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n. 11-2003 - © copyright.

TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, SEZ. I, sentenza 5 novembre 2003 n. 2334
Pres. PERRICONE, Est. CALDERONI; F.Q. (avv. NAZZARENA ZORZELLA ) c. MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BOLOGNA (avv. Stato ZITO)

Stranieri – permesso di studio o di soggiorno - minori – situazioni legittimanti – progetto di integrazione – necessita’ – decorrenza

Il permesso di soggiorno per studio o lavoro può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni: 1)nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1); 2)che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);3)qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).
(Nel caso di specie il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nell’aprile 2002 e, con provvedimento del Giudice tutelare, se ne dichiarava aperta la tutela; a sua volta, la Questura rilasciava un permesso di soggiorno per minore età, con scadenza al 2003.In vista di tale scadenza, il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso, ma il Questore rigettava l’istanza, motivando con l’insussistenza dei requisiti ex art. 32 D. Lgs. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002, cioe’ ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

 

 

Ritenuta la fondatezza del ricorso alla stregua dell’orientamento assunto in materia da questo Tribunale, stante che:

1. Il ricorrente, ancora minorenne, entrava clandestinamente in Italia nell’aprile 2002 e, con provvedimento 12.9.2002, il Giudice tutelare del Tribunale di Bologna-Sezione distaccata di Imola ne dichiarava aperta la tutela, nominando tutore il Presidente del Consorzio sociale di Imola; a sua volta, la Questura di Bologna gli rilasciava un permesso di soggiorno per minore età, con scadenza al 8.5.2003.

2. In vista di tale scadenza, il ricorrente presentava domanda di rinnovo del permesso, ma con il provvedimento in epigrafe il Questore di Bologna rigettava l’istanza, motivando con l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 32 D. Lgs. 286/98, come modificato dalla legge n. 189/2002 (ammissione per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale; presenza sul territorio dello Stato da non meno di tre anni).

3. Impugnando tale diniego, il ricorrente deduce le censure di violazione dell’art. 32 e dell’art. 5, commi 5 e 9 T.U. n. 286/98, nonché dell’art. 11 delle preleggi al Cod. Civ.; eccesso di potere per falso presupposto di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione; inopportunità; incompetenza, nell’assunto di fondo che le nuove disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter del citato art. 32 non si applichino (retroattivamente) ai minori stranieri, già presenti in Italia al momento della modifica introdotta dalla legge n. 189/2002, come peraltro già ritenuto dal Comitato per i minori stranieri, nella propria circolare del 14.10.2002.

4. Con sentenza n. 2143, pubblicata in data odierna, questa Sezione ha manifestato - in una fattispecie assolutamente identica alla presente (minore albanese, provvedimento del G.T. di Imola di nomina a tutore del Presidente del consorzio sociale di Imola, diniego del Questore di Bologna) - il seguente avviso, i cui passaggi fondamentali il Collegio intende qui riprendere e confermare:

a) occorre, innanzitutto, rifarsi alla sentenza 23.5 - 5.6.2003, n. 198, con cui la Corte costituzionale ha deciso la questione di costituzionalità del menzionato art. 32 (vecchio testo), sollevata da questa Sezione con Ordinanza 23 maggio 2002, n. 50 in relazione alla non concedibilità del permesso di soggiorno ai minori soggetti a tutela, rispetto a quelli affidati ex lege 184/83.
Invero, al capo 4 di detta sentenza, la Corte prende in esame, quale argomento a fortiori per giungere ad una pronuncia interpretativa di rigetto, anche le integrazioni successivamente apportate al menzionato art. 32 dall’art. 25 legge 189/2002 e qualifica chiaramente le nuove previsioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter così introdotti (per l’appunto, quelle relative all’ammissione del minore ad un progetto, almeno biennale, di integrazione sociale e alla sua presenza sul territorio nazionale da almeno un triennio) come requisito alternativo e non concorrente, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
Due elementi, uno formale e l’altro sostanziale, inducono a tale conclusione:
- sul piano testuale, la Corte afferma come le nuove disposizioni prevedano che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato", laddove l’avverbio anche sta inequivocabilmente ad evidenziare l’anzidetto carattere alternativo della nuova fattispecie astratta che va ad affiancarsi alle precedenti;
- sotto il profilo sostanziale, la Corte soggiunge subito dopo che “sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela”, prefigurando così la tutela e la partecipazione almeno biennale al progetto di integrazione sociale quali autonome e distinte situazioni giuridiche, ognuna delle quali legittima - indipendentemente dall’altra - la concessione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.
In definitiva, alla luce della sentenza n. 198/2003 della Corte Costituzionale, al compimento della maggiore età il permesso di soggiorno per studio o lavoro può essere rilasciato ai minori stranieri, divenuti maggiorenni, che versino in una o l’altra delle seguenti situazioni:
1) nei cui confronti siano state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2 o siano stati comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (cfr. art. 32, comma 1);
2) che siano stati sottoposti a tutela ai sensi del Titolo X del Libro I del Cod. Civ. (sentenza interpretativa n. 198/2003 della Corte Costituzionale);
3) qualora, se non accompagnati, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (art. 32, commi 1 bis e 1 ter).

b) in secondo luogo va considerato che, prima dell’emanazione del decreto de quo, era, altresì, intervenuta, con espresso riferimento all’art. 25 della legge n. 189/2002, una autorevole “indicazione interpretativa”, proveniente dal Comitato per i minori stranieri (previsto dal successivo art. 33 del T.U. n. 286/98 come istituzionalmente competente in materia), il quale - indirizzando la propria circolare 14.10.2002 (prodotta in giudizio dal ricorrente) a “tutti i soggetti istituzionali implicati nella materia dei minori stranieri non accompagnati” - aveva espressamente chiarito come restino salvi i diritti dei minori che abbiano fatto ingresso in Italia “ad un’età tale da non consentire lo svolgimento dei due anni di progetto previsti dall’art. 25 per il rilascio, al raggiungimento della maggiore età, di un permesso di soggiorno per studio o lavoro”, con la conseguenza che “dunque, l’ambito di applicazione della attuale normativa integrata è limitato a minori stranieri che presentano requisiti di età e di durata del progetto così come previsti dalla stessa”.

c) infine, il ricorrente si è altresì richiamato (dimettendone copia) al messaggio telegrafico 9.9.2003, con cui il Ministero dell’Interno ha espressamente rappresentato che “posto il principio di non retroattività della legge, le nuove norme dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi dei permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 189/2002”.

5. Facendo applicazione al caso di specie dei profili di diritto sopra enunciati, occorre concludere che, non sussisteva, nei riguardi del ricorrente, la causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età indicata dal Questore di Bologna (difetto di partecipazione biennale ad un progetto di integrazione e di presenza sul territorio da un triennio), con la conseguenza che, in accoglimento delle censure che sorreggono il gravame, l’anzidetto provvedimento negativo deve essere annullato.

Ritenuto altresì che, in considerazione della natura interpretativa della controversia e della circostanza che lumi significativi ai fini della sua soluzione sono intervenuti successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.

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