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n. 12-2003 - © copyright.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - decisione 18 dicembre 2003, n. 8345
Pres. Frascione, Est. Cerreto; Soc. Marinelli s.p.a. (Avv.ti Aristide Police e F.G. Scoca) c. Comune di Perugia (Avv. M. Cartasegna). Conferma T.A.R. Umbria n. 654 dell’11.9.2002,

1) Edilizia ed urbanistica - Contributi di concessione - ritardato pagamento – sanzioni – in caso di richiesta di rateizzazione – legittimita’.

2) Edilizia ed urbanistica - Contributi di concessione - ritardato pagamento – sanzioni – interessi ex art. 1282 cod. civ. per ritardato pagamento – sugli aumenti dovuti a titolo di sanzione – pretesa del comune - legittimita’.

1) E’ dovuto il pagamento degli aumenti del contributo per oneri concessori edilizi, anceh se sia stata chiesta la rateizzazione, qualora il comune abbia accolto tale domanda di rateizzazione dopo la decorrenza dei centoquaranta giorni previsti per la maturazione dell’aumento del 100% del contributo dovuto. Infatti, la rateizzazione sulla somma dovuta per oneri concessori costituisce una facoltà dell’ente locale e l’esercizio favorevole al privato di tale facoltà non implica rinuncia a riscuotere gli aumenti già maturati in relazione al ritardato pagamento di tale somma. La previsione dell’art. 3 della L. n. 47/87 per cui, in caso di rateizzazione, gli aumenti del contributo si applicano solo ai ritardi nella corresponsione delle singole rate, postula infatti che la rateazione sia stata accordata dall’amministrazione prima del decorso dei termini previsti per gli aumenti.

2) In caso di ulteriore ritardo nel pagamento, dopo la scadenza del periodo di tempo previsto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 L. n. 47/85, degli oneri concessori edilizi, sugli aumenti dovuti per il ritardato pagamento spettano al comune anche gli interessi di legge. Cio’ perche’ l’art.. 1282 c.c., quale disposizione di carattere generale, è applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione ex lege di pagare una certa somma di denaro.

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Con breve commento di Guglielmo Saporito

Le pronunce di primo e secondo grado (TAR Umbria e Consiglio di Stato) collocano il Comune in forte preminenza verso il privato. Le maggiorazioni (o sanzioni) per ritardato pagamento spettano infatti anche se vi e’ contestazione ed anche se, dopo la contestazione (definita, nel caso deciso, con precedente lite), vi e’ una richiesta di dilazione.
Per di piu’, il privato deve anche pagare gli interessi sulle somme dovute per sanzione (o maggiorazione che dir si voglia). Da un lato cio’ significa che il privato deve adottare verso la p.a. quei meccanismi che escludono la mora debendi (sequestro a mani proprie ex art. 687 c.p.c.) o chiedere al giudice amministrativo la sospensione della esigibilita’ del credito. Ma dall’altro cio’ significa anche che l’amministrazione deve esigere, per non incorrere in responsabilita’ amministrativa, tutte le somme dovute, quindi anche quelle a titolo sanzionatorio con i reltivi interessi. In tale situazione il carico sul privato e’ davvero rilevante, considerando altresi’ che l’obbligazione e’ propter rem e quindi si trasmette agli acquirenti degli immobili (Cons. Stato, V, Sentenza 13 giugno 2003, n. 3333; TAR L'AQUILA 23 ottobre 2003 n. 879).Si ricordano altresi’ gli indirizzi secondo i quali il Comune ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza (artt. 1175 cod. civ. in relazione all’art. 1227: CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V Sentenza 10 gennaio 2003, n. 32), mentre per le prescrizioni si applicano gli artt. 2934 e 2935 cod. civ. (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 13 giugno 2003 n. 3333) . In caso di eccessivo versamento, la domanda di restituzione (nella specie, per mutamento destinazione d’uso solo funzionale dell’immobile) deve essere accompagnata dall’ impugnativa degli atti comunali di determinazione dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione (TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 14 gennaio 2003 n. 23) qualora non si contesti il calcolo della somma dovuta ma i suoi presupposti.

 

 

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la società Marinelli ha fatto presente che nel dicembre 1988 il comune di Perugia le rilasciava la concessione edilizia n. 3775/88 a titolo gratuito, ritenendo che essa rientrasse nelle ipotesi di esenzione ex art. 9 lett. f L. 28.1.1977 ma poi con ordinanza n. 52 del 21.10.1992, riesaminando la pratica, riteneva che la concessione in questione non usufruisse dell’esenzione, per cui richiedeva il pagamento di £. 1.927.796.425, quale contributo complessivo da versare; che poi il Comune, con nota del 19.12.1992, rettificava l’importo dovuto in £. 1.772.007.695; che la Società proponeva ricorso al TAR Umbria per l’accertamento del diritto ad usufruire dell’esenzione ed il TAR accoglieva il ricorso, ma poi, su appello del Comune, il Consiglio di Stato-sez. V, con sentenza n. 206 del 6.12.1999, riformava la sentenza del TAR e riconosceva come dovuti gli oneri concessori; che il Comune, con nota del 12.1.2000, richiedeva alla Società il pagamento degli oneri dovuti (£. 1.772.007.695) oltre gli interessi al tasso legale dal 30.11.1992 al 15.1.2000 quantificati in £. 920.177.862, per complessive £. 2.642.205.5576; che la società, con nota del 1°.3.2000, contestava la somma complessiva richiesta, richiedendo l’applicazione delle tariffe regionali e con successiva nota del 19.6.2000 formulava istanza di rateizzazione dell’importo dovuto; che il Comune, con nota del 7.8.2000 aderiva alla prima richiesta della Società, ritenendo dovuto l’importo complessivo di £. 1.184.429.261 e, tenuto conto del versamento effettuato dalla società a titolo di acconto di £. 200 milioni, determinava il residuo in £. 984.494.261, da versare entro trenta giorni; che con nota del 6.6.2000 il Comune condizionava l’accoglimento dell’istanza di rateazione al versamento immediato di £. 300 milioni ed al rilascio di garanzia fideiussoria “fermo restando il diritto a richiedere il pagamento delle sanzioni dovute per legge”; che con successiva nota del 18.9.2000 il Comune chiariva che intendeva “valutare il problema dell’applicabilità o meno delle sanzioni per ritardato pagamento al caso di specie nel tempo che sarà ritenuto più opportuno”; che con nota del 27.10.2000 il Comune modificava le condizioni, e per la determinazione degli interessi sulla rateazione veniva applicato il TUS in vigore maggiorato di 0,24 punti; che con nota del 24.4.2001 il Comune le comunicava l’avvio del procedimento di determinazione delle sanzioni e quindi con ordinanza n. 60 del 6.6.2001, impugnata poi davanti al TAR Umbria, le intimava il pagamento di £. 1.084.494.261 a titolo di sanzioni, prendendo come data di esigibilità della somma il giorno di deposito della sentenza del Consiglio di Stato (6.12.1999) che aveva riconosciuto la debenza degli oneri concessori; che il TAR con la sentenza in epigrafe respingeva il ricorso della Società e nel contempo accoglieva il ricorso incidentale del Comune per il pagamento degli interessi legali richiesti.

Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed ingiusta:
-il TAR aveva errato nel qualificare le pretese del Comune come maggiorazioni, in quanto si trattava delle sanzioni di cui all’art. 3 L. n.47/1985, che erano disciplinate non in base a principi civilistici ma a quelli propri delle sanzioni amministrative, per cui da una parte la norma sanzionatoria non era applicabile nella specie e dall’altra non erano state rispettate le regole minime del contraddittorio dei procedimenti sanzionatori;
-nella specie mancava del tutto il ritardo nel pagamento in quanto la somma dovuta per oneri concessori era stata più volte rideterminata dal Comune, per cui la relativa somma non poteva ritenersi esigibile prima della nota finale del 7.8.2000;
-il potere sanzionatorio nella specie poi era escluso sulla base dell’art. 3 L. n.47/85, nella parte in cui prevedeva che in caso di pagamento rateizzato le norme che prevedevano l’aumento del contributo si applicavano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate, per cui nel caso in esame la richiesta rateizzazione, poi accordata e pienamente onorata dalla Società, faceva venir meno la postesta sanzionatoria;

Costituitosi in giudizio, il comune di Perugia ha proposto appello incidentale subordinato. Ha fatto presente in particolare che la Società con la nota del 1°.3.2000 aveva indicata come dovuta la somma di £. 1.137.935.508, per cui avrebbe dovuto per lo meno rimettere immediatamente tale somma per evitare conseguenze sfavorevoli future, mentre aveva continuato a temporeggiare; che di conseguenza la Società doveva ritenersi morosa quanto meno dal 1°.3.2000 al 27.9.2000, pur non volendo considerare la data dei due provvedimenti comunali del 21.10.1992 e 19.12.1992. Ha poi rilevato che in via subordinata, nel caso in cui non dovesse essere confermato il dies a quo della mora debendi, come riconosciuto dal TAR, la relativa decorrenza poteva individuarsi o nella data di adozione dei provvedimenti comunali del 1992, o nella data del 18.1.2000 (data del riconoscimento del dovuto) o dell’8.8.2000, data di rideterminazione della somma dovuta. In ulteriore subordine poi il Comune, nel caso di insussistenza di un ritardo nel pagamento degli oneri, ha richiesto per lo meno gli interessi legali con effetto dal 21.10.1992 e fino al 27.9.2000, data di concessione della rateizzazione.
Con ordinanza n. 34/2002 questa Sezione ha accolto in parte l’istanza cautelare della società appellante.
Entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva in vista dell’udienza pubblica.
L’appellante ha insistito per l’accoglimento del proprio appello e per il rigetto dell’appello incidentale del Comune.
L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello ed in subordine l’accoglimento delle domande incidentali e riconvenzionali avanzate dall’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 1°.7.2003 il ricorso è passato in decisione

DIRITTO

1. Con sentenza del T.A.R. Umbria n. 654 dell’11.9.2002 è stato respinto il ricorso principale proposto dalla società Marinelli avverso l’ordinanza del comune di Perugia n. 60 del 6.6.2001, che aveva determinato l’importo delle sanzioni dovute per il ritardato pagamento degli oneri concessori in £. 1.084.494.261, ed è stato accolto il ricorso incidentale proposto dal Comune in ordine alla spettanza degli interessi legali sull’importo delle sanzioni dal giorno dell’esigibilità e sino al saldo.

2. Averso detta sentenza hanno proposto appello principale la Società ed appello incidentale subordinato il Comune.

3. L’appello della Società è infondato.

3.1. Come correttamente ritenuto dal TAR, le sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori ex art. 3 L. 2.2.1985 n. 47 erano senz’altro dovute dalla Società con decorrenza dal 6.12.1999 (data di pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2061/99), in conformità a quanto preteso dal Comune.
Invero, con detta sentenza era stato definitivamente accertato che la Società era tenuta al pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 3775/88, inizialmente ritenuta esente dall’Amministrazione comunale.
Per cui, dal 6.12.1999 trovavano applicazione gli aumenti del contributo di concessione per il relativo ritardato versamento di cui all’art. 3 L. n. 47/85. Né può condividersi il rilievo della Società secondo cui l’importo degli oneri concessori non poteva ritenersi esigibile prima della nota comunale del 7.8.2000.
E’ pur vero che con detta nota è stato definito dal Comune l’importo degli oneri concessori dovuti in £. 1.184.429.261 aderendo ai calcoli effettuati dalla Società il 1°.3.2000, ma l’iniziale determinazione era di £. 1.927.796.425 nella nota comunale del 21.10.1992 e di £. 1.772.007.695 nella nota comunale di rettifica del 19.12.1992, per poi ulteriormente ridursi nella nota comunale del 7.8.2000 in £. 1.184.429.261.
Per cui, come rilevato dal TAR, la Società avrebbe potuto senz’altro pagare l’importo richiesto dal Comune o quello ritenuto dalla medesima congruo, salvo a dover versare in quest’ultimo caso gli aumenti previsti per ritardato pagamento, nell’ipotesi che la pretesa del Comune risultasse successivamente completamente fondata. Ma la società non aveva pagato nei termini nè la somma maggiore richiesta inizialmente dal Comune né la somma minore che essa stessa riteneva dovuta.
Parzialmente diversa sarebbe stata la conclusione se l’importo preteso dal Comune per gli oneri concessori, invece di ridursi progressivamente rispetto all’iniziale determinazione, fosse stato incrementato nella richiesta conclusiva. Evidentemente in tal caso l’esigibilità originaria del dovuto poteva sussistere solo per la somma minore richiesta in un primo momento.

3.2. Non appare poi erroneo l’uso da parte del TAR della parola “maggiorazioni” per indicare genericamente gli aumenti previsti dall’art. 3 L. n. 47/85 per il caso di ritardato pagamento degli oneri concessori, trattandosi comunque di descrivere la fattispecie dell’incremento della somma dovuta di una certa percentuale in relazione alla durata del ritardo.

3.3. Nè poteva escludersi il pagamento degli aumenti del contributo per oneri concessori per il semplice fatto che la Società aveva chiesto con nota del 19.6.2000 la rateizzazione del dovuto e tale istanza era stata poi accolta dal Comune ponendo specifiche condizioni solo il 27.9.2000, quando ormai già erano trascorsi, rispetto alla data del 6.12.1999 di pubblicazione della sentenza di questa Sezione, i centoquaranta giorni previsti per la maturazione dell’aumento del 100% del contributo dovuto.
Invero, la concessione della rateizzazione da parte del Comune sulla somma dovuta per oneri concessori rientrava nelle sue facoltà e l’esercizio favorevole al privato di tale facoltà non implicava rinuncia a riscuotere gli aumenti già maturati in relazione al ritardato pagamento di tale somma.
In senso favorevole alla tesi della Società non depone neppure l’art. 3 della L. n. 47/87, nella parte in cui prevede che nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti del contributo degli omeri concessori si applicano ai ritardi nella corresponsione delle singole rate, in quanto tale favorevole disciplina presuppone che la rateazione sia stata accordata dall’Amministrazione prima del decorso dei termini previsti per gli aumenti.

3.4. Non può condividersi neppure la censura con la quale la Società sostiene che gli aumenti connessi al ritardato pagamento del contributo sarebbero stati applicati senza rispettare il contraddittorio, atteso che il Comune non solo l’aveva preavvisata con nota del 6.6.2000 ma le aveva anche comunicato il formale avvio del relativo procedimento con nota del 24.4.2001.

3.5. Correttamente il TAR ha infine ritenuto che sugli aumenti dovuti per il ritardato pagamento degli oneri concessori spettavano al Comune anche gli interessi di legge in caso di ulteriore ritardo nel pagamento di tali aumenti dopo la scadenza del periodo di tempo previsto per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 L. n. 47/85.
Invero, la sanzione amministrativa in questione consiste nel pagamento di una somma di denaro dovuta per il trascorrere di un certo periodo di tempo di ritardo nel pagamento degli oneri concessori, decorso il quale il relativo importo della sanzione va evidentemente maggiorato degli interessi al tasso legale ai sensi dell’art. dell’art. 1282 c.c. Invero detta disposizione di carattere generale, in mancanza di una specifica disciplina di settore, è senz’altro applicabile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione ex lege di pagare una certa somma di denaro, altrimenti l’ulteriore ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria andrebbe a danneggiare unicamente l’Amministrazione.

3.6. Non occorre pronunciarsi sull’appello incidentale subordinato del Comune in quanto l’appello principale della Società è stato ritenuto privo di fondamento.

4. Per quanto considerato l’appello della Società deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

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