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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 18 dicembre 2003, n. 8342
Pres. Frascione, Est. Corradino; Officine OLME Srl (Prof. Avv. Eugenio Picozza e Carlo Dore) c. Servizi Ambientali Srl (Avv.ti Enrico Romanelli e Luigi Cocchi), Comune di Oristano (Avv. Giovanni M. Lauro), Romano Ernesto di Ing. Araldo Romano s.n.c. (conferma T.A.R. Sardegna n. 646 del 24.5.2002).

Contratti della p.a. - Scelta del contraente – bando - interpretazione – rapporto tra espressioni formali e principi di ampia partecipazione, adeguatezza e proporzionalita’ - lettura univoca del bandi – conseguenze.

Nelle gare di appalto i principi del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura, hanno natura sussidiaria e vengono in rilievo solo nel caso in cui la lettura del bando non sia univoca e lasci spazio a dubbi e incertezze. In conseguenza: a) se il bando per la scelta dell’affidatario del servizio di nettezza urbana richieda requisiti relativi al servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e’ correttamente ritenuta priva di requisiti l’impresa che si è limitata a svolgere il trasporto in discarica dei rifiuti oppure ha solo fornito cassonetti e dato in noleggio un autocompattatore; b) se il bando chiede di dimostrare capacità tecnica mediante la documentazione dello svolgimento, in Comuni con popolazione stabilmente oltre i 20.000 abitanti, di un servizio analogo a quello oggetto della gara, sono irrilevanti i servizi svolti presso Comuni di tremila e tredicimila abitanti ma che in certi periodi dell’anno, di maggiore affluenza turistica, ospitino una popolazione superiore ai 20.000 abitanti; c) e’ sufficiente la dimostrazione, di aver svolto un servizio analogo presso un Comune di 127.000 abitanti, anche se solo per un quinto dell’ammontare complessivo, se quel servizio era stato ripartito in cinque lotti equivalenti, ciascuno superiore ai 20.000 abitanti.

 

 

FATTO

Adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna la Servizi Ambientali Srl, la quale, avendo partecipato al bando di gara, attraverso licitazione privata, indetto dal Comune di Oristano per l’affidamento del servizio di raccolta, spezzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani, ed essendosi classificata al secondo posto, impugnava l’atto di aggiudicazione in favore della Officine OLME Srl.
L’adito Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna accoglieva il ricorso ed annullava i provvedimenti di ammissione alla gara e di aggiudicazione in favore della società Officine OLME Srl sulla base della considerazione che quest’ultima non aveva dimostrato lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto in almeno un Comune superiore ai ventimila abitanti.
Avverso la predetta decisione proponeva rituale appello la Officine OLME s.r.l., deducendo l’erroneità della sentenza.
Si è costituita la Servizi Ambientali Srl per resistere all’appello.
Si è costituito il Comune di Oristano.
Con memoria depositata in vista dell'udienza l’appellante ha insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza dell’1.7.2003 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. L’appello è infondato. Con il primo motivo di ricorso l’appellante lamenta la violazione dei principi del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura, e l’irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, eccependo l’errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, della lettera g) del bando che richiede come requisito per l’ammissione alla gara un certificato attestante il servizio prestato in Comune con popolazione di almeno 20.000 abitanti.
Il motivo è infondato.
Nessuna violazione dei principi del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura, anche di matrice comunitaria, è dato riscontrare nell’interpretazione del bando di gara operata dal giudice di primo grado. Tali criteri ermeneutici, infatti, hanno natura sussidiaria, e vengono in rilievo nel caso in cui la lettura del bando non sia univoca e lasci spazio a dubbi e incertezze, fattispecie che non si addice al caso in esame. La lex specialis è, infatti, chiara nel richiedere la prova della capacità tecnica delle imprese concorrenti, da fornire attraverso la documentazione dello svolgimento, in Comuni con popolazione stabilmente oltre i 20.000 abitanti, di un servizio analogo a quello oggetto della gara, poiché la previsione di cui alla lettera g) del bando mira alla verifica della capacità tecnica dell’impresa concorrente, e non può, quindi, non essere letta in armonia a quanto previsto dal capitolato speciale, che individua il servizio da svolgere nella raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La Officine OLME Srl non ha dimostrato il possesso di tale requisito in quanto presso il Comune di Alghero si è limitata a svolgere il trasporto in discarica dei rifiuti, e presso il Comune di Porto Torres ha solo fornito cassonetti e dato in noleggio un autocompattatore. Né, d’altra parte, possono valere a far ritenere osservate le prescrizioni della lettera g) del bando i servizi svolti presso i Comuni di Palau e La Maddalena. Tali enti vantano, rispettivamente, circa tremila e tredicimila abitanti, e non può rilevare la circostanza che in certi periodi dell’anno, di maggiore affluenza turistica, ospitino una popolazione superiore ai 20.000 abitanti. Infatti, sia la lettera che la ratio del bando di gara prescindono, ai fini della valutazione della popolazione dei Comuni già affidatari di servizi alle imprese concorrenti, dalle presenze temporanee correlate ai flussi turistici nel periodo estivo.
Né è meritevole di accoglimento il rilievo con cui l’appellante deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui reputa correttamente documentato dalla Servizi Ambientali Srl il requisito previsto dalla lettera g) del bando. L’odierna resistente ha documentato di aver svolto un servizio analogo a quello della gara oggetto del presente giudizio presso il Comune di Sassari, con popolazione di 127.000 abitanti, anche se solo per un quinto dell’ammontare complessivo. Deduce l’appellante da un lato che, anche se un quinto della popolazione è superiore ai 20.000 abitanti, in realtà la zona assegnata alla resistente contava un numero di abitanti inferiore, e dall’altro che la Servizi Ambientali Srl ha usato mezzi di proprietà dell’amministrazione, non dimostrando così provato il requisito della capacità tecnica. L’ammissione dell’impresa resistente potrebbe ammettersi solo con l’applicazione dei sopra richiamati principi del favor partecipationis, adeguatezza, proporzionalità e di non aggravamento della procedura, che sarebbero stati, invece disconosciuti nella valutazione della posizione dell’appellante.
Anche tale censura risulta infondata. Emerge dagli atti, infatti, anche a seguito degli incombenti istruttori richiesti da questo Collegio in ordine al possesso, da parte della Servizi Ambientali Srl, del requisito dell’adeguata capacità tecnico-organizzativa previsto dalla lettera g) del bando, che il Comune di Sassari ha verosimilmente suddiviso il servizio in cinque lotti in base al duplice parametro della superficie e dei cittadini residenti nelle singole zone, tanto è vero che ha calcolato il valore del servizio affidato all’appellata in un quinto del proprio impegno finanziario globale. Ne consegue che la Servizi Ambientali Srl è stata giudicata legittimamente ammessa alla gara, sulla base dello svolgimento di un quinto del servizio in una città di circa centoventisettemila abitanti, concretando il requisito previsto dal bando, senza l’utilizzo di alcun canone interpretativo volto ad agevolarne la partecipazione. Irrilevante, in proposito, risulta, poi, che l’odierna resistente si sia avvalsa di tre autocompattori di proprietà del Comune di Sassari, poiché la circostanza che l’appaltatore non sia proprietario di tutti i mezzi necessari per l’espletamento di un servizio non incide in alcun modo sulla capacità tecnica dimostrata dallo stesso, né, tanto meno, sulla stessa configurabilità dell’appalto.
Risulta, inoltre, priva di pregio anche la circostanza, addotta dall’impresa appellante, dell’iscrizione della stessa all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nella categoria per Comuni superiori ai 50.000 abitanti, con provvedimento del 30.9.96. Tale iscrizione, infatti, è avvenuta in data successiva alla definizione della gara di appalto, e la relativa attestazione non è stata compresa, né poteva esserlo, fra i documenti allegati alla domanda.
Parimenti infondata è la censura attinente la mancata rilevazione della tardività dell’impugnazione, da parte della Servizi Ambientali, con motivo aggiunto, in primo grado, di una clausola del bando dotata di immediata lesività.
Sul punto basta osservare che l’appellante in primo grado non ha impugnato il bando di gara né con il ricorso originario, né con il motivo aggiunto. Anzi, ha chiesto l’esclusione della ditta aggiudicatrice proprio in base a quanto chiaramente previsto dallo stesso bando.
Le considerazioni svolte in precedenza palesano l’infondatezza del motivo di appello riguardante il rigetto del ricorso incidentale proposto in primo grado dall’appellante in ordine all’esclusione della Servizi Ambientali Srl per il mancato possesso del requisito previsto dalla lettera g) del bando di gara. Il Collegio ha già concluso, infatti, in ordine alla legittima ammissione alla gara della resistente.
Anche l’altra questione fatta valere con ricorso incidentale in primo grado, e meramente riproposta in appello, in ordine alla valutazione della congruità dell’offerta della resistente risulta infondata poiché non si riscontra alcun difetto di motivazione nell’operato della Commissione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello va rigettato.

2. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

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