CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 ottobre
2003 n. 5743
Pres. Frascione, Rel. Branca; Rita Le Donne (avv. Antonio
Funari) c. Regione Lazio e USL RI/1. Conferma TAR Lazio, Sezione prima bis,
19 aprile 1995 n. 673.
1 - Pubblico impiego – inquadramento – contestazione - sopravvenuto nuovo inquadramento non piu’ contestabile – difetto di interesse al ricorso sul primo inquadramento.
1 - Non vi e’ interesse a coltivare il ricorso avverso una delibera di inquadramento se, nel corso del giudizio, una nuova delibera (anch’essa a sua volta impugnata e passata in giudicato) ridetermini l’inquadramento (fattispecie di inquadramento in sanatoria di sanitario).
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Breve commento
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla dr. Rita Le
Donne, assistente pneumologo presso la Azienda USL di Rieti, inquadrata in ruolo
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985, avverso il provvedimento con
il quale il Comitato Regionale di controllo ha annullato la deliberazione di
inquadramento assunta dalla USL in data 17 dicembre 1985.
Il TAR ha ritenuto che – essendo stato assunta, nelle more, in data 10 dicembre
1986, una nuova deliberazione di inquadramento – la ricorrente non avesse più
interesse a coltivare la proposta impugnazione.
Avverso la sentenza la dr. Le Donne ha proposto appello sostenendone l’erroneità
e chiedendone la riforma.
L’Amministrazione non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appellante denuncia l’erroneità della decisione in epigrafe
per aver ritenuto cessato l’interesse alla decisione del ricorso contro la determinazione
con la quale il Co.Re.Co. ha annullato la deliberazione di inquadramento presso
la USL con decorrenza 17 dicembre 1995, in quanto l’Amministrazione aveva poi
assunto nuova deliberazione di inquadramento con decorrenza 10 dicembre 1996.
L’appellante osserva che l’eventuale annullamento dell’atto di controllo a lei
sfavorevole, avrebbe fatto rivivere la deliberazione di inquadramento 17 dicembre
1995, con conseguente retrodatazione dell’immissione in ruolo, che fu poi deliberata,
come già detto, con atto 10 dicembre 1986.
Sebbene la prospettazione dell’appellante risulti astrattamente corretta, la
fattispecie concreta non consente di riformare la decisione impugnata.
Occorre considerare, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso
la decisione negativa del Co.Re.Co. non avrebbe automaticamente prodotto l’effetto
favorevole della retrodatazione dell’immissione in ruolo al dicembre 1985, frattanto
essendo stata adottata la nuova deliberazione di immissione in ruolo in data
10 dicembre 1986, con decorrenza dalla data medesima. Ciò significa che al momento
della decisione del ricorso di primo grado contro l’atto del Co.Re.Co. il rapporto
tra la appellante e la USL era regolato dalla detta ultima deliberazione, pienamente
efficace ed assistita dalla presunzione di legittimità.
Per tale ragione l’accoglimento del gravame contro il Co.Re.Co. avrebbe determinato
una reviviscenza solo apparente della deliberazione di inquadramento del 1985,
poiché la stessa era stata comunque sostituita da una nuova determinazione sullo
stesso oggetto, l’immissione in ruolo dell’appellante, avente decorrenza diversa.
E non varrebbe osservare, in senso contrario, che anche la deliberazione di
inquadramento del 1986 era stata oggetto impugnazione da parte della dr. Le
Donne.
Il Collegio, infatti, ha avuto modo di esaminare tale contenzioso in sede di
appello avverso la sentenza di rigetto del TAR Lazio Sez. Prima bis n. 674 del
1995, ed ha constatato che la rivendicazione dedotta con l’anzidetto gravame
concerneva la pretesa alla decorrenza dell’inquadramento dal 29 giugno 1981,
data del primo conferimento dell’incarico. La domanda venne poi precisata in
sede di appello nella pretesa alle differenze retributive ed al versamento degli
oneri previdenziali in relazione al periodo di servizio non di ruolo prestato
dalla interessata tra il 1981 e la data di immissione in ruolo.
Ne consegue che, per quanto qui interessa, che l’immissione in ruolo del 1986
non era più suscettibile di contestazione in sede giudiziaria da parte dell’appellante.
In conclusione il ricorso in appello deve essere rigettato.
La mancata costituzione della parte resistente esonera dalla pronuncia sulle
spese.