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n.10-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 ottobre 2003 n. 5743
Pres. Frascione, Rel. Branca; Rita Le Donne (avv. Antonio Funari) c. Regione Lazio e USL RI/1. Conferma TAR Lazio, Sezione prima bis, 19 aprile 1995 n. 673.

1 - Pubblico impiego – inquadramento – contestazione - sopravvenuto nuovo inquadramento non piu’ contestabile – difetto di interesse al ricorso sul primo inquadramento.

1 - Non vi e’ interesse a coltivare il ricorso avverso una delibera di inquadramento se, nel corso del giudizio, una nuova delibera (anch’essa a sua volta impugnata e passata in giudicato) ridetermini l’inquadramento (fattispecie di inquadramento in sanatoria di sanitario).

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Breve commento
La vicenda del medico ricorrente, che beneficia di una sanatoria ma perde l’anzianita’ pregressa, anteriore al periodo sanato, si comprende meglio leggendo la decisione V, 3 ottobre 2003 n. 5742, riportata di seguito

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso proposto dalla dr. Rita Le Donne, assistente pneumologo presso la Azienda USL di Rieti, inquadrata in ruolo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 207 del 1985, avverso il provvedimento con il quale il Comitato Regionale di controllo ha annullato la deliberazione di inquadramento assunta dalla USL in data 17 dicembre 1985.
Il TAR ha ritenuto che – essendo stato assunta, nelle more, in data 10 dicembre 1986, una nuova deliberazione di inquadramento – la ricorrente non avesse più interesse a coltivare la proposta impugnazione.
Avverso la sentenza la dr. Le Donne ha proposto appello sostenendone l’erroneità e chiedendone la riforma.
L’Amministrazione non si è costituita.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appellante denuncia l’erroneità della decisione in epigrafe per aver ritenuto cessato l’interesse alla decisione del ricorso contro la determinazione con la quale il Co.Re.Co. ha annullato la deliberazione di inquadramento presso la USL con decorrenza 17 dicembre 1995, in quanto l’Amministrazione aveva poi assunto nuova deliberazione di inquadramento con decorrenza 10 dicembre 1996.
L’appellante osserva che l’eventuale annullamento dell’atto di controllo a lei sfavorevole, avrebbe fatto rivivere la deliberazione di inquadramento 17 dicembre 1995, con conseguente retrodatazione dell’immissione in ruolo, che fu poi deliberata, come già detto, con atto 10 dicembre 1986.
Sebbene la prospettazione dell’appellante risulti astrattamente corretta, la fattispecie concreta non consente di riformare la decisione impugnata.
Occorre considerare, infatti, che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso la decisione negativa del Co.Re.Co. non avrebbe automaticamente prodotto l’effetto favorevole della retrodatazione dell’immissione in ruolo al dicembre 1985, frattanto essendo stata adottata la nuova deliberazione di immissione in ruolo in data 10 dicembre 1986, con decorrenza dalla data medesima. Ciò significa che al momento della decisione del ricorso di primo grado contro l’atto del Co.Re.Co. il rapporto tra la appellante e la USL era regolato dalla detta ultima deliberazione, pienamente efficace ed assistita dalla presunzione di legittimità.
Per tale ragione l’accoglimento del gravame contro il Co.Re.Co. avrebbe determinato una reviviscenza solo apparente della deliberazione di inquadramento del 1985, poiché la stessa era stata comunque sostituita da una nuova determinazione sullo stesso oggetto, l’immissione in ruolo dell’appellante, avente decorrenza diversa.
E non varrebbe osservare, in senso contrario, che anche la deliberazione di inquadramento del 1986 era stata oggetto impugnazione da parte della dr. Le Donne.
Il Collegio, infatti, ha avuto modo di esaminare tale contenzioso in sede di appello avverso la sentenza di rigetto del TAR Lazio Sez. Prima bis n. 674 del 1995, ed ha constatato che la rivendicazione dedotta con l’anzidetto gravame concerneva la pretesa alla decorrenza dell’inquadramento dal 29 giugno 1981, data del primo conferimento dell’incarico. La domanda venne poi precisata in sede di appello nella pretesa alle differenze retributive ed al versamento degli oneri previdenziali in relazione al periodo di servizio non di ruolo prestato dalla interessata tra il 1981 e la data di immissione in ruolo.
Ne consegue che, per quanto qui interessa, che l’immissione in ruolo del 1986 non era più suscettibile di contestazione in sede giudiziaria da parte dell’appellante.
In conclusione il ricorso in appello deve essere rigettato.
La mancata costituzione della parte resistente esonera dalla pronuncia sulle spese.

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