CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - decisione,
27 ottobre 2003 n. 6669
Pres. Trotta, Est. Mollica; Ministero dell'Economia e delle
Finanze (Avv.ra gen.Stato) c. M. (avv. Fabio Lanni).
1 - Concorso - accertamenti medici – sindacabilita’
2 - Concorso - accertamenti medici – elementi discordanti – valutabilita’ - diluizione nel tempo – rilevanza – limiti
1 - Le valutazioni espresse dall’amministrazione militare in visite mediche di arruolamento, sono sindacabili qualora emergano elementi di dubbio
2 - In una procedura di accesso ad impiego, il giudice puo’ sindacare l’esito di visite mediche tenendo conto delle risultanze degli accertamenti effettuati sia in tempi diversi (salva l’esigenza di par condicio), sia in ragione della natura del requisito di accertamento. (Nel caso di specie si discuteva dell’ “indice di massa corporea” di un aspirante allievo finanziere, oscillante nel tempo in varie visite effettuate: il giudice ha disposto una verificazione e dato rilievo, nel dubbio, ad un diverso elemento, cioe’ al perimetro toracico).
FATTO
M., aspirante all'arruolamento quale allievo
finanziere nel Corpo della Guardia di Finanza per l'anno 2001, veniva giudicato
non idoneo dall'apposita Sottocommissione di visita medica in data 19.4.2001
e, in esito a visita di revisione, in data 20.4.2001, per I.M.C. inferiore al
minimo consentito (IMC= 19,06).
Il ricorso giurisdizionale proposto avverso tale giudizio dinanzi al T.A.R.
del Lazio veniva accolto a seguito di accertamenti medico-legali effettuati
presso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli
studi di Roma "La Sapienza" in data 19 novembre 2001, dai quali risultava un
I.M.C. pari a 21,442, superiore al minimo richiesto (20).
La sentenza del primo giudice viene impugnata dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, che ne deduce l'erroneità per i seguenti motivi:
1. Gli apprezzamenti tecnici della P.A. relativi alla valutazione dell'idoneità psico-fisica di un candidato a pubblico concorso non sono sindacabili in sede di legittimità con riferimento ai loro contenuti;
2. L'esclusione del M. è avvenuta in applicazione dei parametri di cui al D.M. 17.5.2000;
3. Non risponde al vero che la verificazione sanitaria disposta con ordinanza T.A.R. n. 693/2001 è favorevole al ricorrente;
4. La sussistenza dei requisiti di idoneità fisica richiesti dal bando va verificata all'atto delle prove, al fine di ottenere una parità di trattamento per tutti i candidati;
5. Non rilevano le visite effettuate presso strutture sanitarie esterne, che ignorano i parametri di idoneità richiesti per l'arruolamento in una Amministrazione militare ed essendo le Sottocommissioni mediche gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui trattasi;
6. L'adeguatezza della motivazione del provvedimento
impugnato in 1° grado scaturisce dalle risultanze dell'istruttoria.
Resiste il M. con memoria di costituzione e sostiene diffusamente l'infondatezza
della prospettazione dell'appellante.
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2003 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze propone appello in ordine alla sentenza di T.A.R. specificata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di M. avverso il giudizio di non idoneità all'arruolamento quale allievo finanziere per I.M.C. (indice di massa corporeo) inferiore al minimo consentito.
2. Va in primo luogo affermata la sindacabilità delle valutazioni relative alla idoneità psico-fisica del candidato laddove essa attenga ad elementi di fatto: ed in tale ambito si muove la odierna verifica di legittimità operata dal Collegio.
3. Non è in discussione che l'esclusione del
M. sia avvenuta in applicazione degli incontestati parametri ex D.M. 17.5.2000;
nè può non convenirsi che, in linea di principio, la sussistenza dei requisiti
di idoneità debba essere verificata al momento delle prove, per evidenti esigenze
di par condicio.
Tale assunto non preclude peraltro al giudice, in presenza di elementi che possano
far dubitare della correttezza, nei limiti indicati, della verifica di idoneità
effettuata dall'Amministrazione in sede di visita medica, di tenere adeguatamente
conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in
tempi diversi rispetto alle prove medesime, ed anche in ragione della natura
del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento.
E va allora rilevato che il M. è stato sottoposto dall'Amministrazione ad una
prima visita in data 19 aprile 2001, che ha fatto registrare un indice di massa
corporea (I.M.C.) di 18,3, a fronte di un limite minimo, utile per il reclutamento
di 20.
Ma, già in sede di visita di revisione, richiesta dall'interessato ed effettuata
appena il giorno successivo (20.4.2001), risultava, addirittura, un indice di
19,06.
Nell'arco di poche ore l'indice varia, quindi, di quasi 1 punto: il che è indicativo
della incongruità e della non attendibilità della verifica dell'Amministrazione.
Se ciò è vero, non può non essere considerato, in un quadro d'assieme, anche
l'esito della visita di parte, che segue in stretta successione temporale (18
maggio 2001) e che si attesta sul valore di 21.
Con ciò non si intende sostenere che le risultanze della visita di parte debbano
ritenersi prevalenti rispetto a quelle della apposita Sottocommissione; ma non
può essere ignorato che essa costituisce un ulteriore elemento a supporto della
tesi della inattendibilità dell'esame effettuato dall'ufficio sanitario militare.
In realtà, l'accertamento medico che ne occupa non comporta particolari valutazioni
di carattere sanitario, ma è basato sulla esclusiva verifica oggettiva di elementi
di fatto: alla stregua del precitato decreto ministeriale, infatti, l'indice
di massa corporea è la risultante del rapporto tra il peso corporeo (p) in chilogrammi
e l'altezza (h) in metri elevata al quadrato secondo la seguente formula: IMC
= p/(h x h).
Sostenere che un accertamento siffatto involga valutazioni peculiari dell'ordinamento
militare, con conseguente attribuzione alle Sottocommissioni della qualificazione
di "unici organi abilitati" appare allora tesi assolutamente destituita di fondamento.
L'inattendibilità del controverso giudizio sanitario non può non trovare ulteriore
riscontro - sempre in un quadro d'assieme - nella verificazione disposta dal
primo giudice che, effettuata ad appena cinque mesi di distanza dalla visita
dell'organo militare, e quindi in un ragionevole contesto di prossimità, fa
registrare un indice di ben 21,442, alla stregua di un rilevato aumento (nella
prospettazione dell'appellante) ponderale di addirittura otto chilogrammi.
E non può essere seguita sul punto la difesa dell'Amministrazione laddove afferma
che la verificazione sanitaria disposta dal T.A.R. non è favorevole al M.: ciò,
singolarmente, alla stregua della sola relazione predisposta dall'ufficiale
medico presente alla verificazione, che non concorda con le conclusioni del
Collegio medico nominato dal giudice di primo grado in ragione del criterio
della verifica del possesso del requisito esclusivamente al momento della visita
presso il Centro di reclutamento e che, peraltro, richiama l'esito della sola
visita in data 19 aprile 2001 (I.M.C.: 18,3) tacendo l'esito della visita di
revisione effettuata il giorno successivo (I.M.C.: 19,06).
Tale punto richiede un'ulteriore osservazione.
Può certamente discutersi sulla portata della prescrizione ex D.M. 17.5.2000
- laddove (art. 1) stabilisce che "nei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo
sarà valutato per l'adozione del provvedimento medico legale di riforma il perimetro
toracico, i cui valori non possono essere inferiori ai valori minimi indicati
in tabella per ciascuna altezza" - con riguardo alla individuazione, in concreto,
dei casi dubbi con I.M.C. al limite minimo".
Sembra peraltro al Collegio che, nella specie, la prossimità del valore di 19,06
a quello utile di 20 ed i "dubbi" che il differente esito di due successivi
accertamenti degli organi sanitari militari a distanza di appena un giorno (18,3
e 19,06) avrebbe dovuto ingenerare negli organi stessi, avrebbero dovuto ragionevolmente
orientare l'Amministrazione per l'applicazione della precitata disposizione
ex art. 1.
Sotto altro profilo, va solo marginalmente rilevato che la non univocità delle
risultanze dell'istruttoria non ridonda certamente sulla ritenuta (dall'Amministrazione)
adeguatezza della motivazione.
4. In conclusione, il ricorso in appello proposto
dal Ministero dell'Economia deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.