CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza,
10 novembre 2003 n. 7134
Pres. Elefante, Est. Branca; La Piccola Grande Impresa di
Giuliani Donato (avv. Pasquale Medina) c. Comune di Copertino (avv. Angelo Vantaggiato),
Ditta Pellé Antonio (n.c.). (annulla sentenza TAR Lecce, 23 luglio 2003 n. 5247).
Contratti della p.a. – gara – offerta – indicazione in cifre e non in lettere dei prezzi unitari – principio del favor partecipationis - in presenza di ribasso percentuale - esclusione dalla gara – illegittimita’
In una gara di appalto, gli errori commessi nella redazione dell’offerta (con prezzi unitari indicati in cifre, non anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, considerata dalla Commissione stabilita a pena di esclusione) sono irrilevanti, in quanto il dato omesso e’ ricavabile con semplice operazione matematica, applicando la percentuale di ribasso indicata dal concorrente. In tal caso infatti non e’ ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, ma va accordata la preferenza al favor partecipationis.
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Nota di Fabio Gualtieri
Si ricordano i precedenti giurisprudenziali contrari
secondo i quali, quando la lettera di invito ad una gara d'appalto preveda,
in maniera chiara, a pena di esclusione, l'indicazione doppia dei prezzi unitari
per ogni categoria di lavoro e fornitura sia in lettere che in cifre, riproducendo
sostanzialmente la disposizione di cui all'art. 5 l. 2 febbraio 1973 n. 14,
è legittima l'esclusione disposta dalla commissione giudicatrice nei confronti
della concorrente che si sia limitata ad indicare i prezzi offerti solo in cifre
e non anche in lettere, come prescritto dalla lettera di gara (Consiglio Stato,
sez. V, 16 gennaio 2002, n. 215; Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 1999,
n. 141);
Nel senso di elasticizzare la richiesta in lettere ed in cifre, si ricorda invece
che la mancata indicazione in cifre del prezzo complessivo, verificabile mediante
semplice operazione matematica di sommatoria dei prezzi unitari e totali offerti
(in cifre e in lettere) per ciascuna voce, non determina alcuna irregolarità
sanzionabile con la esclusione dalla gara (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13
gennaio 2003, n. 52); inoltre, e’ giuridicamente corretto l'operato dell'ufficio
di gara che abbia ritenuto valido l'importo del ribasso, in lettere, indicato
nel documento tecnico - scheda, predisposta dall'ente appaltante e completato
dai concorrenti, che costituisce l'indiscutibile risultato aritmetico degli
analitici dati ed elementi costituenti l'offerta economica, in quanto tale idoneo
ad esprimere compiutamente l'effettiva volontà dell'impresa concorrente. Tale
dato (che, nella specie, trova riscontro anche nelle correlate indicazioni espresse
in cifre) prevale, in caso di discordanza, su quello contenuto nella dichiarazione,
in lettere, resa dal legale rappresentante dell'impresa, che rappresenta unicamente
la mera trasposizione (seppur erronea, nella specie) dei dati contenuti nella
suddetta scheda (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 9 luglio 2001, n. 469).
Sulla rilevanza degli errrori materiali, in sde di scritturazione dell’offerta,
si e’ ritenuto che non risponde a criteri logici attribuire prevalenza al prezzo
indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, qualora il contrasto
sia dovuto ad errore materiale facilmente riscontrabile (T.A.R. Sicilia Catania,
sez. I, 15 maggio 2000, n. 922; Id. sede Palermo, sez. I, 13 dicembre 1997,
n. 2111 Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1016; Cons.giust.amm.
Sicilia, 28 settembre 1998, n. 511; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 6 maggio
1997, n. 278; Consiglio Stato, sez. I, 27 maggio 1992, n. 1262).
Ai sensi dell'art. 72 comma 2 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, quando in un'offerta
nella gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. vi sia discordanza
tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l'indicazione
più vantaggiosa per la committente; peraltro, tale soluzione non può legittimamente
essere adottata quando la discordanza si verifichi per mero errore materiale
( Cons. giust. amm.va Sicilia, 28 settembre 1998, 511); ad esempio, una notevolissima
sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre
rispetto a quello espresso in lettere è chiaramente riconducibile ad evidente
errore materiale; pertanto, è affetta da eccesso di potere per illogicità l'applicazione
all'offerta medesima del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere
rispetto a quello indicato in cifre (Consiglio Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999,
n. 54; per un’ipotesi di indicazione in centesimi di un prezzo che, per sua
natura, si sarebbe dovuto esprimere in millesimi, Consiglio Stato, sez. V, 6
maggio 1997, n. 466; Id.,sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1467).
L’orientamento della V Sezione, espresso nella decisione 7134/2003, prende atto
della necessita’ di una leale collaborazione tra l’amministrazione e l’offerente,
ammettendo la correzione di meri errori materiali e l’integrazione di elementi
univoci desunti da altri punti fissi dell’offerta, non modificabili cioe’ da
parte del concorrente. Alcune possibilita’, richiamate nel corpo della decisione,
di correggere errori materiali, sono del resto gia’ codificate nell’art. 90
del d.P.R. n. 554 del 1999, sicche’, per realizzare il risultato (favorevole
all’amministrazione) di un ampliamento della platea dei concorrenti, il seggio
di gara puo’ effettuare semplici operazioni matematiche e rettificare errori
evidenti.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata,
è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani
Donato avverso i provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa
l’offerta della ditta Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa
Pellé l’appalto di lavori di sistemazione stradale.
La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata
a seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.
Con l’appello la ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza
sia riformata.
Il Comune di Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l’esame della domanda
di sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti, tratteneva la causa
per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16,
della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205
del 2000.
DIRITTO
L’appello è fondato.
L’offerta, la cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio
dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile
perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in
lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la Commissione
ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L’avviso, fatto proprio dalla sentenza di primo grado, non può essere condiviso
alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.
Merita di essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554
del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6,
il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato
dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l’offerta
(comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi
unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima
(Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).
Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione
in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse
pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato testuale
citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell’offerta
per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione
alla stregua della percentuale di ribasso.
La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata
infrazione più grave della eventuale discordanza con il dato in cifre, posto
che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi
i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale
di ribasso.
Deve quindi farsi applicazione di noti principi giurisprudenziali che, nella
materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando
che, come nella specie, commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi,
alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e,
ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante,
accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio
2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).
Le spese possono essere compensate.