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T.A.R. CALABRIA, CATANZARO, SEZ. II - sentenza 2794 del 6 novembre 2002
Pres. Mezzacapo Est. Durante; Daniele (Avv. Francesca Attinà) contro Comune di Chiaravalle centrale (Avv. Alfredo Gualtieri), Iozzo, Gulli’ interv. ad opponendum.

Pubblico impiego - Dipendenti comunali e provinciali – Concorso - Concorso interno per particolari qualifiche tecniche – legittimità – condizioni

L’accesso ad un concorso pubblico puo’ essere condizionato al possesso di una precedente esperienza nell’amministrazione, se tale esperienza e’ ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. In consenguenza e’ legittimo e non contrasta con il principio posto dall’art. 97 Cost. il ricorso al concorso riservato al personale interno comunale per la copertura di un posto di istruttore direttivo settore tecnico, trattandosi di un concorso a posto unico in un settore tecnico (VII qualifica) riservato al personale interno con quattro anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore e titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno (nella specie, si trattava di un concorso bandito dal comune in forza dell’art. 6, comma 12°, L. 15.5.1997, n. 127, il quale consente concorsi interni riservati in relazione a particolari profili o figure professionali, con disposizione poi confermata dal C.C.N.L. vigente all’epoca del concorso - quadriennio 1998-2001 per gli Enti locali, art. 4, comma 2, nonché dall’art. 91 D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

 

 

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente è laureato in ingegneria ed aspira ad occupare il posto di istruttore direttivo di VIIa qualifica – responsabile del settore tecnico presso il comune di Chiaravalle centrale che, però, l’amministrazione ha riservato al solo personale in servizio, mediante concorso interno.
Chiede, pertanto, l’annullamento degli atti ritenuti lesivi della propria posizione d’interesse legittimo, che censura per violazione di legge ed eccesso di potere.
Per opporsi alla pretesa, si sono costituiti sia l’ente pubblico, sia Gullì Giuseppe (dichiarato, nelle more del giudizio, vincitore del concorso), che è intervenuto sua sponte.

2. Il gravame è senz’altro fondato nel merito.
Vanno, tuttavia, preliminarmente affrontate alcune questioni in punto di rito.
Si sostiene anzitutto ex adverso l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non potendo l’istante vantare alcuna posizione giuridicamente tutelata.
E’ invece vero il contrario: questi, infatti, è munito del diploma di laurea in ingegneria, che è titolo previsto dall’ordinamento ai fini della partecipazione al pubblico concorso per l’assegnazione del posto in parola.
Al riguardo, non tragga in inganno la circostanza per cui al concorso interno si è potuto accedere solo se muniti di diploma di geometra, giacché la G.M., nel riservare il posto ai soli interni, ha deliberatamente sostituito il requisito richiesto per l’accesso dall’esterno (il diploma di laurea) con il possesso del “titolo di studio immediatamente inferiore”, in aggiunta ad un’anzianità di quattro anni nella qualifica precedente.

3. Si espone, ancora, l’intempestività della doglianza, perché essa avrebbe dovuto essere proposta da subito nei confronti delle delibere di G.M. n. 29 e n. 144/99, che hanno individuato il posto di istruttore direttivo presso il settore tecnico tra quelli ad accesso esclusivamente interno. Al contrario, tali atti, avendo natura di regolamento, sono privi di efficacia lesiva immediata e possono essere impugnati solo unitamente al provvedimento d’indizione del concorso, che di questi costituisce concreta attuazione.

4. Pure infondata è l’eccezione di mancata notificazione a tutti i controinteressati; vuoi perché nelle impugnative di bandi di concorso non sono individuabili posizioni di controinteresse, vuoi perché l’evocazione del vincitore nel processo è comunque avvenuta, a seguito di suo intervento volontario.

5. Destituita di fondamento è la dedotta questione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.
Come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare, nella causa pretendi sottesa alla domanda introduttiva del giudizio appare indubbia la configurabilità, in capo al ricorrente, di una situazione di interesse legittimo e non di diritto (per un’analoga vicenda, cfr. T.A.R. Catanzaro, sez. II, 11.3.2002 n. 567).
In tal modo va invero qualificata la pretesa di un cittadino, esterno all’amministrazione, che, aspirando a pubblici uffici, contesti la regolarità delle decisioni, di chiaro stampo organizzativo, da questa adottate circa le soluzioni selettive prescelte per la copertura dei posti vacanti.
Né, peraltro, può validamente ritenersi che l’azionabilità di siffatte pretese sia preclusa per effetto della dedotta interferenza con la fase pubblicistica di atti negoziali: è, infatti, evidente che la validità di questi ultimi risulta direttamente condizionata dal sindacato esercitato principaliter sugli atti amministrativi presupposti.

6. Nel merito, come già anticipato in premessa, il ricorso deve ritenersi fondato.
Opina, a tal proposito, il collegio come, in perfetta aderenza ai principi di rango costituzionale compendiati nell’art. 98 Cost., la normativa di settore tuttora imponga per l’assegnazione di pubblici uffici il ricorso a procedure concorsuali, che salvaguardino l’accesso dall’esterno.
Tanto si evince, anzitutto, dal combinato disposto degli artt. 36 e 36-bis D.lgs. n. 29/93, i cui principi (oggi trasfusi nell’art. 35 D.lgs 185/01), per effetto dell’espresso rinvio contemplato dall’art. 88 D.lgs. n. 267/00, sono applicabili anche agli enti locali.
Le rammentate disposizioni, nel disciplinare la fase di reclutamento del personale, prevedono che l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene tramite procedure selettive volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno.
D’altro canto, ai sensi delle stesse norme, i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – che gli enti locali sono chiamati ad adottare nell’esercizio della loro autonomia – dovranno disciplinare “le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati dai commi precedenti” e, dunque, anche in modo da garantire l’accesso dall’esterno.
Vero è che il richiamato T.U. del 2000, all’art. 91 (nel riprodurre una previsione già contenuta nell’art. 6, co, 12, L. 127/97), espressamente consente alle amministrazioni locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, ma ciò solo in relazione a particolari profili o figure caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente.
Lo stesso art. 4 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni – Autonomie locali ha disciplinato l’area operativa dell’istituto della progressione verticale nel rispetto dei suindicati principi, peraltro espressamente richiamati, limitandola ai posti che non siano stati destinati all’accesso dall’esterno ovvero, con riferimento agli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, ai posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti.
Orbene, date le precedenti coordinate, la delibera 3.3.1999 n. 29 della G.M. di Chiaravalle centrale, con la quale sono stati individuati i posti ricopribili con concorso interamente riservato al personale interno e la successiva delibera 21.7.1999 n. 144, che della prima costituisce conferma, ancorché richiamino le disposizioni suindicate, ne tradiscono lo spirito ed il contenuto precettivo, posto che, nel loro corredo motivazionale, restano del tutto obliterate le specifiche peculiarità caratterizzanti i profili cui si riferiscono i posti messi a concorso, tali da implicare una professionalità acquisibile esclusivamente all’interno dell’ente, con conseguente necessità di privilegiare il ricorso alla progressione verticale rispetto a procedure concorsuali aperte all’esterno (sul punto, cfr. la citata sentenza T.A.R. Catanzaro, sez. II, n. 567/02, nonché la precedente n. 1108/01, in relazione alla quale, con ordinanza n. 5729/01, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione).
Alla stregua delle suesposte considerazioni, s’impone l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame e, per l’effetto, l’annullamento delle deliberazioni di G.M. impugnate, nella sola parte in cui esse riservano a concorso interno il posto di istruttore direttivo di VIIa qualifica – responsabile del settore tecnico.
Per il principio dell’invalidità derivata, detta illegittimità riverbera i propri effetti vizianti anche sugli atti consequenziali e segnatamente, sempre in parte qua, sulle determinazioni del direttore generale 31.5.1999 n. 5 e 11.11.1999 n. 44, con le quali è stato approvato il bando del concorso interno, nonché su ogni altro atto della procedura concorsuale, ivi inclusa la deliberazione di G.M. 7.2.2000 n. 29, di approvazione delle operazioni e degli esiti concorsuali, che pertanto vanno parimenti cadutati.

7. Non di meno, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

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