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n. 12-2003 - © copyright.

T.A.R. PUGLIA, LECCE, SEZ. I - ordinanza 4 dicembre 2003 n. 1093
Pres. RAVALLI, Est. PALATIELLO - G.N. ed F.C. (avv. Stea) c. Consiglio ordine avvocati di Lecce (avv. Vantaggiato).

1 - Professioni e mestieri - Avvocato - Esami di abilitazione – tirocinio – durata - praticanti in possesso di diploma di specializzazione per professioni forensi – contrazione ad un anno

1 – Vanno ammessi agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense i candidati in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali che vantino un anno di tirocinio, senza che occorra alcuna valutazione discrezionale del competente Consiglio dell'Ordine, né la previa comunicazione a quest'ultimo di volersi avvalere del ridotto periodo di pratica.

1) E’ particolare, nel caso esaminato, l’ordine dato al Consiglio degli Avvocati di ammettere con riserva i candidati alla tornata di esame. L’ordine rilascia al piu’ un certificato, mentre l’ammissione alla tornata di esami spetta al Ministero della Giustizia, tramite la Corte di Appello. Nel caso oggetto di giudizio, inoltre, il termine per presentare il certificato dell’Ordine era scaduto da piu’ giorni, sicche’ il dispositivo dell’ordinanza sembra destinato a far raggiungere il risultato “bene della vita” anche in assenza di contraddittorio.

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, di n. 2 delibere del 29.10.2003, adottate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e comunicate, rispettivamente, il 5.11.2003 ed il 4.11.2003 aventi ad oggetto il mancato accoglimento delle distinte richieste di rilascio del certificato di compiuta pratica, formulate dalle ricorrenti, per i medesimi motivi, rispettivamente, in data 20.10.2003 e 18.10.2003, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 10.4.1990 n. 101; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle ricorrenti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

CONSIGLIO ORDINE AVV.TI E PROC.RI DI LECCE

Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Stea e l’Avv. Vantaggiato;

Considerato che, in linea di principio, per la partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense è necessario aver compiuto un periodo di pratica biennale, mentre l’iscrizione per due anni nel registro dei praticanti ha la sola funzione di consentire al competente Consiglio dell’Ordine di verificare e certificare l’effettivo svolgimento del tirocinio mediante la presentazione del libretto della pratica e delle relative relazioni semestrali; considerato che, ai sensi dell’art. 1 D.M. 475/2001, il diploma di specializzazione per le professioni legali sostituisce un anno di tirocinio tradizionale;

considerato, altresì, che l’effetto “esonerativo” dall’obbligo di compiere un anno di pratica che si ricollega al diploma di specializzazione non è subordinato dalla legge, né alla valutazione discrezionale del competente Consiglio dell’Ordine, né alla previa comunicazione a quest’ultimo di volersene avvalere, comunque implicita nell’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica;

considerato che i dinieghi impugnati, con il richiedere anche per gli aspiranti avvocati specializzati l’iscrizione nel registro dei praticanti per due anni solari, di fatto equiparano irragionevolmente questi ultimi agli aspiranti avvocati che non abbiano conseguito il titolo di specializzazione, in tal modo vanificando la ratio dell’art. 17, comma 114, L. 127/1997, da ravvisarsi nella finalità di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione;

considerato, peraltro, che il biennio di iscrizione del praticante specializzato non corrisponderebbe ad un periodo di effettivo tirocinio proprio in virtù della predetta assimilazione del titolo di specializzazione ad un anno di pratica;

considerato che il termine per la produzione del certificato di compiuta pratica ai fini della partecipazione all’esame di abilitazione indetto per il corrente anno è scaduto il 26.11. u.s.;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

P.Q.M.

Accoglie (Ricorso numero 2206/2003) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva delle ricorrenti all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato indetto per l‘anno 2003.

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