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Giurisprudenza
n. 10-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, decisione 23 ottobre 2003 n. 6552
Pres. Pres. Salvatore, Est. Rulli; Ministero della Difesa (Avv.ra gen. Stato) c. Antonio Buonansegna (Avv. Rocco Brienza).

1 - Giustizia amministrativa – competenza TAR – riparto – provvedimento individuale che ha effetti sull’intero territorio nazionale – competenza del TAR Lazio – fattispecie di diniego di dispensa militare.

1 - E’ competente il T.A.R. Lazio a conoscere dell’impugnazione del provvedimento di diniego di dispensa dal compiere il servizio militare con conseguente cartolina precetto, dal momento che, pur trattandosi di un provvedimento a destinatario individuale, il mancato riconoscimento della dispensa ed il conseguente obbligo di prestare servizio militare – in nessun modo localizzabile – espletano i propri effetti sull’intero territorio nazionale riflettendosi direttamente sulla composizione del contingente di leva.

 

FATTO

Con ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, il sig. Buonansegna impugnava la determinazione ministeriale in epigrafe meglio precisata con la quale veniva respinta l’istanza di dispensa dal compiere il servizio militare da lui avanzata ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 504 unitamente alla cartolina precetto del 10 giugno 2002, a lui notificata solo in data 10 febbraio 2003.
Con atto notificato il 6 marzo 2003, il Ministero della Difesa ha eccepito l’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. chiedendo che sia dichiarato, quale giudice competente, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e ciò sul rilievo che il provvedimento impugnato e gli atti ad esso preordinati e successivi sono stati posti in essere da organi centrali dello Stato e non presentano efficacia territorialmente limitata.
In mancanza di adesione di parte ricorrente il fascicolo, previa sommaria delibazione di non manifesta infondatezza dell’istanza, è stato trasmesso a questo Consiglio a cura dell’organo di originaria preposizione del ricorso.

DIRITTO

1. L’istanza per il regolamento di competenza proposta dall’Avvocatura dello Stato è fondata e va accolta.
Ed invero con il ricorso presentato innanzi ai primi giudici il sig. Buonansegna ha impugnato, unitamente alla cartolina-precetto, un provvedimento di un organo centrale dello Stato (il Ministero della Difesa) la cui efficacia si estende a tutto il territorio nazionale. Infatti, pur trattandosi di un provvedimento a destinatario individuale, il mancato riconoscimento della dispensa ed il conseguente obbligo di prestare servizio militare - in nessun modo localizzabile - espletano i propri effetti sull’intero territorio nazionale poiché si riflettono direttamente sulla composizione del contingente di leva.
Pertanto l’impugnativa dei detti provvedimenti rientra nella competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi dell’art. 3, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
E, sul punto, l’orientamento della giurisprudenza è ormai costante. 2. Da quanto detto consegue che l’istanza dell’Avvocatura della Stato va accolta e, per l’effetto, deve dichiararsi la competenza di detto Tribunale. Le spese e gli onorari della presente fase del giudizio, che si liquidano in dispositivo, si pongono a carico della parte soccombente.

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