CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
3 ottobre 2003 n. 5758
Pres. Frascione, Est. Branca – Menegoni (Avv.ti Ottonello,
Rossi e Napolitano) c. Comune di Villanova di Albenga (n.c.) e Werner e altro
(Avv.ti Vaiano, Bormioli e Maglione) - (conferma T.A.R. Liguria, 18 aprile 2002
n. 450).
1. Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale – Termine per l’impugnazione – Errore scusabile – ignoranza della lingua italiana o smarrimento del provvedimento – Rilevanza - Esclusione.
1 - Poichè l’errore scusabile (con rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale), deve trarre origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della legge, dalla novità della questione, ovvero dall’oscillazione della giurisprudenza, non può ammettersi tale beneficio in caso di impossibilità di apprendere il contenuto del provvedimento amministrativo tardivamente gravato per ignoranza della lingua italiana ovvero per successivo smarrimento del provvedimento (fattispecie in tema di ordinanza di demolizione destinata a cittadino austriaco).
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Commento
La posizione del cittadino europeo che ha difficoltà linguistiche è ben diversa
dalla situazione esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza 22 giugno
2000 n. 227, relativa al decreto prefettizio di espulsione amministrativa e
ad una opposizione tardiva dovuta a difficolta' di comprensione dell'atto. La
questione di legittimita' costituzionale riguardava la violazione del diritto
di agire in giudizio anche se vi era una pluralità di lingue di traduzione (francese,
inglese e spagnola: art. 14 T.U. 286/1998). Nel caso esaminato dalla citata
Corte Costituzionale un cittadino rumeno avrebbe dovuto impugnare entro 5 giorni
un decreto di espulsione per lui incomprensibile, ma la Corte ha respinto il
dubbio di costituzionalità. In precedenza, Corte Cost. sentenza 16 giugno 2000
n. 198 aveva affidato all’indagine del giudice di merito analoga questione,
osservando che è devoluta alla giurisdizione di merito la valutazione se nella
vicenda in esame possa considerarsi conseguito lo scopo dell'atto, che è quello
di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa. L'esigenza
primaria di non vanificare il diritto di azione fa sì che nell'ipotesi di ignoranza
senza colpa del provvedimento di espulsione - in particolare per l'inosservanza
dell'obbligo di traduzione dell'atto - debba ritenersi non decorso il termine:
possibilità interpretativa, questa, che non è esclusa dal tenore letterale della
norma sull’espulsione dello straniero.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato dichiarato
irricevibile il ricorso proposto dalla sig.ra Renate Menegoni il 21 febbraio
2002, avverso l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, comunicato
il 3 agosto 2001 dal Comune di Villanova di Albenga. Il TAR ha ritenuto che
il gravame era stato proposto ben oltre il termine di legge, e che nella specie
non sussistevano i presupposti per la concessione dell’errore scusabile.
Avverso la sentenza la sig.ra Menegoni ha proposto appello chiedendone la riforma.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio, mentre si è costituito il
sig. Werber Braun proprietario confinante con il fondo interessato al preteso
abuso.
Alla pubblica udienza del 17 giugno 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello pone il quesito circa la possibilità giuridica di considerare notificato tardivamente per errore scusabile, e quindi ricevibile, il ricorso di primo grado, in relazione alle circostanze particolari che hanno caratterizzato la vicenda esposta dall’appellante.
In particolare si assume che l’appellante, cittadina austriaca, non è in grado di leggere un documento scritto in lingua italiana, e, pur confermando di aver ricevuto l’ingiunzione alla demolizione il 3 luglio 2001, non ebbe modo di rendersi conto del contenuto dello stesso, né immediatamente, né in tempo successivo, perché il documento andò smarrito il giorno stesso del ricevimento.
Il ricorso pertanto è stato proposto quando, dagli atti relativi alla diversa vicenda processuale concernente la mancata concessione della sanatoria, l’interessata ha appreso dell’esistenza dell’ordine di demolizione notificato il 3 luglio 2001.
L’appellante lamenta che la decisione impugnata non abbia tenuto conto di tali circostanze e negato la remissione in termini.
Le censure mosse alla decisione non possono essere condivise.
Va ricordato che secondo l’insegnamento costante della giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile, che consente la rimessione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è necessario che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della legge, dalla novità della questione, ovvero dall’oscillazione della giurisprudenza, circostanze tutte che devono essere accertate prudentemente dall’interprete per verificare la diligenza del ricorrente nel prendere conoscenza degli atti da impugnare. In altri termini la giurisprudenza esclude che l’errore scusabile, pur essendo istituto di applicazione generale, possa essere utilizzato per eludere il termine di decadenza per la proposizione del ricorso (Cons. St., Sez. IV, 13 settembre 2001 n. 4791; Sez. VI, 23 ottobre 2001 n. 5567; Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3681; Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5315).
Nella fattispecie in esame non è possibile ricondurre il mancato rispetto del termine di proposizione del ricorso ad una circostanza oggettivamente presente nel mondo delle relazioni giuridiche, idonea ad impedire la percezione dell’insorgere dell’onere di tutela giurisdizionale. L’impossibilità di apprendere il contenuto del documento per ignoranza della lingua italiana, e il successivo smarrimento del documento medesimo, rappresentano evenienze comunque imputabili all’appellante, la quale ha omesso di cautelarsi, con la diligenza e gli accorgimenti del caso, dai rischi connessi alla propria situazione di difficoltà di comunicare con l’ambiente giuridico amministrativo nel quale si trovava ad operare.
In conclusione l’appello deve essere rigettato.
La spese possono essere compensate