CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza
18 dicembre 2003, n. 8344
Pres. Frascione, Est. Cerreto. Comune Chiaravalle Centrale
(Avv. A. Gualtieri) c. Domenico Daniele (Avv.to F. Scalzi), Giuseppe Gullì (riforma
T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. 2°, n. 2794 del 6 novembre 2002)
Pubblico impiego - Dipendenti comunali e provinciali – Concorso - Concorso interno per particolari qualifiche tecniche – legittimità – condizioni
L’accesso ad un concorso pubblico puo’ essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’amministrazione, se tale esperienza e’ ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. In consenguenza e’ legittimo e non contrasta con il principio posto dall’art. 97 Cost. il ricorso al concorso riservato al personale interno comunale per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore tecnico, trattandosi di un concorso a posto unico in un settore tecnico (VII qualifica) riservato al personale interno con quattro anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno (nella specie, si trattava di un concorso bandito dal comune in forza dell’art. 6, comma 12°, L. 15.5.1997, n. 127, il quale consente concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali, con disposizione poi confermata dal C.C.N.L. vigente all’epoca del concorso - quadriennio 1998-2001 per gli Enti locali, art. 4, comma 2, nonché dall’art. 91 D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
FATTO E DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, il Comune ha fatto presente che l’ing. Daniele aveva presentato ricorso al TAR Calabria per ottenere l’annullamento della normativa regolamentare comunale che individuava tra i posti riservati al personale interno quello di istruttore direttivo settore tecnico e del relativo bando di concorso interno, precisando di essere munito di diploma di laurea in ingegneria, sostenendo che illegittimamente era stato previsto per l’unico posto di istruttore direttivo settore tecnico il concorso interno anzichè il concorso pubblico; che il TAR con la sentenza in epigrafe aveva accolto il ricorso, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui riservavano a concorso interno detto posto.
2. Ha dedotto quanto segue:
-il TAR non aveva esaminato l’eccezione dell’inammissibilità del ricorso relativa
alla mancata presentazione da parte del ricorrente della domanda di partecipazione
al concorso;
-neppure era stata completamente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione
del ricorrente, in quanto il TAR non aveva accertato la presenza di tutti i
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, essendosi limitato ad
osservare che l’istante era in possesso del diploma di laurea in ingegneria;
-l’interesse al ricorso era meramente ipotetico in quanto il ricorrente svolgeva
attività professionale ed aveva ormai 57 anni;
-il TAR aveva sostanzialmente ritenuto che i posti d’organico nella Pubblica
Amministrazione dovevano essere coperti mediante procedure concorsuali che salvaguardino
l’accesso dall’esterno, ma tale conclusione non poteva condividersi nella specie
in quanto si trattava di un concorso a posto unico sulla base di una norma regolamentare
transitoria adottata dal Comune richiamando l’art. 6, comma 12°, L.15.5.1997,
il quale prevede per gli Enti locali non deficitari concorsi interni riservati
in relazione a particolari profili o figure professionali, disposizione confermata
dal vigente C.C.N.L. per gli Enti locali (art. 4,comma 2) e dall’art. 91 D.
L. vo 18.8.2000 n. 267; che comunque il Comune in relazione ai vari concorsi
banditi aveva garantito in maniera adeguata l’accesso dall’esterno, come documentato
nell’attestato del Segretario comunale in data 20 11.2002.
Con ordinanza n. 5500 del 17.12.2002, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare
proposta dall’appellante.
2. Costituitosi in giudizio l’ing. Daniele ha
eccepito la mancata notifica dell’appello nei confronti del geom. Iozzo, al
quale il ricorso di primo gradi era stato notificato e comunque ne ha chiesto
il rigetto, richiamando la motivazione del TAR.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito sulle eccezione di inammissibilità
del ricorso originario e comunque ha chiesto l’accoglimento dell’appello.
3. Privo di pregio è il rilievo del resistente
Daniele, secondo cui l’appello proposto dal Comune doveva essere notificato
anche nei confronti del geom. Iozzo, cui il ricorso di I° grado era stato notificato.
A tale soggetto (oltre che al Gullì) era stato notificato il ricorso originario
in quanto partecipante al concorso interno ad un unico posto, sostenendosi sostanzialmente
da parte dell’ing. Daniele che occorreva indire un concorso pubblico.
Una volta che la sentenza del TAR ha accolto il ricorso del Daniele, la posizione
di contraddittore necessario nel giudizio di appello instaurato dal Comune viene
assunta proprio dal ricorrente originario, cui l’appello è stato regolarmente
notificato.
I partecipanti al concorso interno (tra cui il geom. Iozzo), in quanto soccombenti
nel giudizio di 1° grado e cointeressati alla riforma della sentenza, vengono
a trovarsi nella stessa posizione dell’Amministrazione e perciò ad essi il ricorso
non doveva essere notificato (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n.
6440 del 23.11.2002).
4. Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso originario sollevate dal comune appellante, in quanto l’appello è fondato nel merito.
4.1. Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sostanzialmente che la normativa regolamentare comunale, nella parte in cui prevedeva il concorso riservato al personale interno per la copertura del posto di istruttore direttivo settore tecnico (deliberazioni G. M. del comune di Chiaravalle Centrale n. 29 del 3.3.1999 e n. 144 del 21.7.1999) fosse illegittima per essere in contrasto con la normativa di settore, che in aderenza ai principi di cui all’art. 97 Cost., imponeva che l’assegnazione dei pubblici uffici avvenisse con procedure concorsuali che consentissero l’accesso dall’esterno.
4.2. Detta conclusione del TAR non può essere
condivisa nel caso in esame.
Invero, si tratta di un concorso a posto unico in un settore tecnico (VII qualifica)
riservato al personale interno con quattro anni di anzianità nella qualifica
immediatamente superiore e titolo di studio immediatamente inferiore a quello
richiesto per l’accesso dall’esterno previsto da norme regolamentari transitorie
(artt. 86 e 87) adottate dal Comune nel 1999, richiamando l’art. 6, comma 12°,
L. 15.5.1997, il quale espressamente consente per gli Enti locali non deficitari
(come il Comune in questione) concorsi interni riservati in relazione a particolari
profili o figure professionali.
Quest’ultima disposizione è stata poi confermata dal C.C.N.L. vigente all’epoca
del concorso (quadriennio 1998-2001 per gli Enti locali, art. 4, comma 2) e
dall’art. 91 D. L.vo 18.8.2000 n. 267.
4.3. Nè dette disposizioni legislative, che
consentono nei limiti indicati il concorso interno riservato (per particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita
esclusivamente all’interno dell’amministrazione) possono ritenersi in contrasto
con il principio costituzionale del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.
Al riguardo si è più volte pronunciatala Corte costituzionale precisando che
può ritenersi senz’altro conforme all’interesse pubblico il fatto che precedenti
esperienze non vadano perdute (sentenza n. 141/1999) e che non può escludersi
in via preventiva che l’accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato
al possesso di una precedente esperienza nell’amministrazione ove ragionevolmente
configurabile quale requisito professionale (sentenza n. 373/2002) e che la
ragionevolezza della deroga alla regola del pubblico concorso non può dirsi
radicalmente esclusa nel caso che si tratti di concorso riservato interamente
al personale con una determinata esperienza protratta nel tempo (ordinanza n.
517 del 4.12.2002).
4.4. Nella fattispecie poi non può escludersi in astratto la ragionevolezza della previsione del concorso interno, trattandosi della copertura di un posto di responsabile di settore tecnico nell’ambito del Comune, per il quale normalmente si richiede una specifica professionalità maturata all’interno dell’Amministrazione.
5. per quanto considerato l’appello deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.