Giust.it


Giurisprudenza
n. 11-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza, 10 novembre 2003 n. 7134
Pres. Elefante, Est. Branca; La Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato (avv. Pasquale Medina) c. Comune di Copertino (avv. Angelo Vantaggiato), Ditta Pellé Antonio (n.c.). (annulla sentenza TAR Lecce, 23 luglio 2003 n. 5247).

Contratti della p.a. – gara – offerta – indicazione in cifre e non in lettere dei prezzi unitari – principio del favor partecipationis - in presenza di ribasso percentuale - esclusione dalla gara – illegittimita’

In una gara di appalto, gli errori commessi nella redazione dell’offerta (con prezzi unitari indicati in cifre, non anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, considerata dalla Commissione stabilita a pena di esclusione) sono irrilevanti, in quanto il dato omesso e’ ricavabile con semplice operazione matematica, applicando la percentuale di ribasso indicata dal concorrente. In tal caso infatti non e’ ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, ma va accordata la preferenza al favor partecipationis.

---------------------------------

Nota di Fabio Gualtieri

Si ricordano i precedenti giurisprudenziali contrari secondo i quali, quando la lettera di invito ad una gara d'appalto preveda, in maniera chiara, a pena di esclusione, l'indicazione doppia dei prezzi unitari per ogni categoria di lavoro e fornitura sia in lettere che in cifre, riproducendo sostanzialmente la disposizione di cui all'art. 5 l. 2 febbraio 1973 n. 14, è legittima l'esclusione disposta dalla commissione giudicatrice nei confronti della concorrente che si sia limitata ad indicare i prezzi offerti solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dalla lettera di gara (Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2002, n. 215; Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 1999, n. 141);
Nel senso di elasticizzare la richiesta in lettere ed in cifre, si ricorda invece che la mancata indicazione in cifre del prezzo complessivo, verificabile mediante semplice operazione matematica di sommatoria dei prezzi unitari e totali offerti (in cifre e in lettere) per ciascuna voce, non determina alcuna irregolarità sanzionabile con la esclusione dalla gara (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 13 gennaio 2003, n. 52); inoltre, e’ giuridicamente corretto l'operato dell'ufficio di gara che abbia ritenuto valido l'importo del ribasso, in lettere, indicato nel documento tecnico - scheda, predisposta dall'ente appaltante e completato dai concorrenti, che costituisce l'indiscutibile risultato aritmetico degli analitici dati ed elementi costituenti l'offerta economica, in quanto tale idoneo ad esprimere compiutamente l'effettiva volontà dell'impresa concorrente. Tale dato (che, nella specie, trova riscontro anche nelle correlate indicazioni espresse in cifre) prevale, in caso di discordanza, su quello contenuto nella dichiarazione, in lettere, resa dal legale rappresentante dell'impresa, che rappresenta unicamente la mera trasposizione (seppur erronea, nella specie) dei dati contenuti nella suddetta scheda (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 9 luglio 2001, n. 469).
Sulla rilevanza degli errrori materiali, in sde di scritturazione dell’offerta, si e’ ritenuto che non risponde a criteri logici attribuire prevalenza al prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, qualora il contrasto sia dovuto ad errore materiale facilmente riscontrabile (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 15 maggio 2000, n. 922; Id. sede Palermo, sez. I, 13 dicembre 1997, n. 2111 Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1016; Cons.giust.amm. Sicilia, 28 settembre 1998, n. 511; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 6 maggio 1997, n. 278; Consiglio Stato, sez. I, 27 maggio 1992, n. 1262).
Ai sensi dell'art. 72 comma 2 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, quando in un'offerta nella gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per la committente; peraltro, tale soluzione non può legittimamente essere adottata quando la discordanza si verifichi per mero errore materiale ( Cons. giust. amm.va Sicilia, 28 settembre 1998, 511); ad esempio, una notevolissima sproporzione tra l'importo del prezzo unitario dell'offerta espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere è chiaramente riconducibile ad evidente errore materiale; pertanto, è affetta da eccesso di potere per illogicità l'applicazione all'offerta medesima del criterio della prevalenza del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre (Consiglio Stato, sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 54; per un’ipotesi di indicazione in centesimi di un prezzo che, per sua natura, si sarebbe dovuto esprimere in millesimi, Consiglio Stato, sez. V, 6 maggio 1997, n. 466; Id.,sez. V, 21 ottobre 1995, n. 1467).
L’orientamento della V Sezione, espresso nella decisione 7134/2003, prende atto della necessita’ di una leale collaborazione tra l’amministrazione e l’offerente, ammettendo la correzione di meri errori materiali e l’integrazione di elementi univoci desunti da altri punti fissi dell’offerta, non modificabili cioe’ da parte del concorrente. Alcune possibilita’, richiamate nel corpo della decisione, di correggere errori materiali, sono del resto gia’ codificate nell’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999, sicche’, per realizzare il risultato (favorevole all’amministrazione) di un ampliamento della platea dei concorrenti, il seggio di gara puo’ effettuare semplici operazioni matematiche e rettificare errori evidenti.

 

 

FATTO

Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta della ditta Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa Pellé l’appalto di lavori di sistemazione stradale.
La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.
Con l’appello la ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.
Il Comune di Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Alla camera di consiglio del 4 novembre 2003 fissata per l’esame della domanda di sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti, tratteneva la causa per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

DIRITTO

L’appello è fondato.
L’offerta, la cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L’avviso, fatto proprio dalla sentenza di primo grado, non può essere condiviso alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.
Merita di essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).
Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso.
La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave della eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica di applicazione della percentuale di ribasso.
Deve quindi farsi applicazione di noti principi giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie, commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).
Le spese possono essere compensate.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico