CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - decisione
18 dicembre 2003, n. 8345
Pres. Frascione, Est. Cerreto; Soc. Marinelli s.p.a. (Avv.ti
Aristide Police e F.G. Scoca) c. Comune di Perugia (Avv. M. Cartasegna). Conferma
T.A.R. Umbria n. 654 dell’11.9.2002,
1) Edilizia ed urbanistica - Contributi di concessione - ritardato pagamento – sanzioni – in caso di richiesta di rateizzazione – legittimita’.
2) Edilizia ed urbanistica - Contributi di concessione - ritardato pagamento – sanzioni – interessi ex art. 1282 cod. civ. per ritardato pagamento – sugli aumenti dovuti a titolo di sanzione – pretesa del comune - legittimita’.
1) E’ dovuto il pagamento degli aumenti del contributo per oneri concessori edilizi, anceh se sia stata chiesta la rateizzazione, qualora il comune abbia accolto tale domanda di rateizzazione dopo la decorrenza dei centoquaranta giorni previsti per la maturazione dell’aumento del 100% del contributo dovuto. Infatti, la rateizzazione sulla somma dovuta per oneri concessori costituisce una facoltà dell’ente locale e l’esercizio favorevole al privato di tale facoltà non implica rinuncia a riscuotere gli aumenti già maturati in relazione al ritardato pagamento di tale somma. La previsione dell’art. 3 della L. n. 47/87 per cui, in caso di rateizzazione, gli aumenti del contributo si applicano solo ai ritardi nella corresponsione delle singole rate, postula infatti che la rateazione sia stata accordata dall’amministrazione prima del decorso dei termini previsti per gli aumenti.
2) In caso di ulteriore ritardo nel pagamento,
dopo la scadenza del periodo di tempo previsto per l’applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 3 L. n. 47/85, degli oneri concessori edilizi, sugli aumenti dovuti
per il ritardato pagamento spettano al comune anche gli interessi di legge. Cio’
perche’ l’art.. 1282 c.c., quale disposizione di carattere generale, è applicabile
anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione ex
lege di pagare una certa somma di denaro.
------- Con breve commento di Guglielmo Saporito Le pronunce di primo e secondo grado (TAR Umbria e Consiglio di Stato) collocano
il Comune in forte preminenza verso il privato. Le maggiorazioni (o sanzioni)
per ritardato pagamento spettano infatti anche se vi e’ contestazione
ed anche se, dopo la contestazione (definita, nel caso deciso, con precedente
lite), vi e’ una richiesta di dilazione. FATTO Con l’appello in epigrafe, la società Marinelli
ha fatto presente che nel dicembre 1988 il comune di Perugia le rilasciava la
concessione edilizia n. 3775/88 a titolo gratuito, ritenendo che essa rientrasse
nelle ipotesi di esenzione ex art. 9 lett. f L. 28.1.1977 ma poi con ordinanza
n. 52 del 21.10.1992, riesaminando la pratica, riteneva che la concessione in
questione non usufruisse dell’esenzione, per cui richiedeva il pagamento di
£. 1.927.796.425, quale contributo complessivo da versare; che poi il Comune,
con nota del 19.12.1992, rettificava l’importo dovuto in £. 1.772.007.695; che
la Società proponeva ricorso al TAR Umbria per l’accertamento del diritto ad
usufruire dell’esenzione ed il TAR accoglieva il ricorso, ma poi, su appello
del Comune, il Consiglio di Stato-sez. V, con sentenza n. 206 del 6.12.1999,
riformava la sentenza del TAR e riconosceva come dovuti gli oneri concessori;
che il Comune, con nota del 12.1.2000, richiedeva alla Società il pagamento
degli oneri dovuti (£. 1.772.007.695) oltre gli interessi al tasso legale dal
30.11.1992 al 15.1.2000 quantificati in £. 920.177.862, per complessive £. 2.642.205.5576;
che la società, con nota del 1°.3.2000, contestava la somma complessiva richiesta,
richiedendo l’applicazione delle tariffe regionali e con successiva nota del
19.6.2000 formulava istanza di rateizzazione dell’importo dovuto; che il Comune,
con nota del 7.8.2000 aderiva alla prima richiesta della Società, ritenendo
dovuto l’importo complessivo di £. 1.184.429.261 e, tenuto conto del versamento
effettuato dalla società a titolo di acconto di £. 200 milioni, determinava
il residuo in £. 984.494.261, da versare entro trenta giorni; che con nota del
6.6.2000 il Comune condizionava l’accoglimento dell’istanza di rateazione al
versamento immediato di £. 300 milioni ed al rilascio di garanzia fideiussoria
“fermo restando il diritto a richiedere il pagamento delle sanzioni dovute per
legge”; che con successiva nota del 18.9.2000 il Comune chiariva che intendeva
“valutare il problema dell’applicabilità o meno delle sanzioni per ritardato
pagamento al caso di specie nel tempo che sarà ritenuto più opportuno”; che
con nota del 27.10.2000 il Comune modificava le condizioni, e per la determinazione
degli interessi sulla rateazione veniva applicato il TUS in vigore maggiorato
di 0,24 punti; che con nota del 24.4.2001 il Comune le comunicava l’avvio del
procedimento di determinazione delle sanzioni e quindi con ordinanza n. 60 del
6.6.2001, impugnata poi davanti al TAR Umbria, le intimava il pagamento di £.
1.084.494.261 a titolo di sanzioni, prendendo come data di esigibilità della
somma il giorno di deposito della sentenza del Consiglio di Stato (6.12.1999)
che aveva riconosciuto la debenza degli oneri concessori; che il TAR con la
sentenza in epigrafe respingeva il ricorso della Società e nel contempo accoglieva
il ricorso incidentale del Comune per il pagamento degli interessi legali richiesti.
Per di piu’, il privato deve anche pagare gli interessi sulle somme dovute
per sanzione (o maggiorazione che dir si voglia). Da un lato cio’ significa
che il privato deve adottare verso la p.a. quei meccanismi che escludono la
mora debendi (sequestro a mani proprie ex art. 687 c.p.c.) o chiedere al giudice
amministrativo la sospensione della esigibilita’ del credito. Ma dall’altro
cio’ significa anche che l’amministrazione deve esigere, per non
incorrere in responsabilita’ amministrativa, tutte le somme dovute, quindi
anche quelle a titolo sanzionatorio con i reltivi interessi. In tale situazione
il carico sul privato e’ davvero rilevante, considerando altresi’
che l’obbligazione e’ propter rem e quindi si trasmette agli acquirenti
degli immobili (Cons. Stato, V, Sentenza 13 giugno 2003, n. 3333; TAR L'AQUILA
23 ottobre 2003 n. 879).Si ricordano altresi’ gli indirizzi secondo i
quali il Comune ha l’obbligo di comportarsi secondo correttezza (artt.
1175 cod. civ. in relazione all’art. 1227: CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE
V Sentenza 10 gennaio 2003, n. 32), mentre per le prescrizioni si applicano
gli artt. 2934 e 2935 cod. civ. (CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - Sentenza 13 giugno
2003 n. 3333) . In caso di eccessivo versamento, la domanda di restituzione
(nella specie, per mutamento destinazione d’uso solo funzionale dell’immobile)
deve essere accompagnata dall’ impugnativa degli atti comunali di determinazione
dell’ammontare degli oneri di urbanizzazione (TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA
- Sentenza 14 gennaio 2003 n. 23) qualora non si contesti il calcolo della somma
dovuta ma i suoi presupposti.
Ha dedotto che detta sentenza era erronea ed
ingiusta:
-il TAR aveva errato nel qualificare le pretese del Comune come maggiorazioni,
in quanto si trattava delle sanzioni di cui all’art. 3 L. n.47/1985, che erano
disciplinate non in base a principi civilistici ma a quelli propri delle sanzioni
amministrative, per cui da una parte la norma sanzionatoria non era applicabile
nella specie e dall’altra non erano state rispettate le regole minime del contraddittorio
dei procedimenti sanzionatori;
-nella specie mancava del tutto il ritardo nel pagamento in quanto la somma
dovuta per oneri concessori era stata più volte rideterminata dal Comune, per
cui la relativa somma non poteva ritenersi esigibile prima della nota finale
del 7.8.2000;
-il potere sanzionatorio nella specie poi era escluso sulla base dell’art. 3
L. n.47/85, nella parte in cui prevedeva che in caso di pagamento rateizzato
le norme che prevedevano l’aumento del contributo si applicavano ai ritardi
nei pagamenti delle singole rate, per cui nel caso in esame la richiesta rateizzazione,
poi accordata e pienamente onorata dalla Società, faceva venir meno la postesta
sanzionatoria;
Costituitosi in giudizio, il comune di Perugia
ha proposto appello incidentale subordinato. Ha fatto presente in particolare
che la Società con la nota del 1°.3.2000 aveva indicata come dovuta la somma
di £. 1.137.935.508, per cui avrebbe dovuto per lo meno rimettere immediatamente
tale somma per evitare conseguenze sfavorevoli future, mentre aveva continuato
a temporeggiare; che di conseguenza la Società doveva ritenersi morosa quanto
meno dal 1°.3.2000 al 27.9.2000, pur non volendo considerare la data dei due
provvedimenti comunali del 21.10.1992 e 19.12.1992. Ha poi rilevato che in via
subordinata, nel caso in cui non dovesse essere confermato il dies a quo della
mora debendi, come riconosciuto dal TAR, la relativa decorrenza poteva individuarsi
o nella data di adozione dei provvedimenti comunali del 1992, o nella data del
18.1.2000 (data del riconoscimento del dovuto) o dell’8.8.2000, data di rideterminazione
della somma dovuta. In ulteriore subordine poi il Comune, nel caso di insussistenza
di un ritardo nel pagamento degli oneri, ha richiesto per lo meno gli interessi
legali con effetto dal 21.10.1992 e fino al 27.9.2000, data di concessione della
rateizzazione.
Con ordinanza n. 34/2002 questa Sezione ha accolto in parte l’istanza cautelare
della società appellante.
Entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva in vista dell’udienza
pubblica.
L’appellante ha insistito per l’accoglimento del proprio appello e per il rigetto
dell’appello incidentale del Comune.
L’appellato ha chiesto il rigetto dell’appello ed in subordine l’accoglimento
delle domande incidentali e riconvenzionali avanzate dall’Amministrazione.
Alla pubblica udienza del 1°.7.2003 il ricorso è passato in decisione
DIRITTO
1. Con sentenza del T.A.R. Umbria n. 654 dell’11.9.2002 è stato respinto il ricorso principale proposto dalla società Marinelli avverso l’ordinanza del comune di Perugia n. 60 del 6.6.2001, che aveva determinato l’importo delle sanzioni dovute per il ritardato pagamento degli oneri concessori in £. 1.084.494.261, ed è stato accolto il ricorso incidentale proposto dal Comune in ordine alla spettanza degli interessi legali sull’importo delle sanzioni dal giorno dell’esigibilità e sino al saldo.
2. Averso detta sentenza hanno proposto appello principale la Società ed appello incidentale subordinato il Comune.
3. L’appello della Società è infondato.
3.1. Come correttamente ritenuto dal TAR, le
sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori ex art. 3 L. 2.2.1985
n. 47 erano senz’altro dovute dalla Società con decorrenza dal 6.12.1999 (data
di pubblicazione della sentenza di questa Sezione n. 2061/99), in conformità
a quanto preteso dal Comune.
Invero, con detta sentenza era stato definitivamente accertato che la Società
era tenuta al pagamento degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia
n. 3775/88, inizialmente ritenuta esente dall’Amministrazione comunale.
Per cui, dal 6.12.1999 trovavano applicazione gli aumenti del contributo di
concessione per il relativo ritardato versamento di cui all’art. 3 L. n. 47/85.
Né può condividersi il rilievo della Società secondo cui l’importo degli oneri
concessori non poteva ritenersi esigibile prima della nota comunale del 7.8.2000.
E’ pur vero che con detta nota è stato definito dal Comune l’importo degli oneri
concessori dovuti in £. 1.184.429.261 aderendo ai calcoli effettuati dalla Società
il 1°.3.2000, ma l’iniziale determinazione era di £. 1.927.796.425 nella nota
comunale del 21.10.1992 e di £. 1.772.007.695 nella nota comunale di rettifica
del 19.12.1992, per poi ulteriormente ridursi nella nota comunale del 7.8.2000
in £. 1.184.429.261.
Per cui, come rilevato dal TAR, la Società avrebbe potuto senz’altro pagare
l’importo richiesto dal Comune o quello ritenuto dalla medesima congruo, salvo
a dover versare in quest’ultimo caso gli aumenti previsti per ritardato pagamento,
nell’ipotesi che la pretesa del Comune risultasse successivamente completamente
fondata. Ma la società non aveva pagato nei termini nè la somma maggiore richiesta
inizialmente dal Comune né la somma minore che essa stessa riteneva dovuta.
Parzialmente diversa sarebbe stata la conclusione se l’importo preteso dal Comune
per gli oneri concessori, invece di ridursi progressivamente rispetto all’iniziale
determinazione, fosse stato incrementato nella richiesta conclusiva. Evidentemente
in tal caso l’esigibilità originaria del dovuto poteva sussistere solo per la
somma minore richiesta in un primo momento.
3.2. Non appare poi erroneo l’uso da parte del TAR della parola “maggiorazioni” per indicare genericamente gli aumenti previsti dall’art. 3 L. n. 47/85 per il caso di ritardato pagamento degli oneri concessori, trattandosi comunque di descrivere la fattispecie dell’incremento della somma dovuta di una certa percentuale in relazione alla durata del ritardo.
3.3. Nè poteva escludersi il pagamento degli
aumenti del contributo per oneri concessori per il semplice fatto che la Società
aveva chiesto con nota del 19.6.2000 la rateizzazione del dovuto e tale istanza
era stata poi accolta dal Comune ponendo specifiche condizioni solo il 27.9.2000,
quando ormai già erano trascorsi, rispetto alla data del 6.12.1999 di pubblicazione
della sentenza di questa Sezione, i centoquaranta giorni previsti per la maturazione
dell’aumento del 100% del contributo dovuto.
Invero, la concessione della rateizzazione da parte del Comune sulla somma dovuta
per oneri concessori rientrava nelle sue facoltà e l’esercizio favorevole al
privato di tale facoltà non implicava rinuncia a riscuotere gli aumenti già
maturati in relazione al ritardato pagamento di tale somma.
In senso favorevole alla tesi della Società non depone neppure l’art. 3 della
L. n. 47/87, nella parte in cui prevede che nel caso di pagamento rateizzato
gli aumenti del contributo degli omeri concessori si applicano ai ritardi nella
corresponsione delle singole rate, in quanto tale favorevole disciplina presuppone
che la rateazione sia stata accordata dall’Amministrazione prima del decorso
dei termini previsti per gli aumenti.
3.4. Non può condividersi neppure la censura con la quale la Società sostiene che gli aumenti connessi al ritardato pagamento del contributo sarebbero stati applicati senza rispettare il contraddittorio, atteso che il Comune non solo l’aveva preavvisata con nota del 6.6.2000 ma le aveva anche comunicato il formale avvio del relativo procedimento con nota del 24.4.2001.
3.5. Correttamente il TAR ha infine ritenuto
che sugli aumenti dovuti per il ritardato pagamento degli oneri concessori spettavano
al Comune anche gli interessi di legge in caso di ulteriore ritardo nel pagamento
di tali aumenti dopo la scadenza del periodo di tempo previsto per l’applicazione
delle sanzioni di cui all’art. 3 L. n. 47/85.
Invero, la sanzione amministrativa in questione consiste nel pagamento di una
somma di denaro dovuta per il trascorrere di un certo periodo di tempo di ritardo
nel pagamento degli oneri concessori, decorso il quale il relativo importo della
sanzione va evidentemente maggiorato degli interessi al tasso legale ai sensi
dell’art. dell’art. 1282 c.c. Invero detta disposizione di carattere generale,
in mancanza di una specifica disciplina di settore, è senz’altro applicabile
anche alle sanzioni amministrative pecuniarie una volta sorta l’obbligazione
ex lege di pagare una certa somma di denaro, altrimenti l’ulteriore ritardo
nel pagamento della sanzione pecuniaria andrebbe a danneggiare unicamente l’Amministrazione.
3.6. Non occorre pronunciarsi sull’appello incidentale subordinato del Comune in quanto l’appello principale della Società è stato ritenuto privo di fondamento.
4. Per quanto considerato l’appello della Società deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.