CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza
3 ottobre 2003 n. 5746
Pres. Elefante, Est.
Marchitiello - Megna (Avv.ti Torchia e Scoca) c. Regione Calabria (Avv. Tigano)
e l’A.S.L. n. 8 della Calabria ed altro (n.c.) – (annulla con rinvio T.A.R.
della Calabria, Catanzaro, sent. 5 settembre 1997, n. 547).
1 - Igiene e sanità – Direttore generale Azienda USL – Mancata conferma a seguito della verifica dei risultati –Giurisdizione amministrativa.
1 - Vi è giurisdizione amministrativa sul provvedimento con cui la Regione, sentita la commissione istituita per la verifica dei risultati amministrativi e della gestione delle unità sanitarie locali, decide di non confermare il Direttore generale di una Azienda Sanitaria. Il provvedimento di mancata conferma esprime infatti un procedimento con valutazioni discrezionali dell’amministrazione, in cui l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo, ma solo di interesse legittimo.
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Commento
Se da un lato il rapporto di lavoro del direttore
generale di una Usl (o Asl) è costituito da un contratto di diritto privato
e deve essere considerato rapporto privatistico di lavoro autonomo, sottratto
alla giurisdizione del giudice amministrativo (sicchè vi è difetto di giurisdizione
in ordine all'impugnazione della revoca della nomina del direttore generale
delle Asl: Consiglio Stato, sez. VI, 18 dicembre 2000, n. 6744), appartiene
invece al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione
del provvedimento relativo alla mancata conferma del direttore generale di una
Usl in relazione alla previsione dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 512 del 1994
(Cassazione civile, sez. un., 5 aprile 2000, n. 107; TAR Piemonte II 22.1.2000
n. 61). Le stesse Sezioni Unite sottolineano che è devoluta alla cognizione
del giudice ordinario la controversia relativa al provvedimento di decadenza
ex art. 3, comma 6, d.lg. n. 502 del 1992.
FATTO
Il Dott. Giuseppe Megna impugnava la deliberazione
della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e il decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione,
di mancata conferma nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria
n. 8, con sede in Vibo Valentia, e di risoluzione del relativo contratto.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del
ricorso.
L’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia non si costituiva in giudizio.
Il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, con la sentenza del 5.9.1997, n.
547, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Il Dott. Megna appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la
riforma.
Resiste all’appello la Regione Calabria, chiedendo la conferma della sentenza
appellata.
All’udienza del 10.6.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Dott. Giuseppe Megna appella la sentenza del 5.9.1997, n. 547, con la quale il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul suo ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione.
Con tali provvedimenti la Regione Calabria aveva stabilito, sentita una commissione istituita per la verifica dei risultati amministrativi e della gestione delle unità sanitarie locali, di non confermare il Dott. Megna nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, conferitogli con il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 11.1.1995, e di risolvere il relativo contratto.
La Sezione ritiene che il T.A.R. sia incorso in errore declinando la propria giurisdizione.
Secondo principi già affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (IV, 16.9.1999, n. 1463, in fattispecie concernente l’A.S.L. di Cosenza), condivisi dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 23.4.1998, n. 4215, in fattispecie analoga su ricorso della Regione Calabria), la mancata conferma da parte della Regione dell’incarico di direzione generale di un’azienda sanitaria locale a seguito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione prevista dall’art. 1 del, comma 6, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito nella legge 17.10.1994, n. 590, come già l’originario atto di nomina, consegue ad un procedimento caratterizzato da valutazioni discrezionali dell’amministrazione nei cui confronti l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio della controversia al T.A.R. per il giudizio di primo grado.
Il regime delle spese, per quanto concerne i due gradi del presente giudizio, sarà regolato dal T.A.R. nella definizione delle spese del rinnovato primo grado del giudizio.