CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, decisione
21 ottobre 2003 n. 6535
Pres. Quaranta, Est. Marchitiello; Di Bartolomei Giancarlo
(Avv. Antonio Funari) c. Azienda U.S.L. Roma E (Avv. Delio Longaroni).
Stipendi, assegni ed indennita’ – sanitari – indennita’ medico specialistica – diritto – presupposti.
Dall’art. 116, c.1, D.P.R. n°384/1990 (che ridetermina indennità medico specialistica del personale medico al quale sia affidata la responsabilità di un settore all’interno della organizzazione divisionale o dipartimentale, a decorrere dal 1.12.1990), emerge che l’indennità spetta retroattivamente, a partire, cioè, dal 1.12.1990, purché a tale data il personale fosse già in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la responsabilità di un settore o di un modulo, anche se il relativo, formale conferimento sia conseguito successivamente a tale data. La corresponsione della indennità nella nuova misura ex art. 116 c.1 D.P.R. cit. non è correlata, pertanto, per il periodo che va dal 1.12.1990 alla data del conferimento alla responsabilità di un settore o di un modulo, all’effettiva formale attribuzione di detta responsabilità ovvero all’assunzione di fatto di tale responsabilità (nel caso di specie il collegio ha accolto una richiesta d’indennità medico-specialistica con decorrenza dal 1.12.1990, per un medico dichiarato vincitore di selezione per modulo sanitario con graduatoria del giugno 1994, annullata nel 2000).
FATTO
Il Dott. Giancarlo Di Bartolomei aveva impugnato
la deliberazione della U.S.L. RM/11 (successivamente Azienda U.S.L. RM E) del
24.6.1994, n. 1100, di approvazione della graduatoria delle selezioni per il
conferimento di 28 moduli, nella parte in cui il modulo di Endocrinologia non
gli era stato attribuito.
Il Dott Di Bartolomei, che aveva conseguito punti 29,337, era stato preceduto
dal Dott. Vincenzo Giammarco, che aveva conseguito punti 29,599. Con la sentenza
del T.A.R. del Lazio, 1^ Sezione, n. 8051/2000 il ricorso veniva accolto.
Il Dott. Di Bartolomei, previa diffida, ricorreva nuovamente al T.A.R. del Lazio
per l’esecuzione della predetta sentenza.
Nelle more del giudizio, l’Azienda U.S.L. RM/E, con la deliberazione del 23.10.2001,
n. 1173, attribuiva al Dott. Di Bartolomei il modulo di Endocrinologia e provvedeva
a liquidargli la relativa indennità, nella misura di cui all’art. 116 del D.P.R.
28.11.1990, n. 384,con decorrenza dal 24.6.1994 e non a decorrere dal 1.12.1990,
come richiesto dall’interessato.
Il T.A.R. del Lazio, III Sezione bis, con la sentenza del 17.10.2002, n. 8851,
ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte in cui il ricorrente aveva
chiesto l’esecuzione del giudicato relativamente al conferimento del modulo
e al pagamento della indennità a decorrere dal 24.6.1994 e lo rigettava nella
parte in cui l’interessato aveva chiesto l’indennità anche per il periodo antecedente
il 24.6.1990.
Il Dott. Di Bartolomei appella la sentenza nella parte a sè sfavorevole. L’Azienda
U.S.L. Roma E si è costituita, opponendosi all’accoglimento dell’appello. Alla
pubblica udienza del 20.6.2003 l’appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Dott. Giancarlo Di Bartolomei appella la
sentenza del 17.10.2002, n. 8851, con la quale la III Sezione del T.A.R. del
Lazio, in sede di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza dello stesso
T.A.R. n. 8051/2000, ha respinto la sua richiesta diretta ad ottenere l’indennità
medico-specialistica nella misura di cui all’art. 116 del D.P.R. 28.11.1990,
n. 384, con decorrenza dal 1.12.1990.
Il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 8051/2000, in accoglimento del ricorso
proposto dal Dott. Di Bartolomei, aveva annullato la deliberazione del 24.6.1994,
con la quale la ex U.S.L. RM/11 aveva conferito il modulo di endocrinologia
nella I Divisione medica dell’Ospedale S. Spirito al Dott. Vincenzo Giammarco
anziché al ricorrente.
In esecuzione di tale sentenza, la U.S.L. aveva liquidato al Dott. Di Bartolomei
la indennità medico specialistica nella misura stabilita dall’art. 116 del D.P.R.
28.11.1990, n. 384, con decorrenza dalla data della deliberazione annullata
del 24.6.1994.
L’appello, con il quale il Dott. Di Bartolomei, reitera la sua domanda diretta
ad ottenere la predetta indennità a decorrere dal 1.12.1990 e non dal 24.6,1994,
è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Il citato art. 116 del D.P.R. n. 384 del 1990, al comma 1, stabilisce, per quanto
qui interessa, che: “... nei confronti del personale medico e veterinario di
ruolo appartenente alla posizione intermedia, al quale con atto formale dell’ente,
previa selezione, sia affidata la responsabilità di un settore o di un modulo
organizzativo o funzionale all’interno della organizzazione divisionale o dipartimentale...
a decorrere dal 1.12.1990 l’indennità medico specialistica è rideterminata in
Lire 3.360.000 annue lorde...”
Il comma 5 dello stesso art. 116, a sua volta, dispone che: “nella prima applicazione,
la decorrenza del beneficio di cui al comma 1 è fissata al 1 dicembre 1990 per
i dipendenti medici e veterinari interessati in possesso dei requisiti richiesti
alla medesima data, ancorché l’affidamento formale delle funzioni previste dal
comma 1 sia intervenuto successivamente”. Dalla lettura di tali disposizioni
emerge in modo chiaro, che l’indennità medico specialistica nella misura da
essa stabilita, spetta ai medici e veterinari delle qualifiche intermedie, nella
prima attuazione della norma, retroattivamente, a partire cioè, dal 1.12.1990,
purché, a tale data, fossero già in possesso dei requisiti richiesti per ottenere
la responsabilità di un settore o di un modulo, anche se il relativo, formale
conferimento – preceduto da selezione – sia conseguito successivamente a tale
data.
La corresponsione della indennità nella nuova misura non è correlata, pertanto,
per il periodo che va dal 1.12.1990 alla data del conferimento della responsabilità
di un settore o di un modulo, alla effettiva formale attribuzione di detta responsabilità
ovvero all’assunzione di fatto di tale responsabilità.
Ne consegue che al Dott. Di Bartolomei, al quale avrebbe dovuto essere conferita
la responsabilità del modulo di endocrinologia al posto del Dott. Giammarco
per essere risultato primo nella graduatoria della relativa selezione (a seguito
della sentenza del T.A.R.) avrebbe dovuto essere corrisposta la indennità medico
specialistica nella entità stabilita dall’art. 116, comma 1, del D.P.R. n. 384
del 1990, che avrebbe ricevuto se fosse stato dichiarato vincitore della selezione
a tempo debito.
La indennità nella nuova misura stabilita dalla norma sopra riportata del resto
è stata assegnata al Dott. Giammarco a decorrere dal 1.1.1990 sebbene questi
si fosse classificato al primo posto nella selezione solo nel 1994 (con la deliberazione
della U.S.L. del 26.4.1994, n. 1120, annullata dal T.A.R.).
Tale indennità, invero, contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., non presuppone
affatto un precedente servizio presso il Presidio del modulo da conferire (se
deve interpretarsi in tal senso l’obiezione del T.A.R. che ha respinto la pretesa
del Dott. Di Bartolomei sul rilievo che questi dal 1990 al 1994 era in servizio
presso altro Presidio ospedaliero).
L’indennità di cui trattasi, come si è rilevato, consegue ad una selezione alla
quale evidentemente possono partecipare tutti i medici di qualifica intermedia
specialisti nella disciplina attinente al settore o al modulo da conferire indipendentemente
dalla loro sede di servizio.
Si rivela erroneo, sotto tale profilo, anche altro rilievo del T.A.R., che vorrebbe
dedurre dalla circostanza che la disposizione di cui all’art. 116 in parola
contempla l’affidamento della responsabilità dei settori o dei moduli “all’interno
dell’organizzazione divisionale o dipartimentale” un appiglio per escludere
il riconoscimento della indennità in parola al Dott. Di Bartolomei sempre per
il fatto che questi prestava servizio presso altro Presidio ospedaliero.
In conclusione, pertanto, la sentenza appellata deve essere riformata e, per
l’effetto, deve accogliersi il ricorso per l’esecuzione della sentenza del T.A.R.
del Lazio del 10.10.2000, n.8051/2000 e condannare l’Azienda U.S.L. RM/E al
pagamento in favore del Dott. Di Bartolomei della indennità medico-specialistica
nella misura stabilita dall’art. 116 del D.P.R. n. 384 del 1990, anche per il
periodo 1.12.1990-24.6.1994, con interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese dei due gradi del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono
compensarsi fra le parti.