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n. 11-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 7 novembre 2003 n. 7119
Pres. Quaranta, Est. Deodato; Gioffrè Domenico (avv.ti Gianfranco Garancini, Luca R. Perfetti e Enrico Romanelli) c. Comune di Monza (Avv. Giuseppe Franco Ferrari) e nei confronti di Zingarelli Gabriella (n.c.).

Contratti della p.a. - incarico professionale di gestione piscina – requisiti – diploma ISEF e brevetto di istruttore FIN – validita’

In una procedura selettiva per l’affidamento di incarichi di conduzione corsi di nuoto, sono idonei sia il brevetto di istruttore rilasciato dalla FIN, sia il diploma dell’Istituto superiore di educazione fisica: non puo’ quindi ritenersi che solo il soggetto titolare del primo tipo di titolo possa partecipare alla selezione

 

 

FATTO

Con la sentenza appellata veniva respinto il ricorso proposto dal Prof. Domenico Gioffrè dinanzi al T.A.R. della Lombardia avverso la delibera in data 26 luglio 1995 con la quale la Giunta Comunale di Monza aveva provveduto a conferire gli incarichi professionali per il funzionamento delle piscine comunali del N.E.I. (centro integrato del Comune di Monza) per la stagione 1995/1996, omettendo di inserire l’istante nella graduatoria relativa al profilo di “istruttore capo-vasca”.
Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Prof. Gioffrè, criticando la correttezza della pronuncia reiettiva in merito ad ognuna delle censure con la stessa disattese, ribadendo, quindi, la sussistenza dei vizi originariamente denunciati e concludendo per la riforma della sentenza impugnata.
Il Comune di Monza difendeva, invece, la correttezza della decisione gravata, ribadiva la legittimità del proprio operato e domandava la reiezione dell’appello. Non si costituiva la Sig.ra Gabriella Zingarelli.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- E’ controversa la legittimità, sotto diversi profili, del procedimento selettivo indetto dal Comune di Monza per l’affidamento di incarichi professionali per la conduzione dei corsi di nuoto e per l’assistenza di vasca nelle piscine comunali per la stagione 1995/96, all’esito del quale il ricorrente Prof. Gioffrè è risultato secondo nella graduatoria relativa agli assistenti di vasca, mentre non è stato inserito in quella riferita agli istruttori – capi vasca, pur avendo presentato domanda per tale incarico. Nell’economia della prospettazione difensiva articolata dal ricorrente in primo grado assumeva, in particolare, valenza centrale e decisiva la contestazione relativa all’affermata illegittimità del criterio che imponeva, quale requisito di partecipazione alla selezione riservata all’incarico di istruttore di nuoto, il possesso del relativo brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (del quale l’istante era sprovvisto) e che escludeva l’equipollenza a quel titolo del diploma universitario dell’I.S.E.F. (viceversa, posseduto dall’interessato).
Il Tribunale adìto ha escluso la sussistenza dei vizi dedotti a carico della determinazione del predetto criterio sulla base del decisivo rilevo dell’inconfigurabilità dei denunciati profili di irragionevolezza nella scelta di richiedere un titolo (il brevetto di istruttore rilasciato dalla F.I.T.) che, pur non essendo strettamente necessario per lo svolgimento dell’attività di insegnamento del nuoto, si rivela idoneo ad attestare una professionalità diversa e maggiore rispetto a quella certificata dal possesso del solo diploma I.S.E.F.

2.- Con il primo motivo il ricorrente critica la correttezza di tale giudizio e ribadisce la contraddittorietà dell’approvazione del criterio controverso con il contestuale accertamento, riportato nel verbale della riunione del 13 luglio 1995, dell’idoneità del diploma I.S.E.F. ad abilitare all’insegnamento del nuoto. La censura è fondata.

2.1- Deve premettersi, in punto di fatto, che nella riunione del 29 giugno 1995, nella quale sono stati formalizzati i criteri per la stesura delle graduatorie, un componente della Commissione (tale Sig. Fossati) formulava espressamente il quesito relativo all’idoneità del diploma I.S.E.F. all’abilitazione dell’attività di insegnamento del nuoto, che nella successiva seduta del 13 luglio 1995 il Presidente della commissione dichiarava che il predetto titolo “…da accertamenti effettuati, consente di svolgere l’attività di istruttore di nuoto” e che, nella medesima riunione, nonostante tale verifica, “la commissione, a maggioranza, decide di confermare i criteri precedentemente assunti”.

2.2- Così descritto il modus procedendi seguito dalla Commissione, si osserva che, mentre l’iniziale imposizione, quale requisito di partecipazione alla selezione destinata all’affidamento dell’incarico di istruttore-capo vasca (e non come criterio di valutazione), del possesso del brevetto di istruttore rilasciato dalla F.I.N. postulava logicamente l’esclusiva idoneità di tale titolo ad attestare la legittimazione del concorrente all’espletamento dell’attività di insegnamento (posto che, altrimenti, non sarebbe stato stabilito quale condizione di accesso al concorso, ma quale parametro di giudizio del curriculum), la successiva verifica, ad opera dello stesso Presidente, dell’equipollenza al predetto titolo del diploma I.S.E.F. (e, quindi, dell’idoneità anche di tale titolo a certificare la capacità richiesta) imponeva alla commissione di argomentare esplicitamente le ragioni della conferma di un criterio (rectius: della prescrizione di un titolo di partecipazione) che, a seguito dell’accertamento verbalizzato, si era rivelato sprovvisto del suo evidente sostegno logico (e cioè l’esclusiva idoneità del brevetto F.I.N. ad autorizzare l’attività di istruzione del nuoto).
In presenza della verifica dell’equipollenza tra i due titoli ai fini della legittimazione all’espletamento dell’attività professionale oggetto dell’incarico messo a concorso (chè di questo si tratta e non di una diversa qualificazione dei concorrenti), risultava, in particolare, impedito alla commissione procedere, come ha, invece, illegittimamente deliberato, ad una mera, immotivata e, perciò, arbitraria conferma dei criteri precedentemente assunti.
Tale ultima determinazione si rivela, infatti, affetta dal denunciato vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, siccome insanabilmente contrastante con il verbalizzato rilievo dell’insussistenza del presupposto razionale della prescrizione in questione.

2.3- Né vale ad escludere il vizio così riscontrato il rilievo che la scelta di richiedere il solo brevetto F.I.N. per l’utile concorso alla selezione per l’incarico di istruttore si fonda sulla ragionevole considerazione della diversa qualificazione sottesa ai due titoli considerati.
Come già rilevato, infatti, qui non si discute della distinta capacità di insegnamento attestata da due (oggettivamente) diversi titoli (nel qual caso la relativa opzione sarebbe verosimilmente risultata immune dal vizio di illogicità), ma della differente questione del valore abilitante all’attività di insegnamento del nuoto di ciascuno dei suddetti attestati e, quindi, della legittimità dell’esclusione dalla selezione del concorrente che non ne possiede uno (nonostante il contestuale accertamento della sua idoneità a conferire l’abilitazione necessaria).

3.- Va, in definitiva, accertata l’illegittimità della procedura selettiva controversa, in quanto inficiata dall’invalida prescrizione del requisito di partecipazione, alla selezione dell’incarico professionale di “istruttore – capo vasca”, del possesso del brevetto di istruttore rilasciato dalla F.I.N.
L’idoneità di tale vizio a determinare in radice l’illegittimità di tutti gli atti della procedura ed a soddisfare integralmente l’interesse azionato dal Prof. Gioffrè consentono di giudicare assorbite tutte le altre censure dedotte dal ricorrente ed esimono, quindi, il Collegio dalla loro disamina.

4.- In accoglimento dell’appello ed in riforma della decisione appellata, va, quindi, annullata la delibera della Giunta Comunale di Monza in data 26 luglio 1995, nella parte riferita alla impugnata graduatoria relativa all’incarico di istruttore – capo vasca.

5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

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