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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 dicembre 2003, n. 8338
Pres. Frascione, Est. Cerreto ; Kuwait Petroleum Italia, Avv. P. Gonnelli, CONTRO Cioccoloni Giulio & C. s.n.c. Avv.to P. Cavasola, regione Umbria e Comune di Bastia Umbra, Panzolini Giovanna Avv.to M Rampini (Conferma T.A.R. Umbria 30.6.1998 n. 701)

Autorizzazioni e concessioni - Distributori di carburante - Trasferimento dell’impianto – Competenza – Consiglio comunale

Il Sindaco e’ incompetente ad adottare un provvedimento di autorizzazione al trasferimento e alla concentrazione su di un unico sito di tre impianti perche’, trattandosi dell’attribuzione di un servizio pubblico, spetta provvedere al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. f, L. 8.6.1990 n. 142, mentre l’art. 1 D.L.vo 11.2.1998 n.32, come modificato dal D.L.vo 8.9.1999 n. 346, assegna genericamente la relativa competenza al Comune. A nulla rileva in contrario la normazione regionale (anche regolamentare) che, nel predisporre alcuni modelli per la semplificazione del relativo procedimento, preveda la competenza del Sindaco, in quanto da tali modelli non e’ desumibile l’attribuzione della competenza esclusiva in materia al Sindaco, riferendosi piuttosto essa ai soli casi in cui, in base alla normativa vigente, tale competenza era già del Sindaco.

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Breve nota

La decisione in esame dissente motivatamente dal diverso orientamento (Cons. St., sez. V, n. 985 del 4.7.1975; sez. VI, n. 2358 del 3.5.2002) secondo cui la competenza spetterebbe al Sindaco nel caso di installazione di impianti di carburanti su terreni appartenenti a privati, orientamento che traeva spunto da una specifica disposizione di cui all’art. 8 D.P.R. 27.10.1971 n. 1269 (che all’epoca assegnava al Consiglio comunale un potere consultivo solo per il caso che l’impianto dovesse ubicarsi su suolo comunale), poi superata dalla L. n. 142/90.

 

 

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la società Kuwait ha fatto presente che essendo titolare di tre impianti di distribuzione carburanti (siti in Perugia, Città della Pieve e Fossato di Vico) aveva chiesto con istanza del 21.7.1994 il trasferimento e la concentrazione dei tre impianti sul nuovo impianto da realizzare in Bastia Umbra, con erogazione di benzina super, benzina senza piombo, gasolio e GPL, nonché apparecchiatura self service pre-payment (ma poi rinunciava al pre-payment); che sull’istanza esprimevano i proprio nulla osta il comune di Perugia con nota del 15.12.1994 ed il comune di Citta della Pieve con nota del 1°.12.1994; inoltre il nuovo impianto riceveva altresì il nulla osta dei Vigili del Fuoco, della Sopraintendenza ai Monumenti, dall’Ufficio tecnico per l’imposta di fabbricazione e dalla Giunta regionale con atto del 23.4.1996; che avverso quest’ultimo nulla osta proponeva ricorso al TAR per l’Umbria la società Cioccoloni (ric. n. 772/96) ma intanto l’ANAS, con atto del 19.5.1996 esprimeva parere negativo ai fini della viabilità e quindi il Sindaco del comune di Bastia Umbra decideva di non accogliere l’istanza in relazione al parere negativo dell’ANAS; che la società Kuwait chiedeva all’ANAS il riesame della pratica, che veniva effettuato con l’imposizione di una corsia di decelerazione, per cui chiedeva al Comune l’accoglimento dell’istanza sulla base del recente parere favorevole dell’ANAS; che il Sindaco del comune di Bastia Umbra, con provvedimento del 6.5.1997, tenendo conto dei pareri favorevoli espressi, accoglieva l’istanza per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti lungo la s.s. 75, Km.4+690 direzione Foligno-Perugia, per effetto di trasferimento e concentrazione dei tre impianti ubicati nella Provincia; che successivamente il Sindaco del Comune rilasciava a favore di Panzolini Giovanna la concessione edilizia n. 98 del 6.5.1997 per l’esecuzione del relativo impianto di distribuzione di carburanti, del fabbricato servizi e ristoro nonché dell’impianto di lavaggio; che la Cioccolini proponeva di nuovo ricorso al TAR avverso i due provvedimenti sindacali del 6.5.1997(ric. n. 575/97); che il TAR, con la sentenza in epigrafe riuniva i due ricorsi e dichiarava il primo improcedibile, mentre accoglieva il secondo ritenendo fondata la censura di incompetenza del Sindaco, con annullamento dell’autorizzazione impugnata

Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta: -in quanto il ricorso n. 772/96 doveva essere dichiarato inammissibile e non improcedibile, atteso che l’atto impugnato aveva carattere endoprocedimentale e perciò non era lesivo;
-il TAR, nel ritenere incompetente il Sindaco, non aveva tenuto conto della delibera G. R. dell’Umbria n. 6997 del 16.7.1991 (non impugnata), con la quale erano stati approvati una serie di moduli, obbligatori sia per i Comuni che per i privati, per il rilascio della concessione in parola ed in essi erano predisposti come atti del Sindaco, senza considerare che anche la concessione rilasciata alla Cioccoloni era stata sottoscritta dal Sindaco;
-il TAR aveva completamente omesso di provvedere in ordine alla impugnativa della concessione edilizia del 6.5.1997, mentre essa doveva dichiararsi inammissibile per mancanza di qualsiasi censura relativamente a tale provvedimento.

Con atto previamente notificato, ha proposto appello incidentale la sig.ra Panzolini Giovanna. Ha fatto presente che a seguito di accordi con la società Kuwait aveva ottenuto la concessione edilizia n. 98 del 6.5.1997 per la realizzazione, sull’area di proprietà nel comune di Bastia Umbra e prospiciente la s.s. 75, l’impianto di distribuzione in contestazione; che il 30.6.1997 si impegnava a volturare detta concessione a favore della Kuwait e quindi rilasciava alla medesima società opzione per la locazione dell’area e per la realizzazione della stazione di servizio; che in data 22.7.1997 le veniva notificato il secondo ricorso proposto dalla Cioccoloni, poi definito con la sentenza in epigrafe insieme al primo ricorso.
Ha dedotto censure analoghe all’appellante principale, precisando in particolare che nella specie, trattandosi di trasferimento in altro sito mediante concentrazione di tre impianti preesistenti, l’atto di assenso rilasciato dal sindaco non costituiva concessione ma autorizzazione, per cui sulla base dell’art. 16 D. L. 26.10.1970 n. 745 (convertito dalla L. 18.12.1970 n. 1034) e degli artt. 3 e 20 L. R. Umbria 8.11.1990 la competenza ad adottarlo era del Sindaco, come era avvenuto nella specie.
Costituitasi in giudizio, la società Cioccoloni ha insistito per la competenza del Consiglio comunale o della Giunta a rilasciare l’autorizzazione impugnata, trattandosi dell’attribuzione di servizio pubblico. Né la competenza poteva ritenersi attribuita al sindaco sulla base di formulari predisposti dalla G. R.
Ha infine richiamato, gli altri motivi del ricorso originario, assorbiti dal TAR.
Con memoria conclusiva l’appellante principale e quello incidentale hanno ulteriormente illustrato le proprie doglianze, rilevando l’inammissibilità del ricorso originario per aver la ricorrente impugnato con unico ricorso due provvedimenti autonomi e la competenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato in relazione alla circostanza che si trattava di installazione di impianti di carburante su terreni appartenenti a privati.
Alla pubblica udienza del 1°.7.2003 il ricorso è passato in decisione .

DIRITTO

1. Lappello principale e quello incidentale, che sostanzialmente deducono le medesime doglianze, sono infondati.

2.1. Il TAR ha correttamente ritenuto incompetente il Sindaco del Comune di Bastia Umbra ad adottare il provvedimento n. 4059/97 del 6.5.1997, con il quale era stata accolta l’istanza la società Kuwait tendente al trasferimento e la concentrazione di tre impianti posti nella provincia su terreno (di proprietà di Panzolini Giovanna) sito lungo la s.s. 75, Km. 4+690 direzione Foligno-Perugia.
Trattasi infatti dell’attribuzione di un servizio pubblico (V. art. 16 D.L. 26.10.1970 n. 745 (convertito dalla L. 18.12.1970 n. 1034), per il quale spettava provvedere al Consiglio comunale ai sensi dell’art, 32, comma 2 lett. f, L. 8.6.1990 n. 142 (V. le decisioni di questa Sezione n. 338 dell’8.4.1997 e n. 5336 dell’8.8.2002), mentre ora l’art. 1 D.L.vo 11.2.1998 n.32, come modificato dal D.L.vo 8.9.1999 n. 346, assegna genericamente la relativa competenza al Comune.

2. Né la competenza del Sindaco era desumibile dagli artt. 3 e 20 L. R. Umbria 8.11.1990 n. 42, in quanto in dette disposizioni regionali il trasferimento di un unico impianto (art. 20) veniva distinto dalla concentrazione di due e più impianti (art. 21) e di autorizzazione (all’epoca di competenza del Sindaco) si parlava solo con riferimento al trasferimento di un unico impianto, con la conseguenza che per la concentrazione di più impianti occorreva comunque la concessione, che allora era di competenza del Consiglio comunale.
Irrilevante è poi la circostanza che con delibera G. R. dell’Umbria n. 6997 del 16.7.1991 fossero stati predisposti alcuni modelli per la semplificazione del relativo procedimento nei quali si prevedeva la competenza del Sindaco, in quanto da tali modelli non era certamente desumibile l’attribuzione della competenza esclusiva in materia al Sindaco, dovendosi piuttosto essi intendere riferiti solo ai casi in cui in base alla normativa vigente tale competenza era del Sindaco.
Neppure può aderirsi all’assunto secondo cui che nella specie la competenza sarebbe del Sindaco in quanto comunque si trattava di installazione di impianti di carburanti su terreni appartenenti a privati, secondo quanto talvolta si trova affermato anche da questo Consiglio (V. le decisioni di questa Sezione n. 985 del 4.7.1975 e della sez. VI n. 2358 del 3.5.2002). Invero, tale orientamento traeva spunto da una specifica disposizione di cui all’art. 8 D.P.R. 27.10.1971 n. 1269 (che all’epoca assegnava al Consiglio comunale un potere consultivo solo per il caso che l’impianto dovesse ubicarsi su suolo comunale), superata dalla L. n. 142/90.

3. Le eccezioni pregiudiziali inammissibilità del ricorso originario sollevate dalle parti appellanti sono prive di pregio.
Correttamente la società Cioccoloni Giulio ha impugnato presso il TAR oltre il provvedimento del 6.5.1997 di accoglimento dell’istanza di installazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti anche la concessione edilizia in pari data rilasciata a Panzolini Giovanna per la costruzione dell’impianto e manufatti connessi, trattandosi di provvedimenti strettamente connessi.
Irrilevante è poi il fatto che il TAR abbia dichiarato il primo ricorso improcedibile, mentre ad avviso degli appellanti avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, in quanto tale diversa statuizione non avrebbe arrecato alle parti alcun vantaggio.
La circostanza poi che il TAR non si sia pronunciato espressamente sulla sorte della concessione edilizia costituisce mera dimenticanza, cui si può sopperire con i principi generali, atteso che nel caso in esame l’annullamento del primo provvedimento viene a travolgere automaticamente anche il secondo per mancanza di oggetto, non potendosi evidentemente realizzare un impianto per il quale è stato annullato il provvedimento di installazione.

4. per quanto considerato l’appello principale e quello incidentale debbono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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