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Giurisprudenza
n. 10-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, decisione 23 ottobre 2003 n. 6549
Pres. Salvatore, Est. Leoni; Ministero della Giustizia (Avv.ra gen. Stato) c. Massimino Lorenzo Rosario (n.c.).

1 - Giustizia amministrativa – competenza TAR – esclusione da concorsi su base nazionale – competenza del TAR ove si svolga l’ulteriore fase concorsuale – fattispecie di concorso in magistratura – competenza TAR Lazio.

1 - I provvedimenti che comportino l’esclusione da concorsi pubblici su base nazionale, ancorché adottati da un organo centrale dello Stato, sono giudicati dal TAR nella cui circoscrizione deve svolgersi l’ulteriore fase concorsuale dalla quale il ricorrente è stato escluso: cio’ per assicurare che il contenzioso relativo ad un pubblico concorso sia concentrato presso il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento del concorso. (fattispecie di concorso per uditore giudiziario, per il quale e’ competente il T.A.R.Lazio)

 

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria- sezione di Reggio Calabria, il sig. Massimino Lorenzo Rosario ha impugnato il provvedimento di esclusione dalle prove scritte di concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 12/03/2002 e di ogni atto presupposto, ivi compreso il bando di concorso.
L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con atto regolarmente notificato alla controparte in data 9 gennaio 2003 e depositato in data 13 gennaio 2003 presso il T.A.R. Calabria- sezione di Reggio Calabria, deducendo che sono stati impugnati atti promananti da un’Autorità centrale, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, di talché deve essere ritenuto competente il T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art.31, comma terzo, della L.6 dicembre 1971 n. 1034.
Mancando l’adesione dell’ altra parte e ritenendo il T.A.R. la non manifesta infondatezza della eccezione formulata, gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato per la definizione del regolamento.

2. L’istanza è rituale, perché tempestivamente notificata e depositata nei termini di legge. Nel merito, l’istanza di regolamento di competenza è fondata.
In proposito, vanno ricordate le più recenti pronunzie rese dalla Sezione in sede di esame di controversie ad analogo contenuto (cfr. tra le altre dec. N. 1592/02 e 2941/01) nelle quali si è avuto cura di precisare che per i provvedimenti che comportino l’esclusione da concorsi pubblici su base nazionale, ancorché adottati da un organo centrale dello Stato, la competenza è del Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione deve svolgersi l’ulteriore fase concorsuale dalla quale parte ricorrente è stata esclusa.
Nel caso in esame, il provvedimento contestato è stato posto in essere da un organo centrale dello Stato in relazione ad un concorso pubblico su base nazionale (quello di uditore giudiziario) ed ha comportato l’esclusione da una fase concorsuale da espletarsi a Roma, con l’effetto immediato di impedire la partecipazione alla detta procedura selettiva nel luogo in cui la stessa è destinata ad avere luogo, vale a dire detta città.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art.3, ultimo comma, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, va ritenuto competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, come indicato dall’Amministrazione della giustizia. Tale soluzione appare, del resto, conforme alla esigenza di assicurare che il contenzioso relativo ad un pubblico concorso sia concentrato presso il T.A.R. nella cui circoscrizione ha sede l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola , la sede di detta Autorità con il luogo di espletamento del concorso (Cons. St., IV Sez., n. 2925/2000; n. 430/999; 1592/02).

3. In conclusione, come già precisato, l’istanza dell’Avvocatura dello Stato va accolta e, per l’effetto, deve dichiararsi la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Quanto alle spese di lite, in ordine alle stesse il Collegio ritiene che debbano, come di consueto, seguire la soccombenza ed essere liquidate come da dispositivo.

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