TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I -
sentenza 5 novembre 2003 n. 2321
Pres. PERRICONE, Est. TESTORI; C.G. (avv. GIUSEPPE
MAZZINI) c. MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTO DI FORLI' CESENA (avv. Stato )
Stranieri - regolarizzazione lavoratori – diniego – preventiva procedura di partecipazione ex lege 241/1990 – esclusione
Il provvedimento di diniego di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari non deve esser preceduto dal procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte (il datore di lavoro del ricorrente) di cui lo straniero era comunque a conoscenza, avendo sottoscritto l'apposito modulo nella parte relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Né grava sull'Amministrazione l'obbligo (non previsto normativamente) di comunicare all'interessato, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, le eventuali risultanze ostative emerse nei suoi confronti, per instaurare una sorta di contraddittorio sul punto.
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di archiviazione della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex DL.195/02 convertito in L. 222/2002 emesso dalla Prefettura di Forlì-Cesena il 10.7.2003 (prot. n.9398/03/A – I Imm.).
Rilevato:
- che il provvedimento impugnato è motivato
con riferimento alla riscontrata sussistenza, segnalata all'Ufficio Territoriale
del Governo di Forli-Cesena dalla locale Questura, della seguente circostanza
ostativa, ai sensi dell’art. 1 comma 8 lett. a) del D.L. n. 195/2002, all'accoglimento
della domanda di regolarizzazione dell'odierno ricorrente: "lavoratore extracomunitario,
già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale,……
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce
reato o che l'interessato non lo ha commesso";
- che, a parte il riferimento alla presupposta segnalazione
della Questura, il decreto prefettizio non contiene alcuna specificazione in
ordine alle richiamate circostanze di fatto (estremi del provvedimento di espulsione
e del procedimento penale risultante a carico dell'interessato);
- che, peraltro, neppure la nota dell'Ufficio Immigrazione
della Questura di Forli-Cesena prot. n. Cat. 18/A-2002/2^ sez. datata 7 luglio
2003, citata nel provvedimento impugnato e depositata dall'Avvocatura dello
Stato, contiene alcun elemento identificativo delle circostanze in questione;
Considerato:
- che in relazione a quanto sopra risulta sussistente
la violazione, denunciata nel ricorso, dell’art. 3 della legge n. 241/1990,
che sancisce espressamente il principio secondo cui ogni provvedimento amministrativo
deve essere motivato; e perché tale obbligo sia effettivamente - e non solo
formalmente - adempiuto la motivazione deve essere specifica e puntuale, in
modo da consentire al destinatario dell'atto di conoscere con chiarezza le ragioni
della decisione assunta dalla P.A. ed eventualmente di agire contro di essa
attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento; ciò in osservanza dei
precetti costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione
di cui all’art. 97 Cost. e del diritto di difesa in giudizio stabilito dall’art.
24 Cost.;
- che tanto basta per ritenere fondato il ricorso, tenuto
anche conto:
• che qualsiasi valutazione circa la prospettata illegittimità
costituzionale della norma di cui fa applicazione il provvedimento impugnato
non può prescindere dalla conoscenza degli specifici presupposti di fatto e
di diritto su cui si fonda il provvedimento impugnato;
• che non sussiste la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi
di procedimento avviato ad istanza di parte (il datore di lavoro del ricorrente)
di cui lo straniero era comunque a conoscenza, avendo sottoscritto l'apposito
modulo nella parte relativa alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
(in tal senso questa Sezione si è già espressa con sentenza 19 settembre 2003
n. 1571); né gravava sull'Amministrazione l'obbligo (non previsto normativamente)
di comunicare all'interessato, prima dell'adozione del provvedimento conclusivo,
le eventuali risultanze ostative emerse nei suoi confronti, per instaurare una
sorta di contraddittorio sul punto;
• che la mancata notifica al ricorrente del provvedimento impugnato non gli
ha comunque impedito di agire efficacemente in giudizio (potendo tutt’al più
incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione); Ritenuto in conclusione:
- che il ricorso va dunque accolto e che il provvedimento impugnato va conseguentemente
annullato (fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in ordine
alla posizione del ricorrente);
- che appare equo compensare integralmente tra le parti
le spese del giudizio;