracciante agricolo vi e’ l’anello terminale
dell’urbanistica e non l’anello iniziale dell’edilizia.
FATTO I signori Raffaele e Michele
Cirillo presentarono al Comune di Noicattaro istanza per il rilascio di concessione
edilizia per la costruzione di manufatti in zona agricola. L'istanza venne respinta
dal sindaco con provvedimento 24 maggio 1995, n. 9446, in quanto, " in assenza
dell'attestato di idoneità tecnico produttiva di cui alle leggi regionali n. 6
e n. 66 del 1979, i manufatti risultano non conformi alle destinazioni consentite
nelle zone agricole E1". Gli interessati, che in precedenza si erano rivolti all'assessorato
regionale all'agricoltura e foreste della regione Puglia, ottenendone l'avviso
(nota del 30 novembre 1994 n. 23.446) che detto parere non fosse necessario "in
quanto la concessione edilizia de qua era stata richiesta a titolo oneroso", hanno
impugnato il diniego sindacale davanti al Tar della Puglia, che, con la sentenza
specificata in rubrica, ha accolto il ricorso. DIRITTO
L’appello proposto dal Comune di Noicattaro
è infondato.
Contro la sentenza propone appello il Comune di Noicattaro, il quale prospetta
la falsa applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 6 del 1979 e successive
modificazioni.
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe,
il rigetto del ricorso di primo grado.
Resistono all’appello i ricorrenti di primo grado, che contestano la fondatezza
delle tesi avversarie e concludono per il rigetto dell’appello.
L'articolo 9 della legge regionale Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, che disciplina
gli interventi consentiti nelle zone agricole al di fuori del piano particolareggiato
di attuazione, dopo aver affermato che quest'ultimo strumento " può individuare
nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della
concessione di cui all'art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nel
rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente" chiarisce
come " la onerosità della concessione, determinata in base alle norme della
presente legge per l'edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento
alcuno."
Aggiunge poi che " il contributo di cui all'art. 3 della legge statale n. 10
del 28 gennaio 1977 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche
e gli impianti previsti dall'art. 9 della citata legge." A tale riguardo, la
norma regionale afferma ulteriormente che " la concessione è data al di fuori
delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 9
della legge 28 gennaio 1977 n. 10" e inoltre che " la condizione di imprenditore
agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell'art.
9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante
agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall'Ispettorato
provinciale dell'Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in
conformità delle vigenti disposizioni di legge" e che " gli interventi relativi
agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali
alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione
di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o,
in assenza, a seguito di certificazione dell'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura
attestante la loro idoneità tecnica e produttiva."
Si tratta, in vero, di una norma scritta in maniera confusa, in quanto unisce
aspetti sostanziali circa l’edificabilità delle aree ad aspetti procedimentali
attinenti alla onerosità ovvero alla gratuità della concessione edilizia. Tante
vero che, nel caso di specie, i due uffici pubblici coinvolti nel procedimento,
hanno interpretato la norma in maniera diametralmente opposta. L'assessorato
regionale all'agricoltura e foreste della regione Puglia, l’ha interpretata
nel senso che la certificazione dell'ispettorato provinciale riguardi esclusivamente
la gratuità o meno della concessione, mentre il sindaco di Noicattaro nel senso
che il rilascio dell'attestato di idoneità tecnico produttiva sia un elemento
costitutivo della edificabilità in quanto qualifica l'opera progettata con riferimento
alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1.
Ad avviso del collegio appare coerente con il sistema solo l'interpretazione
data dalla Regione Puglia, sulla cui base era basato il ricorso di primo grado
accolto dal Tar. Infatti, la distinzione tra l'urbanistica e l'edilizia sta,
oltre che ovviamente nella diversità degli oggetti che sono disciplinati dalle
norme, nel carattere dei rispettivi procedimenti, posto che il principio fondamentale
che governa il settore, facilmente ricavabile dalla legislazione dello Stato,
stabilisce che " gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti danno
luogo ad un procedimento complesso, ad elevata discrezionalita', "(Corte costituzionale
12 febbraio 1996, n. 26), mentre " la concessione edilizia è un provvedimento
di controllo di conformita' del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente nella zona e, come tale, ha natura vincolata e non discrezionale" (
Consiglio Stato sez. V, 10 gennaio 1997, n. 28).
Ora, l'interpretazione seguita dall’appellante si pone in contrasto con principio
sopra riferito, in quanto, sia pur dietro lo schermo della discrezionalità tecnica
attribuita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, trasferisce il momento
della discrezionalità delle scelte urbanistiche dall'ambito degli strumenti
di programmazione urbanistica a quelli del controllo.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese di giudizio.