TAR Calabria – Sez. Reggio Calabria – Decreto
presidenziale 14 agosto 2003 su ricorso 1546/2003 -
Pres. L. Passanisi
CALCIO CATANIA S.P.A. (avv.ti Michele MICHEL, Andrea SCUDERI e Lorenzo ACQUARONE
Contro FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, C.O.N.I.-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO, LEGA CALCIO, SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.P.A.
1 - Ordinamento sportivo – campionato di calcio – esclusione di squadra da campionato per irregolarita’ finanziarie – fideiussione prestata a garanzia per ottenere la riammissione al campionato – nullita’ della fideiussione – conseguenze – esclusione cautelare della squadra dal campionato ed ammissione di squadra controinteressata.
2 - Giustizia amministrativa – provvedimenti cautelari - provvedimenti monocratici presidenziali – nomina di commissario ad acta per rimediare ad eventuale inottemperanza – poteri del commissario medesimo.
1 - Va sospesa la delibera del Consiglio federale che ammette una squadra (Calcio Napoli) al campionato di calcio di serie B ritenendo garantito un debito finanziario attraverso fideiussioni rivelatesi nulle; nel contempo va ammessa con riserva al medesimo campionato la squadra (Catania calcio) controinteressati.
2 - Il presidente del TAR, adito in via di assoluta urgenza, puo’ provvedere monocraticamente ordinando un facere (iscrizione di una squadra di calcio al campionato), nominando commissari ad acta, con ampi poteri sostitutivi, che utilizzino la collaborazione, anche forzata, manu militari, dei presidenti, dirigenti e funzionari delle amministrazioni coinvolte.
per l'annullamento previa sospensione degli effetti, della delibera del Consiglio Federale del 31 luglio 2003 nella parte in cui ha accolto il ricorso del Napoli Calcio S.p.A. avverso la sua esclusione dal campionato di serie B disposta dalla Lega Nazionale Professionisti col comunicato Ufficiale del 22 luglio 2003 numero 8, ammettendo la stessa società al campionato di serie B per la stagione 2003/2004, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli atti della Lega e della F.I.G.C. relativi alla formazione dei calendari di Coppa Italia e di Campionato di calcio della serie B 2003/2004.
Vista l’ulteriore istanza dei difensori della Società ricorrente, formulata contestualmente al ricorso, con la quale si chiede che il Presidente, prima della trattazione collegiale della domanda cautelare, disponga con decreto motivato anche in assenza di contraddittorio ai sensi dell’art, 21, 9° e 14° comma della legge n. 1034/1971, introdotta dall’art,. 3, 1° comma della legge n. 205/2000, le misure cautelari richieste, nonché, contestualmente e per il caso di mancata ottemperanza spontanea, misure cautelari provvisorie a mezzo di commissari “ad acta”, in quanto sussisterebbe nella fattispecie dedotta lo specifico requisito della “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio” prescritto dal menzionato art. 21, 9° comma, legge TAR;
Ritenuto, preliminarmente, che la materia delle ammissioni ed esclusioni delle Società sportive da determinati campionati in base ai criteri gestionali di carattere patrimoniale od economico-finanziario, prescritte dalle varie normative delle Federazioni sportive, rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice amministrativo, tenuto conto che la fase di iscrizione ai campionati, in relazione alle regole attinenti al controllo gestionale ed economico-finanziario delle Società, è disciplinata da norme che perseguono finalità di interesse pubblico, e che, a norma dell’art. 12 della legge n. 91/1981, novellato dalla legge n. 586/1996, in tale materia le Federazioni sportive esercitano il potere di controllo “per delega del C.O.N.I.”, e quindi quali organi di tale Ente Pubblico nell’esplicazione dei suoi fini istituzionali di organizzazione e potenziamento dello sport (cfr. soprattutto, tra le tante, Cons. Stato VI 30/9/1995 n. 1050, punto 2/b della motivazione, TAR Lazio sez. III 24/9/1998, n. 2394. punto 2 della motivazione, Cassazione sez. III 5/4/1993 n. 4063, Cassazione SS.UU. 26/10/1989, n. 4399);
Ritenuto che già ad una prima delibazione sommaria, tutti i motivi
dedotti a sostegno del ricorso (con i quali si lamentano i vizi di violazione
del comunicato ufficiale 28/4/2003 n. 151/A e degli artt. 77 e segg. delle norme
organizzative interne della F.I.G.C. nonché di eccesso di potere per travisamento,
carenza di istruttoria, di motivazione e sviamento) risultano fondati alla stregua
essenzialmente degli elementi di fatto e di diritto formulati con il ricorso
e qui riassumibili nelle proposizioni che seguono:
a) La regolarizzazione della
posizione del Calcio Napoli S.p.A. chiesta da tale Società a seguito dell’esclusione
dal Campionato di Serie B 2003/2004 disposta dalla Lega Nazionale Professionisti
(comunicato ufficiale del 22/7/2003 n. 8), sulla base di parere sfavorevole
della COVISOC, è stata effettuata attraverso la produzione di una polizza fideiussoria,
rilasciata dalla Società di intermediazione finanziaria SBC, assolutamente inefficace
per un triplice ordine di ragioni:
1) Tale polizza appare, innanzitutto, radicalmente
falsa nella provenienza e nella sottoscrizione, peraltro non autenticata (tanto
che, come è noto, la Procura della Repubblica di Roma ha avviato indagini per
verificare le varie ipotesi di reato);
2) Quand’anche si volesse e si potesse
prescindere da tale circostanza, non si può in alcun modo disconoscere che le
polizze fideiussorie emesse da Istituti di intermediazione finanziaria (quali
, nelle specie, la SBC) sono inidonee a soddisfare le precise ed inderogabili
prescrizioni contenute nell’invocato comunicato ufficiale n. 151/A del 28/4/2003
della F.I.G.C., il quale richiede espressamente tra i requisiti di ammissione
ai campionati di competenza la sussistenza di una garanzia costituita da “fideiussione
bancaria o assicurativa”, e non già proveniente anche da intermediari finanziari
(punto III. lett. A, b del predetto comunicato ufficiale n. 151/A del 28/4/2003);
3) l’art. 1 lett. b) e c) della legge n. 348/1982 prescrive che la prestazione
di garanzie o cauzioni a favore dello Stato o di altro Ente Pubblico può essere
costituita soltanto –oltre che da cauzioni o garanzie reali- da fideiussioni
emanate da imprese bancarie o assicurative;
B) non è poi ipotizzabile un’integrazione
postuma delle posizioni irregolari delle Società di calcio, ove si consideri
che:
1) il più volte richiamato comunicato ufficiale n. 151/A definisce espressamente
perentori i termini di regolarizzazione (punto III, lett B, in fine, del comunicato
in questione), così come, del resto, pacificamente e costantemente affermato
dalla giurisprudenza amministrativa in materia (TAR Lazio sez III 24/9/1998,
2394 cit., punto 7, in fine, della motivazione, e soprattutto Cons. Stato VI
7/5/2001 n. 2546, punto 7 della motivazione, che conferma la predetta sentenza
n. 2394/1998 del Tar Lazio);
2) la F.I.G.C., attraverso i suoi organi competenti,
avrebbe potuto e dovuto verificare l’inesistenza e comunque l’irregolarità e
l’inefficacia radicali emergenti “ictu oculi” della fideiussione (né bancaria
né assicurativa) apparentemente emessa dalla SBC e prodotta dal Calcio Napoli
S.p.A., ed avrebbe dovuto, conseguentemente, escludere la suddetta Società dal
Campionato di serie B 2003/2004 per mancata regolarizzazione della propria posizione
debitoria, nel prescritto termine perentorio, in relazione ai rigidi ed inderogabili
parametri economico-finanziari prescritti dal ripetuto comunicato ufficiale;
Ritenuto altresì che si configura nella specie il predetto specifico requisito
della estrema gravità del danno e della correlata o conseguente urgenza della
tutela cautelare monocratica, prescritto dal menzionato art. 21, 9° comma della
L. n. 1034/1971, introdotto dall’art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000,
tenuto conto:
a) che l’efficacia dell’impugnato provvedimento della F.I.G.C.
di ammissione del Calcio Napoli S.p.A. al campionato di serie B 2003/2004 preclude
irreparabilmente la partecipazione della ricorrente Calcio Catania S.p.A. a
tale Campionato, al quale ha diritto di partecipare in forza delle disposizioni
relative “alla sostituzione delle società non ammesse ai campionati” (punti
IV e I dello stesso Comunicato Ufficiale);
b) che in data 30 e 31 luglio 2003
la Lega e la F.I.G.C. hanno formato i calendari della Coppa Italia e del Campionato
di serie B 2003/2004, e che le relative competizioni sportive inizieranno a
decorrere dal 17 agosto prossimo;
c) che i gravissimi danni economici e di immagine,
già subiti dalla ricorrente e che la stessa continuerebbe ulteriormente a subire
in maniera ancora più intensa ed irreparabile, si evidenziano “in re ipsa”,
soprattutto in relazione alla impellente necessità (ed al contempo impossibilità)
-attualmente non adeguatamente affrontabile dalla ricorrente per la perdurante
incertezza della propria situazione giuridica al riguardo- di formazione del
“parco giocatori, della definizione del contenuto dei loro contratti in relazione
al Campionato di calcio 2003/2004 in cui la Società risulterà definitivamente
ammessa, nonché con riferimento alla impossibilità di definire la campagna abbonamenti,
e così via; di guisa che appare assolutamente ovvio ed intuitivo che una tutela
cautelare ordinaria, senza la preventiva ed immediata tutela cautelare presidenziale,
risulterebbe assolutamente vuota ed inutile; Considerato poi che il potere del
Presidente di disporre misure cautelari provvisorie, ai sensi del menzionato
art. 21 9° comma Legge TAR, deve ritenersi ovviamente esteso anche alla fase
di esecuzione delle ordinanze e dei decreti cautelari di cui al successivo 14°
comma, e quindi anche alla previsione e predisposizione, con lo stesso decreto
presidenziale, che concede la tutela cautelare inibitoria e/o ordinatoria, della
nomina di commissari “ad acta” per il caso di mancata ottemperanza spontanea
dell’Amministrazione nel termine assegnato dal G.A. (si veda, tra le più recenti
affermazioni di tali principi, D.P. TAR Sicilia –Catania II sez. n. 1010 del
12/6/2003, n. 1106 del 30/6/2003 e n. 1309 del 7/6/2002, con ampi richiami giurisprudenziali
che si condividono integralmente);
Considerato, altresì, che la mancata esecuzione da parte della F.I.G.C. del presente decreto presidenziale integrerebbe gli estremi del reato previsto e punito dall’art. 328 C.P. (Rifiuto di atti di ufficio. Omissione), o quanto meno gli estremi materiali del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, previsto e punito dall’art. 650 C.P. e/o degli altri reati che il giudice penale riterrà di ravvisare;
Ritenuto ancora, in proposito, che tale eventuale ipotesi assumerebbe una connotazione di particolare gravità in quanto, mediante il disconoscimento del valore e della autorità delle pronunce giurisdizionali, verrebbe ad essere vulnerato non soltanto il principio del primato della funzione giurisdizionale nel momento interpretativo ed applicativo delle norme dell’ordinamento, ma lo stesso fondamento dello Stato di diritto;
Considerato, pertanto, che dinanzi ad un eventuale comportamento omissivo degli Enti intimati, il Tribunale, e per esso i Commissari “ad acta”, non potrebbe sottrarsi all’obbligo stabilito dall’art. 331, IV comma, del c.p:p. di inviare denuncia di reato ai competenti Procuratori della Repubblica di Roma e/o Milano trasmettendo loro copia autentica del presente decreto presidenziale;
Considerato poi che nei casi più gravi di mancato adempimento dell’Amministrazione all’obbligo di ottemperare alla pronunzia cautelare, il Giudice amministrativo può e deve disporre l’intervento della Forza Pubblica per superare opposizioni materiali all’esecuzione dell’ordinanza cautelare (cfr. tra le altre TAR Lombardia Milano II sez. ord. N. 11 del 10-13 ottobre 1986 e TAR Sicilia –Catania III sez. ord. N. 929/1993, punto 13 della motivazione; idem ord. 2147/1999, punto 26 della motivazione; idem D.P. n. 67/2001 punto 11 della motivazione, pagg. 9 e 10; nello stesso senso Pretura di Roma 25/2/1980 e Pretura di Parma 13/2/1992) e ciò anche in applicazione analogica dell’art. 613 c.p.c. che autorizza l’ufficiale giudiziario a farsi assistere dalla forza pubblica nel procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria,Sezione Staccata di Reggio Calabria, così statuisce:
1) Accoglie le domande cautelari formulate dalla ricorrente
Calcio Catania S.p.A. e per l’effetto:
a) sospende l’impugnata delibera del
Consiglio Federale del 31 luglio 2003, nella parte in cui ha accolto il ricorso
del Napoli Calcio S.p.A. avverso la sua esclusione dal campionato di serie B
disposta dalla Lega Nazionale Professionisti col Comunicato Ufficiale del 22
luglio 2003 numero 8, ammettendo la stessa società al campionato di serie B
per la stagione 2003/2004, nonché ogni altro atto o provvedimento antecedente
o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi
gli atti della Lega e della F.I.G.C. relativi alla formazione dei calendari
di Coppa Italia e di Campionato della serie B 2003/2004;
b) ammette, con riserva
dell’esito della trattazione collegiale della domanda cautelare, la ricorrente
Calcio Catania S.p.A. al campionato di calcio di serie B 2003/2004, nonché in
tutte le altre competizioni ufficiali in cui abbia rilevanza l’appartenenza
al campionato di serie B, nei termini ed ai sensi del combinato disposto dei
punti IV e I del comunicato ufficiale n. 151/A del 28/4/2003;
c) Ordina alla
F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti di ottemperare immediatamente
e comunque entro e non oltre il 21 agosto 2003 alle misure cautelari inibitorie
ed ordinatorie di cui sopra, emanando tutti i prescritti atti consequenziali
ed esecutivi necessari per la piena operatività dell’ammissione del Calcio Catania
S.p.A. al predetto campionato ed alle altre competizioni di cui al precedente
punto b) in sostituzione del Calcio Napoli S.p.A.
Per il caso di inottemperanza entro il predetto termine da parte della Lega Nazionale Professionisti e della F.I.G.C., in sede di adozione dei prescritti provvedimenti relativi all’avvio del Campionato di calcio di serie B e delle altre competizioni correlate, sulla base del presente decreto presidenziale, nomina sin da adesso quali commissari “ad acta” S.E. il Prefetto della Provincia di Roma, con facoltà di delega, ed il Dott. Carlo Modica de Mohac, Magistrato Amministrativo in Servizio presso il TAR Lazio, sede di Roma, affinché eseguano immediatamente e personalmente, sia congiuntamente che disgiuntamente, a seconda delle circostanze, presso la Lega Nazionale Professionisti in Milano via Rosellini n. 4 e presso la F.I.G.C. in Roma via Gregorio Allegri n. 14, con tutti i poteri necessari all’integrale ed effettivo soddisfacimento dell’interesse sostanziale tutelato in sede cautelare, il presente decreto presidenziale, ponendo in essere, a spese degli Enti inadempienti, i provvedimenti consequenziali e/o gli atti esecutivi e/o gli atti materiali subito dopo la redazione dei verbali di insediamento, a seguito della verifica della mancata ottemperanza integrale e spontanea, necessari per la esecuzione del presente decreto, nonché ogni ulteriore correlata statuizione organizzativa necessaria e all’emanazione, in base alle N.O.I.F. vigenti, dei relativi comunicati ufficiali.
Ordina al Presidente ed ai Vice Presidenti della F.I.G.C., ed a tutti componenti dei suoi Organi Collegiali, al Presidente ed ai Vice Presidenti della Lega Nazionale Professionisti, ed a tutti i componenti dei relativi Organi Collegiali, nonché a tutti i competenti Funzionari delle predette FIGC e Lega, di collaborare, ciascuno per quanto di loro competenza, con i suddetti commissari “ad acta” nell’espletamento del presente incarico con l’avvertenza, che in caso di inadempimento, gli stessi Commissari procederanno a denunziarli alle Forze dell’Ordine presenti ed alle competenti Procure della Repubblica di Roma e/o di Milano;
Ordina al Prefetto di Milano ed ai Questori di Roma e di Milano, ai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri di Roma e di Milano, ed ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Roma e di Milano di disporre, a semplice richiesta verbale dei Commissari, il necessario intervento della Forza Pubblica per rendere possibile il regolare svolgimento dell’incarico giudiziario affidato ai predetti Commissari, superando eventuali resistenze ed opposizioni materiali alla concreta ed integrale esecuzione del presente decreto presidenziale;
Dispone, sempre
per la cennata ipotesi di inottemperanza, che i Commissari”ad acta”, dopo essersi
personalmente e formalmente insediati presso la F.I.G.C. e/o la Lega Nazionale
Professionisti e dopo aver esaurito il mandato loro affidato:
a) inviino alle
competenti Procure della Repubblica di Roma e/o Milano denunzia documentata
per il reato p. e p. dell’art. 328 C.P., che viene a configurarsi a seguito
dell’inottemperanza al ripetuto obbligo di esecuzione immediata integrale e
definitiva del presente decreto;
b) inviino, infine, al Presidente di questo
Tribunale relazione scritta in ordine all’attività svolta, allegandovi copie
dei verbali di insediamento, dei provvedimenti ed atti adottati in esecuzione
del presente incarico giudiziario, nonché delle denunzie sopra indicate;
Fissa la Camera di Consiglio del 12 settembre 2003 ore 9.30, relatore il Consigliere Giuseppe Caruso, per la sottoposizione del presente decreto presidenziale cautelare al Collegio, così come prescritto dall’art. 21 legge TAR, novellato dalla legge n. 205/2000;
Dispone che la notifica del presente decreto presidenziale agli Enti intimati e alla controinteressata Calcio Napoli S.p.A. venga effettuata dalla ricorrente anche soltanto a mezzo telefax e, se del caso, per via Telematica (E-Mail) come espressamente previsto dall’art. 12 della predetta legge n. 205/2000 e, genericamente, dall’art. 151 c.p.c.;
Ordina che il presente decreto venga immediatamente eseguito dagli Enti intimati.
Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà, subito dopo il deposito a darne immediata comunicazione alle parti ed ai commissari “ad acta” anche mediante telefax
Reggio Calabria, 14 agosto 2003
IL PRESIDENTE (Luigi Passanisi).