CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
1 dicembre 2003 n. 7799
Pres. Quaranta, Est. Branca;
Società Edilizia Pineto s.p.a. (avv.ti Aldo Sandulli e Giuseppe Lavitola) c.
Comune di Roma (avv.to Nicola Carnevale). (conferma TAR Lazio, Sez. seconda,
21 settembre 1977 n. 609).
Edilizia ed urbanistica – attivita’ edilizia – piano di lottizzazione – realizzazione di nuovo complesso - necessita’
E’ necessario il piano di lottizzazione (previsto nel piano regolatore) qualora sia necessaria una ulteriore pianificazione, cioe’ nel caso di zona parzialmente urbanizzata o di progetti che per vastità di territorio interessato, numero di edifici, abitanti insediati, rischiano di compromettere valori urbanistici (nel caso di specie, si discuteva della realizzazione di un complesso di 28 palazzine per circa 700 mila mc.).
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, dichiarata cessata
la materia del contendere sul ricorso volto a censurare l’illegittimità del
silenzio serbato dal Comune di Roma sulla domanda di concessione edilizia avanzata
dalla s.p.a. Società Edilizia Pineto, odierna appellante, sono stati respinti
i quattro ricorsi proposti dalla medesima società avverso altrettanti provvedimenti
espliciti di diniego della richiesta concessione edilizia.
Il TAR ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero immuni dalle illegittimità
denunciate in quanto, in mancanza dello strumento attuativo imposto dalle norme
di attuazione del p.r.g., la domanda di concessione non poteva essere accolta.
Avverso la sentenza la Società ricorrente ha proposto appello, assumendone l’erroneità
e chiedendone la riforma.
Nell’impugnativa si sostiene che nella specie lo strumento attuativo poteva
considerarsi non necessario in considerazione del fatto che la zona interessata
dai progetti presentati doveva considerarsi interamente urbanizzata.
Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il gravame svolto dalla Società appellante fa
leva essenzialmente sul principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui
è illegittimo il diniego di licenza edilizia fondato sulla carenza del piano
di lottizzazione (anche se richiesto – come nella specie - dal piano regolatore)
quando l’area sia urbanizzata e difetti una rigorosa valutazione dell’insediamento
progettato in relazione alla situazione generale del comprensorio (Cons. St.,
Ad. Plen. 6 ottobre 1992 n. 12).
Si assume che nella specie l’area doveva considerarsi interamente urbanizzata,
tranne che per le opere interne al comprensorio interessato, il cui onere sarebbe
stato assunto dall’Impresa, in quanto i 28 edifici progettati sarebbero stati
realizzati a confine con altro quartiere dotato di tutti i moderni servizi previsti
dalla urbanizzazione di un territorio.
Neppure avrebbe dovuto trascurarsi, secondo l’appellante, che con il piano particolareggiato
3/M uno specifico intervento pianificatorio era stato messo in atto nella stessa
zona, dotandola di opere di urbanizzazione secondaria.
La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
I primi giudici, invero, avevano messo in evidenza, correttamente, come la domanda
di concessioni edilizie per la realizzazione di un complesso abitativo articolato
su 28 palazzine per circa 713.520 mc. rendesse irrilevante la circostanza che
le zone abitate adiacenti potessero considerasi interamente urbanizzate, posto
che il nuovo insediamento presentava entità tale da rendere indispensabile un
apposito intervento pianificatorio.
Tale orientamento merita di essere confermato.
Debbono richiamarsi, in primo luogo le numerose decisioni con le quali il Consiglio
di Stato ha avuto cura di precisare ulteriormente il principio enunciato dall’Adunanza
Plenaria, sopra ricordato.
Si è osservato, in particolare che il suddetto principio ha il suo necessario
presupposto in uno stato di fatto che consenta di prescindere dalla predisposizione
dello strumento attuativo, in quanto lo stesso risulta non più necessario perché
lo scopo cui sarebbe destinato è già stato raggiunto. Perché ciò accada occorre
che i piani già predisposti ed attuati contemplino le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria nell’ambito territoriale di riferimento, che non può limitarsi
alle aree di contorno rispetto all’edificazione progettata ma deve riferirsi
al comprensorio stesso predisponendone la necessaria pianificazione (Sez. V,
8 ottobre 2002 n. 5335; 15 febbraio 2001 n. 790; 7 marzo 2001 n. 1341). Si è
dunque chiarito che, se l’esigenza di previo piano regolatore particolareggiato
è insussistente nel caso di zone completamente urbanizzate, assume tutta la
sua importanza, non solo nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate,
ma anche in quella intermedia di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali
viene per lo meno a configurarsi una esigenza di raccordo col preesistente aggregato
abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, e tale esigenza
è tanto più intensa quanto più l’insediamento progettato sia di rilevante entità
(Sez. V, 8 ottobre 2002 n. 5321; 1 luglio 2002, n. 5387; 14 febbraio 2003 n.
802; 9 maggio 2003 n. 2449).
Con precisione ancora maggiore, la giurisprudenza ha affermato che l’esonero
dal piano di lottizzazione previsto in p.r.g. è da riferirsi ai casi assimilabili
a quello del “lotto intercluso”, nel quale, come è evidente, nessuno spazio
potrebbe rinvenirsi per una ulteriore pianificazione. Non è così, invece, in
caso di zone solo parzialmente urbanizzate, esposte al rischio di compromissione
di valori urbanistici, nelle quali la pianificazione può ancora conseguire l’effetto
di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (Sez. V, 27 ottobre
2000 n. 5756; 17 maggio 2000, n. 2874).
Da tali indirizzi il Collegio non ritiene di doversi discostare.
L’appellante infatti si limita a rilevare che le zone adiacenti all’area interessata
ai suoi progetti sono urbanizzate, ma, trascurando l’orientamento giurisprudenziale
sopra ricordato, non tiene conto della circostanza che tali opere di urbanizzazione
state concepite e realizzate in relazione ai carichi urbanistici contestualmente
previsti, cui era certamente estraneo il peso del nuovo imponente insediamento.
Né pare che tale rilievo sia validamente contrastato dal richiamo al piano particolareggiato
3/M, posto che le strutture previste in tale strumento, in anni ormai lontani,
erano destinate a sopperire, ed anche parzialmente, ad esigenze già presenti
nelle zone considerate.
Sembra, infine, da condividere l’osservazione della difesa dell’Amministrazione,
che l’insieme dei progetti per i quali si è chiesta la concessione edilizia,
in virtù dell’ampiezza del territorio interessato, del numero degli edifici
e degli abitanti che vi si sarebbero insediati, finiva con l’assumere in via
surrettizia la funzione che è propria della lottizzazione, che è istituto diverso
dalla concessione, e che richiese l’osservanza dei principi fissati dalla legge
urbanistica.
L’appello deve pertanto essere respinto, ma sussistono giuste ragioni per disporre
la compensazione delle spese.