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n. 11-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 5 novembre 2003 n. 2321
Pres. PERRICONE, Est. TESTORI; C.G. (avv. GIUSEPPE MAZZINI) c. MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DI FORLI' CESENA (avv. Stato )

Stranieri - regolarizzazione lavoratori – diniego – preventiva procedura di partecipazione ex lege 241/1990 – esclusione

Il provvedimento di diniego di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari non deve esser preceduto dal procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte (il datore di lavoro del ricorrente) di cui lo straniero era comunque a conoscenza, avendo sottoscritto l'apposito modulo nella parte relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Né grava sull'Amministrazione l'obbligo (non previsto normativamente) di comunicare all'interessato, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, le eventuali risultanze ostative emerse nei suoi confronti, per instaurare una sorta di contraddittorio sul punto.

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di archiviazione della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex DL.195/02 convertito in L. 222/2002 emesso dalla Prefettura di Forlì-Cesena il 10.7.2003 (prot. n.9398/03/A – I Imm.).

Rilevato:

- che il provvedimento impugnato è motivato con riferimento alla riscontrata sussistenza, segnalata all'Ufficio Territoriale del Governo di Forli-Cesena dalla locale Questura, della seguente circostanza ostativa, ai sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) del D.L. n. 195/2002, all'accoglimento della domanda di regolarizzazione dell'odierno ricorrente: "lavoratore extracomunitario, già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,…… sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso";
- che, a parte il riferimento alla presupposta segnalazione della Questura, il decreto prefettizio non contiene alcuna specificazione in ordine alle richiamate circostanze di fatto (estremi del provvedimento di espulsione e del procedimento penale risultante a carico dell'interessato);
- che, peraltro, neppure la nota dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Forli-Cesena prot. n. Cat. 18/A-2002/2^ sez. datata 7 luglio 2003, citata nel provvedimento impugnato e depositata dall'Avvocatura dello Stato, contiene alcun elemento identificativo delle circostanze in questione;

Considerato:

- che in relazione a quanto sopra risulta sussistente la violazione, denunciata nel ricorso, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, che sancisce espressamente il principio secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato; e perché tale obbligo sia effettivamente - e non solo formalmente - adempiuto la motivazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al destinatario dell'atto di conoscere con chiarezza le ragioni della decisione assunta dalla P.A. ed eventualmente di agire contro di essa attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento; ciò in osservanza dei precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’art. 97 Cost. e del diritto di difesa in giudizio stabilito dall’art. 24 Cost.;
- che tanto basta per ritenere fondato il ricorso, tenuto anche conto:
• che qualsiasi valutazione circa la prospettata illegittimità costituzionale della norma di cui fa applicazione il provvedimento impugnato non può prescindere dalla conoscenza degli specifici presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda il provvedimento impugnato;
• che non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte (il datore di lavoro del ricorrente) di cui lo straniero era comunque a conoscenza, avendo sottoscritto l'apposito modulo nella parte relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (in tal senso questa Sezione si è già espressa con sentenza 19 settembre 2003 n. 1571); né gravava sull'Amministrazione l'obbligo (non previsto normativamente) di comunicare all'interessato, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, le eventuali risultanze ostative emerse nei suoi confronti, per instaurare una sorta di contraddittorio sul punto;
• che la mancata notifica al ricorrente del provvedimento impugnato non gli ha comunque impedito di agire efficacemente in giudizio (potendo tutt’al più incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione); Ritenuto in conclusione: - che il ricorso va dunque accolto e che il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato (fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine alla posizione del ricorrente);
- che appare equo compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;

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