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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 18 dicembre 2003, n. 8339
Pres. Frascione, Est. Cerreto ; Pellegrini Anna Maria (Avv. C. Abbate) c. Comune di Roma (Avv.ti C. Sportello e G. Scotto) T.A.R. Lazio, sez. 2 bis 20.8.1997 n. 1230

Pubblico impiego – Dipendenti comunali e provinciali - Concorso interno dirigenziale – requisiti - periodo di “effettivo servizio” nella carriera direttiva – promozione con decorrenza giuridica retroattiva - irrilevanza

Allorché venga richiesto per la partecipazione al concorso per dirigente il servizio effettivo di una certa durata nella carriera direttiva (nel caso di specie, nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva), non può tenersi conto a tal fine del servizio prestato in carriera inferiore anche se dovesse intervenire una promozione nella carriera direttiva con decorrenza giuridica retroattiva. Ciò perché l’espressione “servizio effettivo” rivela una precisa scelta del legislatore ed una precisa ratio, che è quella di riservare certe promozioni solo a coloro che abbiano maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quali sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale.

 

 

FATTO E DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe, la dott.ssa Pellegrini ha fatto presente che con la sentenza impugnata il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla medesima proposto sia avverso il provvedimento di esclusione che del bando di concorso, in considerazione della necessità di impugnare immediatamente la prescrizione del bando che richiedeva in modo inequivocabile il possesso di nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva per la partecipazione al concorso, requisito non posseduto dall’istante.
Ha precisato che in precedenza il TAR aveva accolto la sua istanza cautelare con l’ammissione con riserva al concorso e che nel frattempo era stata inserita nella graduatoria definitiva in posizione utile.

2. Ha dedotto quanto segue: -la prescrizione del bando non era affatto chiara e comunque era stata inquadrata nella carriera direttiva con deliberazione comunale del 28.7.1988 ma con effetto dal 1°.6.1985;
-in ogni caso aveva sempre svolto funzioni della carriera direttiva;
-in subordine, la clausola del bando richiedente il requisito dei nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva doveva ritenersi illegittima;
- in ulteriore subordine, essendo stato il bando indetto sulla base dell’art. 28, comma 9, del d. L.vo 3.2.1993 n. 29, ha eccepito l’eccezione di illegittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli artt. 2, 3, 35 e 97 Cost..

3. Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello, richiamandosi alla sentenza del TAR.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie doglianze.

4. L’appello è infondato.

4.1. Correttamente il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la lesione della posizione dell’istante era direttamente riconducibile alla clausola del bando (2° capoverso), che espressamente e chiaramente richiedeva il possesso di nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva per la partecipazione al concorso interno per primo dirigente amministrativo del comune di Roma, requisito non posseduto dall’istante (in quanto nominata nella carriera direttiva solo nel 1988).
Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato di questo Consiglio, in base al quale è stato chiarito che allorché viene richiesto per la partecipazione al concorso per dirigente il servizio effettivo di una certa durata nella carriera direttiva, non può tenersi conto a tal fine del servizio prestato in carriera inferiore anche se dovesse intervenire una promozione nella carriera direttiva con decorrenza giuridica retroattiva (V. Sez. IV n. 1593 del 18.3.2002 e n. 142 del 30.1.1998). E’ stato infatti precisato che l’espressione servizio effettivo rivela una precisa scelta del legislatore ed una precisa ratio, che è quella di riservare certe promozioni solo a coloro che abbiano maturato una reale e prolungata esperienza in mansioni in ordine alle quali sussiste nel contempo anche il relativo titolo formale (V. il parere di questo Consiglio, sez. 3° n. 894 del 15.11.1988). Di conseguenza non poteva tenersi conto neppure delle specifiche mansioni superiori che sarebbero state svolte dall’interessata prima del 1988, in quanto l’inquadramento nella carriera direttiva è comunque intervenuto solo nel 1988, anche se con effetti giuridici dal giugno 1985.

4.2. Ne discende, in relazione all’inammissibilità del ricorso originario, che le censure di merito prospettate dall’interessata non possono essere esaminate.

5. per quanto considerato l’appello deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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