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n. 9-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 1 ottobre 2003 n. 5684
Pres. Quaranta, Rel. D’Ottavi; Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” (Avv. Giulio Casotti) c.Teckal S.r.l. (Avv. Michele De Cilla). Conferma Tar Lazio, Sezione 3°, n.10823 del 27 novembre 2002

1 - Contratti della P.A. – bandi e avvisi di gara – requisiti di partecipazione – esorbitanza – illegittimita’ – fattispecie in tema di gestione impianti termici.

1 - E’ illegittimo il bando che richieda, per la partecipazione ad una gara, documentazione per importi esorbitanti: in tal caso, non si pone in questione la libertà valutativa della Stazione appaltante in merito all’individuazione dei parametri di consistenza della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio, perche’ non viene attentata la necessaria libertà valutativa propria della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione circa la (migliore) determinazione dei criteri e dei parametri discriminanti per la scelta del miglior contraente. (Nel caso in esame, per un appalto di manutenzione e gestione impianti termici, idraulici, elettrici e di condizionamento con importo di 5 milioni di euro, e’ stato ritenuto illegittima una richiesta di documentare un precedente contratto analogo di circa 11 milioni di euro).

 

 

FATTO

L’istante Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, rappresenta di avere indetto una gara per l’affidamento, mediante licitazione privata, del servizio di “manutenzione e di gestione degli impianti termici, idraulici, elettrici e di condizionamento – assunzione di responsabilità in qualità di terzo responsabile”; nel capitolato era previsto all’art.5 per l’appalto, di durata triennale, un importo complessivo presunto pari ad euro 5.184.000,00 oltre ad IVA; era prevista altresì l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.23, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n.157/95, sulla base dei seguenti parametri: al prezzo complessivo annuo dell’appalto punti 70; al valore tecnico dell’offerta in relazione alle modalità del servizio offerto punti 30 (art.9). Per la partecipazione alla gara, il bando stabiliva, all’art.13, lett. c), n.2, che le ditte esibissero un certificato inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto dell’appalto – relativo alla gestione degli impianti comprensivo della fornitura di combustibili – di importo complessivo negli ultimi tre esercizi non inferiore ad euro 11.400.000,00 ovvero in alternativa, di tre contratti ciascuno di importo non inferiore ad euro 3.800.000,00; mentre all’art.13 comma 1, lett. c., sub. 1), era richiesto l’elenco dei principali contratti analoghi a quello oggetto del bando di gara – relativi alla gestione degli impianti comprensivi della fornitura di combustibili – prestati negli ultimi tre esercizi presso strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. a), del D.L.vo n.157/1995.
La Società Teckal S.r.l. si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del bando di gara pubblicato il 3 luglio 2002 e di ogni altro presupposto, conseguenziale, coordinato e comunque connesso, ivi compreso, ove intervenuto nel frattempo, il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la richiamata sentenza, succintamente motivata, n.10823/02, pubblicata il 27 novembre 2002, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respingendo le eccezioni e le controdeduzioni dell’odierno appellante, accoglieva il ricorso osservando che l’eccezione di nullità della procura doveva essere disattesa dal momento che la qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione del soggetto che ha rilasciato la procura risultava dagli atti depositati in allegato al ricorso, mentre nel merito riteneva fondate le censure prospettate dall’originaria ricorrente sull’illegittimità della prescrizione di cui all’art.13, lett. n.2 del bando laddove (come riportati) si chiede un certificato inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto dell’appalto di importo complessivo negli ultimi tre servizi non inferiore a euro 11.400.000,00 o di tre contratti ciascuno di importo non inferiore a euro 3.800.000,00, ovverosia per importi esorbitanti rispetto a quelli posti a base di gara dallo stesso bando (pari ad annui euro 1.780.000,00 IVA esclusa, ed euro 5.184.000,00, IVA esclusa per tre anni).
Avverso tale sentenza ritenuta illegittima, ingiusta e lesiva degli interessi dell’appellante, l’Istituto interpone appello per le seguenti considerazioni.
Deve in primo luogo premettersi che vertendosi in tema di gara per l’affidamento di un servizio la normativa di riferimento è quella di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R n.157/1995, relativi ai requisiti che l’Ente appaltante può richiedere ai partecipanti alla gara; orbene l’art.13, sotto la rubrica “Capacità economica e finanziaria”, si limita, con elencazione non tassativa ad indicare i documenti idonei a dare dimostrazione della sussistenza di tale capacità, con l’intento, chiaramente manifestato nel comma 2, di imporre all’Amministrazione di precisare nel bando su quali documenti intenda effettuare detto accertamento.
Ai sensi del successivo art.14, comma 1, lett. a), e comma 2, la Stazione appaltante può anche prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, che i concorrenti dimostrino la propria capacità tecnica, in relazione all’oggetto della gara, mediante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente”; rimane pertanto integra la libertà valutativa delle stazioni appaltanti in merito alla individuazione dei parametri di misurazione della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio.
In tale ambito, secondo l’appellante, non può non contestarsi il capo della sentenza che, accogliendo la censura relativa all’art.13 lett. c) n.2 del bando di gara ritiene che la previsione relativa al fatturato richiesto in bando costituisca una indebita limitazione dell’accesso alla gara delle imprese presenti sul mercato, in quanto appare di tutta evidenza come il motivo di ricorso fosse palesemente infondato perchè l’art.13 sopra richiamato non prevede in alcun modo quale debba essere l’importo massimo dei contratti stipulati dall’Impresa relativamente all’ultimo triennio, di talchè deve ritenersi consentito alla Stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, di richiedere ai partecipanti la dimostrazione di avere stipulato contratti per importi che prescindano dall’entità dell’appalto.
Né la previsione contenuta nell’art.14 del D. L.vo n.157/1995, e relativa alla necessità di raccordare le informazioni richieste dalla Stazione Appaltante all’oggetto dell’appalto, deve intendersi come indicativa dell’importo massimo del fatturato globale delle imprese o comunque dei contratti che devono essere stati stipulati nel triennio antecedente al bando.
Rileva poi l’appellante che il richiamo alla sentenza n.1577/2002 del T.A.R. Lazio, fatto proprio dal Giudice di prime cure, deve ritenersi del tutto inconferente, in quanto dalla disamina dell’integrale sentenza, dalla quale è stata estrapolata la massima citata in ricorso, emerge palesemente che oggetto dell’appalto, nella causa decisa con la sentenza n.1577/02, è il servizio di pulizia di infrastrutture di enti del Ministero della Difesa compresi nelle aree nord e centro e che quindi la stessa sentenza espressamente riconosce che: “…avuto riguardo alla tipologia del servizio di pulizia di cui trattasi reso in maniera differenziata in relazione ai singoli edifici, stabilimenti e strutture ubicate sul territorio e con proporzionale organizzazione di mezzi, si configura esorbitante ai fini della verifica del livello di idoneità economica e finanziaria il collegamento del fatturato medio annuo alla sommatoria del corrispettivo di appalto relativo alle infrastrutture di enti accorpati in due grandi aree geografiche comprensive ciascuna di circa un terzo del territorio nazionale, e ciò anche in relazione all’assetto organizzativo ed aziendale delle imprese che ordinatamente offrono il servizio in questione”.
Anche il capo della sentenza che accoglie la censura mossa dalla controparte al punto 1, dell’art.13, lett. c, del bando (laddove richiede l’elenco dei principali contratti analoghi a quello oggetto della gara relativi a prestazioni effettuate negli ultimi tre esercizi presso strutture sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, date e destinatari) deve ritenersi illegittimo.
Secondo il Tribunale il riferimento unicamente a servizi analoghi si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art.14, lett. a), del D.L.vo n.157/1995, il quale non distingue tra i principali servizi prestati negli ultimi tre anni ed inoltre la più rigorosa richiesta non sarebbe formalmente motivata nell’atto di indizione della gara con la peculiarità dei servizi da rendere.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale la clausola del bando deve ritenersi perfettamente legittima secondo la migliore giurisprudenza invero la dimostrazione della capacità tecnica delle imprese concorrenti ben può essere richiesta con la elencazione dei servizi identici a quelli oggetto dell’appalto prestati negli ultimi tre anni.
L’appellante Amministrazione conclude per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.
Si è costituita l’originaria ricorrente attuale appellata che, con analitica memoria deduce l’infondatezza dell’impugnazione concludendo per la reiezione dell’appello con vittoria di spese.
Alla pubblica udienza del 20 giugno 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO

Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n.10823/02, del 27 novembre 2002, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, ha accolto il ricorso proposto dall’attuale appellata Società Teckal a r.l. e per l’effetto ha annullato, in parte qua, il bando di gara predisposto dall’attuale appellante Istituto per l’affidamento mediante licitazione privata del servizio di manutenzione e gestione degli impianti tecnici, idraulici, elettrici e di condizionamento, di durata triennale, per l’importo previsto a base di gara di € 5.184.000,00. Come pure considerato in precedenza l’appellante reitera in questa sede – sia pur rimodulandole avverso il contenuto motivazionale dell’impugnata decisione – le argomentazioni già prospettate dinanzi al Tribunale (e da questi puntualmente disattese) avverso l’originario ricorso, argomentazioni secondo cui una meditata lettura della disposizione di cui all’art.14, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.P.R. n.157/1995 consente, anche in relazione alla specificità della gara, la più ampia libertà valutativa da parte della Stazione appaltante in merito all’individuazione dei parametri di misurazione della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio.
Le censure sono infondate.
In punto di fatto va menzionato che con la disposizione di bando originariamente impugnata ed annullata dal Tribunale (art.13 punto c) n.1), il bando prescriveva a pena di inammissibilità che alla domanda di partecipazione alla gara de qua dovesse essere allegato, tra l'altro, ‘l’elenco dei principali contratti analoghi a quelli oggetto del bando di gara … prestati negli ultimi 3 esercizi presso strutture sanitarie sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (art.14, comma 1, lett. a) D.L.vo n.157/95); il successivo n.2 aggiungeva che ‘tra i certificati di cui al presente punto 1 è richiesto un certificato inerente un singolo contratto analogo a quello oggetto dell’appalto … di importo complessivo negli ultimi 3 esercizi non inferiori ad € 11.400.000 ovvero, in alternativa, di 3 contratti ciascuno con importo non inferiore a € 3.800.000’; Va anche precisato che l’importo prescritto a base d’asta fosse, per il triennio, di complessivi € 5.184.000.
In tale contesto di riferimento ritiene il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dall’appellante e in conformità a quanto esattamente ritenuto dal Tribunale, nella fattispecie non si pone in questione la libertà valutativa della Stazione appaltante in merito all’individuazione dei parametri di consistenza della capacità finanziaria, economica e tecnica necessaria per l’assunzione di un determinato servizio; in altri termini, nella fattispecie non viene attentata la necessaria libertà valutativa propria della discrezionalità tecnica che compete all’Amministrazione circa la (migliore) determinazione dei criteri e de parametri discriminanti per la scelta del miglior contraente; tuttavia in tale giusto e rispettato ambito di riferimento la libertà valutativa dell’Amministrazione è pur sempre limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto di principi fondamentali altrettanto necessari nell’espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione all’espletamento delle gare medesime, e del rispetto del generale di buon andamento dell’azione amministrativa.
Secondo il Collegio il razionale giusto discrimine tra le due opposte manifestate tendenze (quella della libertà valutativa dell’Amministrazione da un lato e dall’altro quella della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa), è dato proprio dalla meditata disamina delle singole fattispecie per cui, nel caso in esame, esattamente è stato ritenuto illegittimo il criterio menzionato in quanto il fatturato richiesto per la partecipabilità alla gara è superiore del doppio del corrispettivo presunto dell’appalto medesimo, con una conseguente illogica ed irrazionale sproporzione tra i criteri di filtro di partecipabilità alle gare e l’oggettiva tipologia della gara in esame; né tale illogicità può ritenersi qualche modo superabile per le specifiche caratteristiche della procedura in esame perché comunque, secondo quanto affermato dalla migliore giurisprudenza, la possibilità di prevedere requisiti di partecipabilità più severi rispetto a quelli indicati nei menzionati artt.13 e 14 deve essere svolta in maniera tale da non porre criteri discriminanti, illogici e sproporzionati rispetto alla specificità del servizio oggetto dell’appalto, per non restringere (in maniera altrettanto discriminante, illogica ed irrazionale) oltre lo stretto indispensabile il potenziale numero degli aspiranti-concorrenti.
Conclusivamente pertanto l’appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione delle spese.

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