Giust.it


Giurisprudenza
n. 11-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA, SEZ. I - sentenza 5 novembre 2003 n. 2333
Pres. PERRICONE, Est. CALDERONI; R. (avv. ANNA ROSSINI) c. MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI FERRARA (avv. Stato ZITO)

Stranieri - regolarizzazione lavoratori – presupposti - rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 222/2003 – lavoro ininterrotto per tre mesi – necessita’ – esclusione

E’ illegittimo il provvedimento che nega la regolarizzazione dello straniero, ex lege 222/2003, richiedendo una sussistenza ininterrotta del rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge predetta (10.6.2002-10.9.2002).

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto n.1248/E.L.I./Imm. di rigetto della domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario Amer Bashir Malhi, emesso dalla Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo in data 29 maggio 2003;

Ritenuta la fondatezza del ricorso alla stregua dell’orientamento assunto in materia da questo Tribunale, stante che:
I. Il ricorrente impugna il decreto in epigrafe, con il quale è stata respinta la domanda per la regolarizzazione, ex lege 222/2003, dello straniero Amer Bashir Malhi, sostenendo - con richiamo, per l’appunto, alla giurisprudenza di questo Tribunale - che il tenore di detta disposizione non richiede una sussistenza ininterrotta del rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge medesima;
II. il decreto controverso dà atto dell’avvenuto inizio del rapporto di lavoro alla fine del mese di agosto 2002;
III. questa Sezione si è, al riguardo, già pronunciata (decisioni 13 giugno 2003, n. 769; 14 luglio 2003, nn. 1003 e 1004) nel senso che sono regolarizzabili i lavoratori che abbiano comunque prestato la loro opera nel corso del trimestre 10.6.2002-10.9.2002, come desumibile dai lavori parlamentari (cfr. Ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati in data 9.10.2003 - seduta n. 201);
IV. tale interpretazione è stata successivamente ripresa e condivisa da altro Giudice amministrativo di I grado (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 27 settembre 2003, n. 682); mentre l’Amministrazione si è limitata ad una costituzione in giudizio di mera forma;

Ritenuto, tuttavia, quanto alle spese di lite, di disporne l’integrale compensazione tra le parti, per l’assorbente considerazione che il decreto qui impugnato è stato adottato prima della manifestazione del menzionato indirizzo ermeneutico da parte del Giudice amministrativo

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico