CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - Sentenza 20 ottobre 2003
n. 6445
Pres. Trotta Est. Barbagallo; Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero per le
politiche agricole e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri ( Avvocatura
generale dello Stato De Felice) c. Martire Raimondo & C. s.n.c. (avv. Renato
Magaldi) Regolamento di competenza
1 - Giustizia amministrativa – competenza TAR – riparto – provvedimento individuale che ha effetti sull’intero territorio nazionale – competenza del TAR Lazio – fattispecie di assegnazione di concessione di scommesse ippiche.
1 - E’ competente il TAR locale sull’impugnativa di un provvedimento che investe la sfera di interessi di un singolo concessionario di scommesse ippiche solo con riferimento al ristretto ambito territoriale in cui opera. L’atto impugnato, pur essendo stato emanato da organo centrale, è diretto solo alla società ricorrente e contiene l’invito a produrre, ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali osservazioni in merito alla procedura di ricognizione e successiva riassegnazione delle concessioni; inoltre, e’ irrilevante la circostanza che sia stata impugnata anche una nota ministeriale, se tale nota si limiti ad comunicare alle associazioni di categoria dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse, che l’amministrazione stava valutando le modalità più idonee per la riattribuzione di concessioni.
FATTO
Con ricorso al T.A.R. per la Campania, di Napoli,
notificato in data 6 febbraio 2003, la società in epigrafe specificata ha impugnato
la nota dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 13 dicembre 2002,
concernente la riassegnazione delle concessioni per l’esercizio delle scommesse
ippiche rinnovate ai sensi dell’art. 25 DPR n. 169 del 1998, la nota 4 novembre
2002, chiedendo anche l’accertamento del diritto al mantenimento del rapporto
concessorio già instaurato e, in via gradata, il risarcimento dei danni subiti
e subendi per effetto dell’eventuale illegittima decadenza/risoluzione dal rapporto
medesimo. D I R I T T O
1. L’istanza è rituale, perché tempestivamente notificata e
depositata nei termini di legge. 2. Nel merito, l’istanza è infondata.
Le Amministrazioni intimate, nel costituirsi in giudizio, hanno proposto regolamento
di competenza, con atto notificato alla controparte in data 15 marzo 2003 e
depositato in data 31 marzo 203 presso il T.A.R. adito, deducendo che sono stati
impugnati atti emessi da un’autorità centrale dello Stato aventi efficacia su
tutto il territorio, di talché deve essere ritenuto competente il T.A.R. del
Lazio.
La società, originaria ricorrente, si è costituita in questa fase del giudizio,
eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’istanza perché tardivamente
depositata, e, nel merito, la sua infondatezza.
L’istanza è stata trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 15 luglio
2003.
L’eccezione di improcedibilità sollevata dalla società sul rilievo che la domanda
di regolamento sarebbe tardiva perché depositata presso il Consiglio di Stato
oltre il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima notificazione, è infondata.
Com’è noto, infatti, l’istanza di regolamento preventivo di competenza, ancorché
rivolta al Consiglio di Stato, deve essere depositata presso la Segreteria del
TAR davanti al quale pende il giudizio, configurandosi come atto del processo
di primo grado, con natura di eccezione, che determina nel Presidente il potere-dovere
di verificare se sussista o meno l’adesione della controparte e di adottare
i provvedimenti consequenziali.
Questa conclusione, alla quale la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
era pervenuta in vigenza del testo originario dell’art. 31 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, è rafforzata dall’art. 9, comma 4 della legge 221 luglio 2000,
n. 205, che ha previsto, in caso di mancato accordo delle parti sul TAR competente,
un previo giudizio di sommaria delibazione sulla manifesta infondatezza dell’istanza.
Il provvedimento impugnato, difatti, investe la sfera di interessi del singolo
concessionario che ne è destinatario, il quale svolge l’attività di raccolta
delle scommesse solo con riferimento al ristretto ambito territoriale in cui
opera.
L’atto impugnato in primo grado, pur essendo stato emanato da organo centrale,
è diretto solo alla società ricorrente e contiene l’invito a produrre, ai sensi
dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eventuali osservazioni in merito
alla procedura di ricognizione e successiva riassegnazione delle concessioni,
di talchè non possono sorgere dubbi sul fatto che il medesimo abbia efficacia
limitata al territorio del TAR periferico.
A questa conclusione non è di ostacolo il fatto che sia stata impugnata anche
la nota 4 novembre 2002, perché detta nota si limita ad invitare le associazioni
di categoria dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle
corse dei cavali, di comunicare agli interessati che l’amministrazione stava
valutando le modalità più idonee per la riattribuzione delle 329 concessioni
rinnovate senza gara.
Si tratta, quindi, di atto che non contiene statuizioni di sorta e non riveste
natura provvedimentale.
L’efficacia del provvedimento non è, pertanto, estesa all’intero territorio
nazionale, ma è circoscritta all’ambito territoriale del TAR periferico, del
quale va affermata la competenza a decidere sull’impugnativa.
La reiezione dell’istanza di regolamento comporta la condanna dell’amministrazione
al pagamento in favore della società delle spese e onorari di questa fase, secondo
la regola della soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo.