CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
3 novembre 2003 n. 6845
Pres. Quaranta, Est. Pullano B.P. (Avv. Francesco M. Alessi)
contro il Comune di Tagliole (Avv. Ranieri Felici), Z.. (annulla T.A.R.Marche
4.6.1997 n. 477).
PUBBLICO IMPIEGO - ASSUNZIONE - REQUISITI - SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE – DOCUMENTAZIONE AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE – NECESSITA’
Il requisito della sana e robusta costituzione richiesto dal bando di concorso in funzione della attitudine del lavoratore a svolgere le proprie mansioni, deve sussistere al momento dell'assunzione. Non e’ quindi sufficiente un certificato attestante tale idoneità rilasciato dall'Ufficiale Sanitario in epoca successiva alla definizione della procedura concorsuale (neL caso di specie si discuteva dell’assunzione a bidello di un invalido che solo dopo l’assunzione aveva fornito un certificato circa l’assenza di malattie e menomazioni tali da compromettere l’espletamento di specifiche mansioni).
FATTO
Il Tar Marche, con la sentenza in epigrafe,
ha respinto il ricorso proposto dall’appellante, originaria ricorrente, per
l’annullamento della delibera della G.M. di Gagliole n. 71 del 17.4.1981, con
la quale - a seguito di procedura concorsuale, cui ella aveva partecipato collocandosi
al secondo posto - era stato assegnato al controinteressato Z. il posto di bidello
presso la scuola elementare e materna comunale.
L’interessata aveva dedotto la censura di eccesso di potere, per avere l’amministrazione
appellata assegnato allo Z. il posto suddetto, pur essendo lo stesso invalido
del lavoro, con percentuale di invalidità del 54% e, quindi, non in possesso
della sana e robusta costituzione richiesta dal bando per la partecipazione
al concorso.
Il Tar ha ritenuto la censura infondata, in quanto l’amministrazione comunale
aveva posto a base del proprio operare un certificato rilasciato dall’Ufficiale
sanitario nel quale si attestava che lo Z. era esente da malattie e menomazioni
tali da compromettere l’espletamento delle specifiche mansioni di bidello.
L’appellante ha impugnato la sentenza perché basata su un erroneo presupposto,
posto che il certificato in questione era stato rilasciato dall’Ufficiale sanitario
in epoca successiva alla definizione della procedura concorsuale e alla nomina
nel posto di bidello dello Z..
L’amministrazione appellata con la memoria di costituzione ha eccepito che la
censura dedotta sarebbe inammissibile, in quanto la contestazione del certificato
avrebbe dovuto formare oggetto di motivo aggiunto nel ricorso di primo grado
ed ha, comunque, illustrato i motivi di infondatezza del gravame, evidenziando,
fra l’altro, che la sentenza sarebbe sorretta anche da una ulteriore motivazione
non messa in alcun modo in discussione dall’appellante.
D I R I T T O
Va innanzi tutto disattesa l’eccezione di inammissibilità
dell’appello sollevata dall’amministrazione resistente.
Come si è ricordato in fatto, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso
proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento di nomina a bidello
del controinteressato Z., in quanto ha ritenuto che l’amministrazione avesse
posto a base del provvedimento suddetto la certificazione, rilasciata dall’ufficiale
sanitario, attestante che egli era esente “da menomazioni fisiche che possano
compromettere l’espletamento delle specifiche mansioni di bidello”.
Secondo l’appellante la sentenza si baserebbe su un presupposto erroneo perché
il certificato in questione, depositato dal difensore del Comune di Gagliole
in prossimità dell’udienza di discussione, era stato rilasciato il 31.8.1981
e, pertanto, non poteva essere conosciuto ed utilizzato dall’amministrazione
alla data del 17.4.1981 in cui il provvedimento era stato adottato.
Ad avviso della parte appellata tale argomentazione sarebbe inammissibile non
essendo stata dedotta in primo grado con motivi aggiunti dopo la produzione
del certificato.
Al riguardo è sufficiente osservare che il documento in questione, essendo del
tutto estraneo al provvedimento impugnato, non era tale da recare alcuna lesione
all’appellante, la quale non era, quindi, tenuta a dedurre ulteriori censure.
Parimenti infondata è l’altra eccezione di inammissibilità che, a giudizio dell’appellata,
sarebbe dovuta al fatto che l’appellante non avrebbe mosso alcuna censura nei
confronti della seconda delle due motivazioni con le quali il TAR ha giustificato
la reiezione del ricorso.
Non è esatto, infatti, che si tratti di due distinte motivazioni, perché il
giudice di primo grado, dopo avere affermato che il provvedimento era sorretto
dalla certificazione di cui si è detto, ha tenuto unicamente a precisare che,
“esaminato anche il certificato INAIL, relativo all’infortunio sul lavoro subito
dal controinteressato, che ha occasionato l’invalidità in questione, non appare
illogica la valutazione tecnico-sanitaria di idoneità alle mansioni di bidello”.
Nel merito deve convenirsi con l’appellante sull’errore in cui è incorso il
TAR nel ritenere che il certificato fosse stato rilasciato dall’ufficiale sanitario
“all’epoca del superamento del concorso”, in quanto, come si è appena visto,
la determinazione di assunzione dello Z. era stata già adottata da oltre quattro
mesi sulla base dei documenti allegati dall’interessato alla domanda di partecipazione
al concorso, tra i quali non figurava il certificato suddetto, bensì due diversi
certificati, rilasciati, rispettivamente, dallo stesso ufficiale sanitario e
dall’INAIL, i quali si limitavano ad elencare le menomazioni dello Z. e nel
secondo si precisava anche ha lo Z., a causa di infortunio sul lavoro era stato
indennizzato per una riduzione della capacità lavorativa pari al 56%.
Ciò chiarito deve osservarsi che è certamente incontestabile - come affermato
nelle numerose pronunce giurisprudenziali citate dalla stessa amministrazione
appellata - che il requisito della sana e robusta costituzione, essendo richiesto
in funzione dell’attitudine del lavoratore a svolgere le mansioni corrispondenti
alla qualifica che dovrà rivestire, va valutato in maniera diversa a seconda
del servizio da espletare, ma è altrettanto indiscutibile, per le ragioni appena
viste, che, nella specie, l’accertamento in questione non è stato effettuato,
come dovuto, al momento dell’assunzione, ma giustificato successivamente, nel
corso del giudizio (v. memoria dep. il 19.2.1997), con il certificato redatto
dall’ufficiale sanitario a seguito della proposizione del ricorso (notificato
il 15.6.1981).
Deve, quindi, ritenersi che l’assunzione è stata disposta in violazione del
bando che richiedeva il requisito della sana e robusta costituzione, in quanto
in base alla documentazione allegata dallo Z. alla domanda di partecipazione
al concorso e non essendo intervenuto alcun accertamento in ordine alla possibile
idoneità dello stesso alle mansioni da espletare, egli non risultava in possesso
del requisito richiesto.
Per le ragioni suddette l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato. Le spese di entrambi
i gradi del giudizio possono essere compensate.