CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV - sentenza
20 ottobre 2003 n. 6488
Pres.f.f. Barberio Corsetti Est. Poli MINISTERO DELLA DIFESA
( AVVOCATURA GEN. STATO contro LOIODICE e altri ( Avv. PIETRO QUINTO) Annulla
TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 6434/2002
Stipendi, assegni ed indennita’ – personale delle Forze armate aventi grado inferiore a quello di colonnello - indennita’ perequativa – anni 2000 e 2001 – diritto – esclusione
Al personale non dirigente delle FF.AA. (ufficiali aventi grado inferiore a quello di colonnello), e delle qualifiche equiparate dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile, non spetta l’indennità perequativa di cui ai d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001, per gli anni 2000 e 2001.
considerato che la controversia verte sul riconoscimento
del diritto degli ufficiali con grado inferiore a quello di colonnello (non
equiparati alla dirigenza) a vedersi corrisposta l’indennità perequativa liquidata
dai d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001, per gli anni 2000 e 2001;
preso atto che i su richiamati decreti liquidano l’indennità per cui è causa
esclusivamente al personale che riveste i gradi di colonnello e brigadiere generale
delle FF.AA. e qualifiche equiparate dei Corpi di polizia ad ordinamento civile
e militare;
rilevato che i decreti in esame – di cui è indiscutibile la natura di atti non
regolamentari aventi funzione meramente liquidativa di crediti retributivi -
sono stati adottati in puntuale esecuzione della normativa primaria, nel rispetto
del principio di copertura finanziaria sancito dall’art. 81 Cost., con esclusivo
riferimento al personale che riveste i gradi di colonnello, brigadiere generale
ed equiparati;
che l’art. 19, co. 4, l. n. 266 del 1999, nel rispetto dell’ammontare massimo
delle risorse disponibili per il personale dirigenziale non contrattualizzato
individuate dalla legge finanziaria per il triennio 2000 – 2002, attribuisce
al personale dirigenziale non contrattualizzato il trattamento economico perequativo
previsto dall’art. 24, co. 4 e 5, d.lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 24, co. 4
e 5, d.lgs. n. 165 del 2001), menzionando espressamente colonnelli, brigadieri
generali e qualifiche equiparate;
che il personale dirigente non contrattualizzato, militare ed equiparato, gode
di un regime di spiccata autonomia quanto all’individuazione del trattamento
economico globale ed ai meccanismi perequativi, come si evince dal tenore letterale
degli artt.: 1, d.lgs. n. 193 del 30 maggio 2003; 1, co. 1 lett. a), d.P.R.
13 giugno 2002, n. 163; 24, co. 1, l. n. 448 del 1998, e 2, co. 1 e 5, l. n.
216 del 1992; in ogni caso nel rigoroso rispetto delle compatibilità economiche
generali (art. 2, co. 7, l. n. 216 cit., e art. 24, co. 6, l. n. 448 cit.);
che sotto tale angolazione deve ritenersi vigente <<. . . la regola secondo
cui il trattamento economico accessorio del personale dirigenziale non è corrisposto
in relazione allo status, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito
con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa
e di gestione >> (cfr. Corte cost., 17 luglio 2001, n. 254);
che la norma sancita dall’art. 43, co. 22 e 23, l. n. 121 del 1981 nella versione
originaria – secondo cui ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 o
25 anni, è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente o dirigente
superiore – e quella corrispondente prevista per gli ufficiali delle FF.AA.
dall’art. 5, l. n. 231 del 1990, non può essere interpretata come meccanismo
di rinvio dinamico perpetuo, a eventi futuri ed indeterminati, afferenti a miglioramenti
economici di qualsiasi natura, in modo avulso dal regime giuridico della dirigenza;
che tale particolare meccanismo di rinvio si traduce in uno specifico beneficio
di categoria non rientrante nella normale progressione economica (cfr. Corte
dei Conti, 23 febbraio 1989, n. 2093);
ritenuto, pertanto, che le misure perequative del trattamento economico contenute
nei decreti in esame riguardino ben individuate categorie di ufficiali superiori
e ufficiali generali in servizio attivo, e sono riferibili ai soli emolumenti
spettanti a decorrere dal 1 gennaio 2000 in relazione ai fondi stanziati a tal
fine per il triennio 2000 – 2002 in base agli artt. 19, l. n. 266 cit., e 19,
l. n. 488 cit. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2002, n. 1784\2001);
che allorquando la legge ha voluto fare riferimento, per finalità perequative
interne (nell’ambito del medesimo settore) ed esterne (fra Corpi di polizia
e FF.AA.), non allo stipendio ma al complessivo trattamento economico dei dirigenti
dei Corpi di polizia e delle FF.AA., sono state introdotte nell’ordinamento
precise norme, come si è verificato, successivamente all’adozione dei contestati
d.P.C.M., ad opera dell’art. 1, l. n. 295 del 30 dicembre 2002 – recante la
novella all’art. 5, l. n. 231 cit. - che ha limitato però, espressamente, la
decorrenza degli effetti economici e giuridici al 1 gennaio 2002;
ritenuto, conclusivamente, che l’appello debba essere accolto, ma che, a cagione
della parziale novità della questione, possano compensarsi integralmente fra
le parti le spese di lite.