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n. 1-2004 - © copyright.

T.A.R. SARDEGNA - sentenza 24.5.2002 n. 646
Pres. Sassu, Est. Atzeni;Officine OLME Srl (Prof. Avv. Eugenio Picozza e Carlo Dore) c. Servizi Ambientali Srl (Avv.ti Enrico Romanelli e Luigi Cocchi), Comune di Oristano (Avv. Giovanni M. Lauro), Romano Ernesto di Ing. Araldo Romano s.n.c. (Avv.ti Andrea Delitala e Guido Manca Bitti), Servizi Ambientali S.R.L. (Avv.ti Luigi Cocchi e Gilberto Nurra) c. Comune di Oristano (Avv. Giovanni Maria Lauro), Officine OLME S.R.L. (Avv.ti Carlo Dore, Giovanni Dore ed Antonio De Giudici)

Contratti della p.a. - Scelta del contraente – bando - interpretazione – rapporto tra espressioni formali e principi di ampia partecipazione, adeguatezza e proporzionalita’ - lettura univoca del bandi – conseguenze.

Nelle gare di appalto i principi del favor partecipationis, di adeguatezza, di proporzionalità e di non aggravamento della procedura, hanno natura sussidiaria e vengono in rilievo solo nel caso in cui la lettura del bando non sia univoca e lasci spazio a dubbi e incertezze. In conseguenza: a) se il bando per la scelta dell’affidatario del servizio di nettezza urbana richieda requisiti relativi al servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e’ correttamente ritenuta priva di requisiti l’impresa che si è limitata a svolgere il trasporto in discarica dei rifiuti oppure ha solo fornito cassonetti e dato in noleggio un autocompattatore; b) se il bando chiede di dimostrare capacità tecnica mediante la documentazione dello svolgimento, in Comuni con popolazione stabilmente oltre i 20.000 abitanti, di un servizio analogo a quello oggetto della gara, sono irrilevanti i servizi svolti presso Comuni di tremila e tredicimila abitanti ma che in certi periodi dell’anno, di maggiore affluenza turistica, ospitino una popolazione superiore ai 20.000 abitanti; c) e’ sufficiente la dimostrazione, di aver svolto un servizio analogo presso un Comune di 127.000 abitanti, anche se solo per un quinto dell’ammontare complessivo, se quel servizio era stato ripartito in cinque lotti equivalenti, ciascuno superiore ai 20.000 abitanti.

 

 

FATTO

 Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 5-6/8/1996, depositato il successivo 9/8 e rubricato al n. 2651/96, la Romano Ernesto di ing. Araldo Romano S.N.C. in persona del procuratore (che ha partecipato alla gara in epigrafe, presentando la terza migliore offerta) impugna la deliberazione della Giunta Municipale di Oristano n. 606 del 19.7.96 di approvazione dei verbali della commissione di valutazione delle offerte apparentemente anomale e di aggiudicazione dell'appalto del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Oristano a favore della Officine Olme s.r.l.; i verbali della commissione di valutazione delle offerte apparentemente anomale in data 3 e 17.7.1996; la deliberazione della Giunta Municipale di Oristano n. 507 del 19.7.1996 di approvazione della licitazione privata; i verbali d'asta dell'appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in data 26 e 27.6.1996; le deliberazioni della Giunta Municipale di Oristano n. 415 del 30.5.1996 e n. 432 del 4.6.1996 di approvazione dell'elenco delle ditte ammesse ed escluse dalla gara nonchè gli atti di esame delle domande di partecipazione e gli eventuali inviti diramati alla ditta Officine Olme s.r.l. e Servizi Ambientali s.r.l.; la deliberazione della Giunta Municipale di Oristano n. 451 del 13.6.1996 di rettifica del capitolato d'appalto e della lettera di invito; la lettera di invito del 30.5.1996 prot. n. 7946.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi :
1) La Officine OLME S.R.L. e la Servizi Ambientali S.R.L. non hanno dimostrato il possesso dei titoli, attinenti a precedenti servizi svolti, previsti dal bando per essere invitati alla gara.
2) L’illegittimità dell’ammissione inficia i provvedimenti successivamente adottati nei loro confronti.
3) Le controinteressate non hanno restituito, debitamente firmato, il capitolato speciale.
4) Qualora si ritenesse che la lettera di invito non contenga la clausola di cui al punto 3, la stessa sarebbe inficiata da violazione dell’art. 89, primo comma lett. b), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
5) Le offerte delle controinteressate dovevano essere dichiarate anomale.
6) Nonostante l’aggiudicataria non abbia iniziato il servizio nel termine previsto dall’art. 5 del capitolato d’appalto, non è stata dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione.

La ricorrente chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese.
Con ordinanza n. 496 in data 28 agosto 1996 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con ricorso 2745/96, notificato il 28/8/1996 e depositato il successivo 9/9, la Servizi Ambientali S.R.L., che ha partecipato al medesimo procedimento, presentando la seconda migliore offerta, impugna gli atti tutti, nessuno escluso, della procedura di gara per licitazione privata, indetta dal Comune di Oristano con delibera G.M. 312 del 30.04.96, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di raccolta e smaltimento di r.s.u., ivi compresa la delibera G.M. n. 606 del 19.07.96 di aggiudicazione della gara alla s.r.l. Officine Olme.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) La Officine OLME S.R.L. non ha dimostrato il possesso dei titoli, attinenti a servizi svolti negli ultimi tre anni, previsti dal bando per essere invitati alla gara.
2) L’offerta dell’Officine OLME doveva essere dichiarata anomala.
3) La stessa controinteressata ha solo formalmente rispettato il vigente contratto collettivo di lavoro del personale, richiamato dall’art. 15 del capitolato, che impone alla ditta subentrante nel servizio di assumere il personale della ditta cessante. La ricorrente chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza n. 530 in data 18 settembre 1996 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con atto notificato il 25/9/1996 e depositato il successivo 27/9 la Servizi Ambientali S.R.L. propone il seguente motivo aggiunto:
1) La popolazione “fluttuante” dei Comuni di Palau e La Maddalena non poteva essere presa in considerazione per ammettere alla gara la controinteressata.
In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Oristano in persona del Sindaco in carica (autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 658 in data 6/8/1996 e n. 707 in data 29/8/1996) chiedendo, con distinte memorie, depositate il 14/2/2002, il rigetto dei ricorsi.
Anche la Officine OLME si è costituita in giudizio in persona dell’Amministratore Unico, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Nel giudizio aperto con ricorso n. 2745/96 propone inoltre, con atto notificato il 24-25/9/1996 e depositato il successivo 3/10, ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi;
1) La servizi Ambientali S.R.L. non poteva essere invitata alla gara.
2) L’offerta della medesima società doveva essere dichiarata anomale.
La controinteressata chiede quindi, in subordine, l’accoglimento della propria impugnazione indentale.
Nel giudizio aperto con ricorso n. 2651/96 si è costituita anche la Servizi Ambientali S.R.L., chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo, con atto notificato il 26/8/1996 e depositato il successivo 9/9, ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi:
1) Accogliendo l’interpretazione della normativa di gara proposta dalla Romano Ernesto questa sarebbe inficiata da contraddittorietà.
2) L’offerta della suddetta Società doveva essere dichiarata anomala.
In data 15/2/2002 la Società Romano Ernesto ha depositato memoria.
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

I ricorsi in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica decisione, in quanto attengono alla medesima gara, relativa all’affidamento dell’appalto del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune intimato.
L’aggiudicazione è impugnata dall’impresa che ha presentato la seconda migliore offerta (ric. n. 2745/96) e dall’impresa che ha presentato la terza migliore offerta (ric. n. 2651/96).
L’esame deve quindi procedere dalle censure dedotte, con quest’ultimo ricorso, avverso la posizione dell’altra ricorrente, in quanto solo a seguito della sua esclusione dalla procedura la proponente il ricorso n. 2651/96 può vantare l’interesse all’annullamento dell’aggiudicazione.
Il gravame n. 2651/96 è, per tale parte, infondato.
La ricorrente sostiene che la controinteressata non poteva partecipare al procedimento in quanto il servizio vantato non risponde a quanto richiesto nel bando di gara.
Quest’ultimo imponeva alle ditte che intendevano essere invitate alla licitazione privata, fra le altre condizioni minime, la presentazione di un certificato, contenente l’esito delle prestazioni, attestante il servizio prestato in Comune con popolazione di almeno ventimila abitanti.
La controinteressata ha svolto il servizio di pulizia, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, nonché di manutenzione straordinaria di aree verdi, dal 15/5/1993 al 31/12/1995 nel Comune di Sassari, che all’epoca contava (il dato è incontroverso) centoventisettemila abitanti. In realtà, il contratto della controinteressata non riguardava l’intero servizio, ma un quinto del suo ammontare.
Nonostante un quinto di centoventisettemila abitanti sia superiore a ventimila, sostiene la ricorrente che nelle zone servite dalla controinteressata risiede un numero inferiore d’abitanti.
Il servizio prestato non risponderebbe quindi, a quanto richiesto dal Comune intimato.
L’argomentazione non può essere condivisa.
Il Comune di Sassari ha calcolato il valore del servizio affidato alla controinteressata nella misura di un quinto del proprio impegno finanziario globale, necessario per fornire il servizio a tutta la popolazione.
Se questo è vero, appare irrilevante il fatto che nelle zona specificamente affidata alla controinteressata risiedano meno di ventimila abitanti, ben potendo l’impegno richiestole essere commisurato, ad esempio, al traffico complessivo della zona.
L’impegno finanziario del Comune costituisce, anzi, un parametro obiettivo a sostegno di tale affermazione.
Legittimamente, quindi, la controinteressata è stata ammessa alla gara, sulla base dello svolgimento di un quinto del servizio in una città di centoventisettemila abitanti.
La ricorrente sostiene, poi, che la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara non avendo restituito, firmato, il capitolato speciale, ritenendo in tal modo violato l’art. 89, primo comma lett. b), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Neanche questa argomentazione può essere condivisa.
Il Comune ha certamente errato non imponendo, alle ditte partecipanti, di restituire firmato il capitolato speciale, essendo evidenti le problematiche che dà ciò possono sortire al momento della sottoscrizione del contratto.
Peraltro, tale omissione può costituire fonte di responsabilità per chi ha predisposto ed approvato la normativa di gara; la stessa, non incidendo sulla “par condicio” dei partecipanti alla gara non inficia, invece, l’aggiudicazione conclusiva.
Non può, poi, essere imputata alle imprese partecipanti la conseguenza di un errore della stazione appaltante.
Anche tale argomentazione deve, pertanto, essere disattesa.
Infine, la ricorrente sostiene che l’offerta della controinteressata doveva essere dichiarata anomala.
La censura non può essere condivisa.
Non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto la Commissione preposta alla verifica della serietà delle offerte ha esteso alla controinteressata le argomentazioni svolte in relazione all’offerta vincitrice.
Nel merito, la ricorrente sostiene che la controinteressata (e l’aggiudicataria) avrebbero falsamente applicato l’art. 4 del vigente contratto collettivo di lavoro del personale del comparto, avendo previsto di assumere il personale della ditta che precedentemente gestiva il servizio, trasformando alcuni contratti a tempo pieno in contratti “part time”.
Ritiene il Collegio ammissibile tale sistema dei contenimento dei costi.
Il richiamato art. 4 risponde all’esigenza di evitare che le imprese partecipanti alla gara d’appalto, nell’individuare il miglior prezzo per la gestione del servizio, facciano gravare il costo del ribasso offerto sui dipendenti, procedendo a licenziamenti.
Osserva il Collegio che tale esigenza deve essere contemperata con quella di evitare che l’Amministrazione venga gravata di costi ingiustificati.
Ed invero, se è iniquo che le gare d’appalto vengano aggiudicate a costi che necessariamente pregiudicano i diritti dei lavoratori, è altrettanto ingiusto che l’Amministrazione debba sopportare il costo di personale non necessario per la conduzione del servizio.
Ritiene il Collegio che il sistema adottato dall’aggiudicataria e dalla controinteressata (e probabilmente anche dalla ricorrente, che ha presentato un offerta assai simile a quella di quest’ultima) tenga conto ragionevolmente delle opposte esigenze, appena descritte, in quanto salvaguarda l’occupazione ma prevede l’utilizzo del personale in termini corrispondenti, o prossimi, all’effettive necessità per l’espletamento del servizio.
Osserva, inoltre, che il contratto di lavoro è stato stipulato fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese del settore, senza la partecipazione dei fruitori del servizio.
Alla luce di tali osservazioni, il Collegio afferma quindi che l’art. 4 del contratto collettivo nazionale dei lavoratori delle imprese appaltate d’igiene ambientale, il quale impone di non procedere a licenziamenti in caso di passaggio del servizio da un’impresa ad un’altra, non esclude la riorganizzazione del servizio, con modalità tali da ricondurre il suo costo, pagato dalla collettività, nei termini effettivamente necessari.
Neanche questa argomentazione può, in conclusione, essere condivisa.
Il rigetto delle censure proposte nei confronti dell’impresa che ha presentato la seconda migliore offerta esclude l’interesse della ricorrente all’annullamento dell’aggiudicazione.
Il ricorso n. 2651/96 deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio deve ora procedere all’esame del ricorso n. 2745/96.
La ditta che ha proposto il ricorso, che ha partecipato al primo giudizio come controinteressata, avendo presentato la seconda migliore offerta, sostiene che l’aggiudicataria non poteva essere ammessa e presentare offerta, non avendo dimostrato la prestazione di servizi, analoghi, a quelli da aggiudicare, in Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti.
La doglianza è fondata.
Il servizio prestato presso il Comune di Alghero non è stato enunciato nella dichiarazione sostitutiva d’atto notorio predisposta per partecipare alla gara; l’attestazione dell’Assessore alla Nettezza Urbana di quel Comune riguarda genericamente “servizi di nettezza urbana”, e la documentazione prodotta dalla ricorrente dimostra come si sia, in realtà, trattato di mero trasporto di rifiuti solidi urbani in discarica, per cui non può essere preso in considerazione per l’affidamento del contratto di cui ora si discute, avente un oggetto ben più complesso.
Allo stesso modo, la documentazione prodotta in giudizio dalla ricorrente dimostra come il servizio svolto presso il Comune di Porto Torres ha, in realtà, riguardato il semplice nolo di un autocompattore.
Le parti resistenti obiettano che l’aggiudicataria è stata invitata non solo in forza dei sopra indicati servizi, ma anche di quelli svolti presso i comuni di Palau e La Maddalena i quali, sebbene contino meno di ventimila residenti stabili, nel periodo estivo accolgono oltre ventimila persone.
Tale precisazione non ha rilievo.
Lo stesso Comune riferisce di avere formato la propria volontà sulla base delle certificazioni di La Maddalena in data 28/4/1995 e del Comune di Palau in data 9/6/1995 (non viene chiarito come tali atti siano stati acquisiti al procedimento).
La certificazione del Comune di Palau non sorregge le ragioni dell’aggiudicataria e del Comune, in quanto essa dà conto di una popolazione media, evidentemente compresi i turisti, di diecimila abitanti, con punte di cinquantamila “per alcuni giorni”.
La documentazione del Comune di La Maddalena è ancor meno soddisfacente, in quanto quel Comune attesta circa tredicimila residenti e tremilacinquecento militari e civili di stanza nelle basi militari, per un totale di sedicimilacinquecento abitanti, citando solo il fatto che “durante il periodo estivo, gli abitanti presenti nelle Isole raggiungono il numero di 50.000 unità”.
Quel Comune, peraltro, non precisa per quanto tempo duri tale situazione.
Osserva il Collegio che le regole in base alle quali vengono aggiudicati i contratti della pubblica amministrazione, in applicazione diretta del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, devono assicurare la parità di condizione fra gli aspiranti alla stipula del contratto.
Da ciò consegue che la normativa dettata dalla stazione appaltante per disciplinare il procedimento volto all’individuazione del contraente deve contenere regole agevolmente leggibili dagli aspiranti, in modo da potersene avvalere.
Pertanto, se il Comune, odierno resistente, riteneva di estendere la partecipazione alle ditte che hanno svolto il servizio in comuni che solo in certi periodi raggiungono la popolazione di ventimila abitanti, tale volontà doveva essere esplicitata nei confronti di tutti i potenziali concorrenti.
Nel caso di specie, invece, tale volontà si è palesemente formata solo successivamente alla predisposizione del bando, in sede di esame della richiesta della ditta, poi risultata aggiudicataria.
Deve anzi essere sottolineato come l’anzidetta regola di valutazione non possa in alcun modo trasparire dalla formulazione del bando, essendo evidente la diversa organizzazione richiesta per organizzare il servizio in un comune di dimensioni assimilabili a quelle – stabili – del Comune ora resistente e quella propria di un centro di dimensioni inferiori, nel quale si riscontrano rilevantissime variazioni di popolazione, in relazione al movimento turistico.
Non può, infine essere sottaciuto come il Comune di La Maddalena non abbia affatto attestato una presenza media superiore ai ventimila abitanti, mentre l’Amministrazione resistente è giunta a calcolare questo dato autonomamente, sulla base di elementi forniti dal Comune di Palau.

In conclusione, deve essere affermato che l’aggiudicataria non ha dimostrato il possesso del requisito minimo richiesto dal punto g) del bando di gara.
Le doglianze della ditta proponente il ricorso n. 2745/96 si appalesano, quindi, fondate.
Occorre, di conseguenza, esaminare il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria, che deve essere respinto in quanto affidato alla stessa argomentazione, concernente il servizio svolto dalla ricorrente nel comune di Sassari, già disattesa in relazione al ricorso n. 2651/96.
Il ricorso n. 2745/96 deve, in conclusione, essere accolto, annullando, per l’effetto, i provvedimenti impugnati nella parte in cui ammettono alla gara la “Officine OLME” s.r.l. e le aggiudicano il contratto.
In considerazione della complessità della controversia le spese possono essere integralmente compensate fra le parti costituite.

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